§ 80.11.13 - Legge 12 maggio 1964, n. 303.
Revisione delle norme sul personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:12/05/1964
Numero:303


Sommario
Art. 1.      Le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui ai quadri 38 e 58 allegati al [...]
Art. 2.      Il personale dei ruoli aggiunti, istituiti in corrispondenza dei ruoli organici di cui al precedente articolo, è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli [...]
Art. 3.      Gli impiegati appartenenti ai ruoli di cui ai precedenti articoli 1 e 2 alla data di entrata in vigore della presente legge beneficieranno, ai fini della promozione alla [...]
Art. 4.      Gli impiegati civili di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato o comunque appartenenti a ruoli diversi da quelli indicati agli articoli 1 e 2, che si trovino in [...]
Art. 5.      I posti delle qualifiche iniziali che risulteranno disponibili dopo gli inquadramenti previsti dalla presente legge, sono conferiti mediante pubblici concorsi
Art. 6.      All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori [...]


§ 80.11.13 - Legge 12 maggio 1964, n. 303. [1]

Revisione delle norme sul personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(G.U. 25 maggio 1964, n. 127)

 

 

     Art. 1.

     Le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui ai quadri 38 e 58 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituite da quelle di cui alle tabelle A e B annesse alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Il personale dei ruoli aggiunti, istituiti in corrispondenza dei ruoli organici di cui al precedente articolo, è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici prendendovi posto dopo l'ultimo iscritto e conservando ad ogni effetto la propria anzianità di ruolo e di qualifica.

     Dopo l'inquadramento di cui al comma precedente, il personale del ruolo transitorio istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 600, è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria, prendendovi posto dopo l'ultimo iscritto e conservando ad ogni effetto la propria anzianità di ruolo e di qualifica.

     Gli impiegati inquadrati nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, non possono essere ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore sino a quando coloro che li precedono nell'ordine di ruolo non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.

 

          Art. 3.

     Gli impiegati appartenenti ai ruoli di cui ai precedenti articoli 1 e 2 alla data di entrata in vigore della presente legge beneficieranno, ai fini della promozione alla qualifica superiore a quella rivestita alla data medesima, di una riduzione di anzianità pari alla metà del periodo richiesto dalle vigenti disposizioni per la promozione stessa e comunque non superiore a 30 mesi.

 

          Art. 4.

     Gli impiegati civili di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato o comunque appartenenti a ruoli diversi da quelli indicati agli articoli 1 e 2, che si trovino in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri da almeno due anni, possono essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria di cui alle annesse tabelle A e B, conservando l'anzianità di ruolo e di qualifica e prendendo posto dopo gli ultimi iscritti, una volta effettuati gli inquadramenti e le promozioni in applicazione dei precedenti articoli 2 e 3.

     I sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia, che si trovino in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri da almeno due anni, possono essere inquadrati nella qualifica di applicato prendendo posto dopo l'ultimo impiegato inquadrato nella qualifica stessa ai sensi del comma precedente.

     Gli appuntati, le guardie scelte, e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che si trovino in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri da almeno due anni, possono essere inquadrati nella qualifica di usciere prendendo posto dopo l'ultimo impiegato inquadrato nella qualifica stessa ai sensi del comma primo.

     Per ottenere l'inquadramento gli interessati devono produrre domanda, a pena di decadenza, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     All'inquadramento si provvede in base a giudizio favorevole di apposita Commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che valuterà, per ciascun aspirante, i titoli posseduti, il rendimento nel servizio prestato, l'anzianità di servizio presso gli uffici della Presidenza ed ogni altro utile elemento di giudizio.

     Il personale indicato nel primo, secondo e terzo comma del presente articolo che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia compiuto i due anni di servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, purchè ivi in servizio da data non posteriore al 30 giugno 1962, può inoltrare domanda per l'inquadramento entro due mesi dal compimento di tale periodo di servizio; l'inquadramento sarà effettuato nella qualifica iniziale, con le modalità indicate nel comma precedente, a condizione che sussista disponibilità di posti nella qualifica stessa.

 

          Art. 5.

     I posti delle qualifiche iniziali che risulteranno disponibili dopo gli inquadramenti previsti dalla presente legge, sono conferiti mediante pubblici concorsi.

 

          Art. 6.

     All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia di tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Tabella A - Personale della carriera esecutiva

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

325

Archivista superiore

3

271

Archivista Capo

10

229

Primo Archivista

20

202

Archivista

 

180

Applicato

61

157

Applicato aggiunto

 

 

Totale

94

229

Assistente alla vigilanza

1

 

     Tabella B - Personale della carriera ausiliaria

Coefficiente

Qualifica

Numero dei posti

180

Commesso capo

5

173

Commesso

8

159

Usciere capo

47

151

Usciere

 

 

Totale

60

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.