§ 80.11.89 - D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520.
Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:03/07/1997
Numero:520


Sommario
Art. 1.  Denominazioni
Art. 2.  Dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari
Art. 3.  Cessazione dell'affidamento
Art. 4.  Poteri del vicesegretario generale
Art. 5.  Norme abrogative
Art. 6.  Funzioni dirigenziali
Art. 7.  Attribuzioni dei dirigenti generali
Art. 8.  Attribuzioni dei coordinatori dei servizi
Art. 9.  Dirigenti responsabili di progetto ovvero con compiti di studio e ricerca


§ 80.11.89 - D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520.

Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali

(G.U. 7 aprile 1998, n. 81)

 

 

     Art. 1. Denominazioni

     1. Nel presente regolamento sono denominati:

     a) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     b) articolo 8 del decreto-legge n. 543: l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, che disciplina i poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     c) Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     d) Segretario generale e Vicesegretario generale: il Segretario generale e il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     e) dipartimenti: i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli uffici ad essi equiparati, ivi compresi quelli affidati a Ministri o Sottosegretari, ai sensi degli articoli 9, 20 e 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     f) uffici: strutture di livello dirigenziale generale in cui si articolano i dipartimenti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     g) servizi: unità operative di base di livello dirigenziale.

 

          Art. 2. Dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari

     1. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 della legge, può essere interamente riorganizzato il dipartimento per il quale cessi l'affidamento alla responsabilità di un Ministro o Sottosegretario di Stato, ancorché il dipartimento stesso sia disciplinato con decreto adottato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 21. Quest'ultimo decreto è abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione.

     2. Per i dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, il segretario generale esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 543, ove non diversamente disposto, sino a che il Presidente, su proposta del Ministro o Sottosegretario competente, non investe dei relativi poteri il capo del dipartimento, un suo reggente, o altri funzionari. Si intendono in tal caso estese alla gestione dei relativi capitoli di bilancio le deleghe rilasciate dal segretario generale al vicesegretario generale e ai capi dei servizi aventi attribuzioni strumentali di carattere generale.

     3. I capi dei dipartimenti ed i reggenti investiti di responsabilità gestionali ai sensi del comma 2 possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.

     4. Quando l'affidamento di un dipartimento a un Ministro o Sottosegretario viene a cessare per causa diversa da quella di cui all'articolo 3, il segretario generale propone al Presidente, entro 30 giorni, la conferma o la sostituzione del capo del dipartimento. Restano ferme, sino a diversa disposizione del segretario generale, le deleghe attribuite al capo del Dipartimento e da questi ai dirigenti.

 

          Art. 3. Cessazione dell'affidamento

     1. Nei casi di cui all'articolo 18, comma 3, della legge, i capi dei dipartimenti o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonché le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del segretario generale e comunque per non più di 45 giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.

 

          Art. 4. Poteri del vicesegretario generale

     1. Il vicesegretario generale sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate. Nell'assenza di un vicesegretario generale, il segretario generale può attribuire funzioni vicarie ad un consigliere dei ruoli della presidenza con qualifica di dirigente generale o equiparato.

 

          Art. 5. Norme abrogative

     1. Le nomine del capo del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali e dei capi dei singoli servizi sono disciplinate dall'articolo 28 della legge, ferma restando la valutazione delle professionalità suggerite dalle specifiche attribuzioni del dipartimento o servizio. Sono abrogati i commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

 

          Art. 6. Funzioni dirigenziali

     1. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, coordinamento, indirizzo, studio, ricerca, verifica e controllo.

     2. La graduazione delle funzioni e responsabilità del personale di qualifica dirigenziale prevista, ai fini del trattamento accessorio, dall'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è definita con decreto ministeriale per i dipartimenti affidati a Ministri e con provvedimento del segretario generale per gli altri dipartimenti.

 

          Art. 7. Attribuzioni dei dirigenti generali

     1. Nella tabella A allegata alla legge, sette posti di dirigente generale sono assegnati al livello B. Alla individuazione delle corrispondenti attribuzioni si provvede con apposito decreto del Presidente. Con decreto del Presidente, d'intesa con il Ministro eventualmente competente, può essere affidata a dirigenti generali di livello C la direzione di servizi di particolare rilevanza.

     2. I capi dei dipartimenti curano l'organizzazione e dirigono l'attività delle strutture cui sono preposti, vigilando sul corretto funzionamento delle stesse, verificando altresì la rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa alle disposizioni impartite dal segretario generale, ovvero dall'autorità politica alla quale il dipartimento è affidato. Essi esercitano, inoltre, le funzioni loro delegate dall'autorità sovraordinata.

     3. In particolare, i capi dei dipartimenti:

     a) coadiuvano il segretario generale nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19 della legge, ovvero, nei casi di dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, coadiuvano questi nell'espletamento delle rispettive funzioni;

     b) formulano proposte e curano l'elaborazione di provvedimenti anche a contenuto normativo;

     c) elaborano piani, programmi e progetti in coerenza con le direttive ricevute, coordinando le attività di supporto tecnico-amministrativo svolte dalle strutture da loro dipendenti;

     d) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi demandati alle strutture da loro dipendenti;

     e) sovrintendono all'organizzazione ed all'attività di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali operanti nell'ambito di competenza del proprio dipartimento;

     f) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, periodicamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, formulano proposte volte ad individuare strumenti ed unità di misurazione dell'efficienza dell'attività amministrativa dei singoli uffici e servizi del dipartimento, nonché del dipartimento nel suo complesso.

     4. Ai capi dei dipartimenti compete il controllo e la gestione del personale dipendente e la sua assegnazione alle strutture interne al dipartimento.

     5. I coordinatori preposti agli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articolano i dipartimenti coadiuvano il capo del dipartimento nell'espletamento delle sue funzioni e curano le competenze devolute ai rispettivi uffici, assicurando il rispetto e la concreta attuazione delle disposizioni impartite dal capo del dipartimento. Ad essi compete inoltre il coordinamento delle attività dei servizi che costituiscono articolazione dell'ufficio, anche al fine di garantirne l'uniformità di indirizzo.

     6. In caso di assenza o impedimento del capo del dipartimento ed in assenza di previa e diversa individuazione, su sua proposta, da parte dell'autorità sovraordinata, le funzioni vicarie sono svolte dal coordinatore di ufficio di livello dirigenziale più elevato o, a parità di livello, più anziano in ruolo.

 

          Art. 8. Attribuzioni dei coordinatori dei servizi

     1. I coordinatori preposti ai servizi, che costituiscono le unità operative di base di livello dirigenziale, svolgono attività di collaborazione, ricerca e studio negli ambiti di rispettiva competenza. Essi, in particolare, forniscono il supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3.

     2. Ai coordinatori preposti ai servizi spetta, inoltre, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad essi assegnate in conformità agli obiettivi prefissati dal capo del dipartimento ed in attuazione degli indirizzi operativi formulati dai coordinatori preposti agli uffici.

     3. I coordinatori dei servizi svolgono le funzioni di vigilanza e controllo, anche a fini di verifica del rendimento, sul personale ad essi assegnato.

     4. In caso di assenza o impedimento del coordinatore dell'ufficio e fatte salve sue diverse disposizioni, il coordinatore di servizio più anziano in ruolo svolge funzioni vicarie.

 

          Art. 9. Dirigenti responsabili di progetto ovvero con compiti di studio e ricerca

     1. I dirigenti non preposti ad uffici di livello dirigenziale possono essere preposti all'attuazione di progetti o svolgere attività di studio, ricerca, consulenza e progettazione, in relazione alle competenze istituzionali dell'amministrazione, sulla base di incarichi conferiti, per specifiche questioni, dal Presidente o dall'autorità politica cui il dipartimento è affidato, ovvero in conformità a disposizioni impartite dal segretario generale.

     2. Il dirigente generale o il dirigente ai quali siano conferite le funzioni di cui al comma 1 le esercitano, rispettivamente, in rapporto diretto con il soggetto che ha conferito l'incarico, ovvero con il capo del dipartimento o dell'ufficio indicato nel provvedimento di conferimento, ed in rapporto diretto con il capo del dipartimento o dell'ufficio o con il dirigente generale o equiparato indicato nel provvedimento di conferimento.

     3. Le funzioni di collaborazione implicano lo studio preliminare e la predisposizione di atti e provvedimenti, la formulazione di proposte e l'esercizio di attività ausiliarie corrispondenti alla qualifica, anche con l'assunzione di autonome iniziative, subordinatamente alle direttive ed all'intesa con il soggetto che si avvale del rapporto di collaborazione. Rientra nelle funzioni di collaboratore la partecipazione ad organi collegiali, qualora non sia connessa alla titolarità di funzioni di direzione.

     4. Le funzioni di studio implicano studi e ricerche su oggetti e per obiettivi determinati, indicati di volta in volta dal soggetto che se ne avvale, con la predeterminazione degli opportuni criteri e del termine per l'espletamento.