§ 80.12.2 - Legge 9 novembre 1950, n. 977.
Aumento del soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.12 presidenza della Repubblica
Data:09/11/1950
Numero:977


Sommario
Art. 1.      Il soprassoldo giornaliero previsto a favore dei sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica dalle tabelle V, VI e VII allegate al [...]
Art. 2.      La concessione del soprassoldo di cui all'articolo precedente è estesa, nella stessa misura e con la stessa decorrenza, agli ufficiali dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica.
Art. 3.      Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con le somme già stanziate nei capitoli 113 (ufficiali) e 114 (sottufficiali e truppa) dello stato di [...]


§ 80.12.2 - Legge 9 novembre 1950, n. 977. [1]

Aumento del soprassoldo giornaliero per servizi speciali al personale dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica.

(G.U. 16 dicembre 1950, n. 288)

 

     Art. 1.

     Il soprassoldo giornaliero previsto a favore dei sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica dalle tabelle V, VI e VII allegate al testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per l'Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, aumentato con la legge 29 giugno 1940, n. 1030, è ulteriormente aumentato, a decorrere dal 1° luglio 1949, da lire 5 a lire 90.

 

          Art. 2.

     La concessione del soprassoldo di cui all'articolo precedente è estesa, nella stessa misura e con la stessa decorrenza, agli ufficiali dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica.

 

          Art. 3.

     Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con le somme già stanziate nei capitoli 113 (ufficiali) e 114 (sottufficiali e truppa) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.