§ 80.10.48 - Legge 14 marzo 1968, n. 203.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla composizione e sull'ordinamento del Consiglio superiore di sanità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.10 organi ausiliari
Data:14/03/1968
Numero:203


Sommario
Art. 1.      Il secondo ed il quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2.      L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      L'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      All'onere annuo di lire 6.200.000 derivante dall'attuazione del precedente articolo, per l'anno finanziario 1968 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1163 dello stato [...]


§ 80.10.48 - Legge 14 marzo 1968, n. 203. [1]

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla composizione e sull'ordinamento del Consiglio superiore di sanità.

(G.U. 25 marzo 1968, n. 78)

 

     Art. 1.

     Il secondo ed il quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sono sostituiti dai seguenti:

     "Fanno inoltre parte del Consiglio superiore di sanità:

     due giureconsulti;

     un direttore generale della sanità militare ed un ufficiale generale designati dal Ministero della difesa;

     un direttore generale designato dal Ministero dei lavori pubblici;

     cinque membri designati rispettivamente dai Ministeri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, della pubblica istruzione e dell'Istituto centrale di statistica;

     ventisette docenti universitari dei quali quattro in igiene e medicina preventiva, due in medicina generale, uno in parassitologia, uno in fisiologia, uno in patologia generale, uno in chirurgia generale, uno in pediatria, uno in medicina del lavoro, uno in tisiologia, uno in neuropsichiatria, uno in dermosifilopatia, uno in ostetricia e ginecologia, uno in virologia, uno in radiologia e radiobiologia, uno in idroclimatologia, uno in oculistica, uno in otorinolaringoiatria, uno in medicina legale e delle assicurazioni, uno in stomatologia, uno in endocrinologia, uno in oncologia, uno in microbiologia, uno in statistica sanitaria;

     cinque docenti universitari dei quali uno in chimica, uno in chimica farmaceutica, uno in farmacologia, uno in biochimica ed uno in fisica;

     tre docenti universitari in medicina veterinaria, particolarmente esperti in igiene veterinaria, zooprofilassi ed ispezione degli alimenti;

     due ufficiali sanitari capi ufficio di igiene;

     due presidenti di amministrazione ospedaliera;

     due sovraintendenti o direttori sanitari di ospedale regionale;

     un medico condotto;

     un farmacista esercente;

     un direttore di mattatoio comunale;

     due docenti universitari in ingegneria sanitaria;

     due ingegneri o architetti esperti in costruzioni ospedaliere;

     un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

     La nomina dei membri di cui al presente articolo avverrà con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la sanità, per un periodo di tre anni; i membri sono riconfermabili".

     "All'inizio di ciascun triennio possono essere nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità, otto membri scelti tra coloro che abbiano conseguito benemerenze nel campo della sanità pubblica".

 

          Art. 2.

     L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, è sostituito dal seguente:

     "All'inizio di ogni sessione, con decreto del Ministro per la sanità, sono costituiti per ogni sezione uno o più comitati in relazione alle esigenze delle sezioni stesse. Con lo stesso decreto saranno determinate le competenze dei comitati.

     I comitati, ciascuno dei quali presieduto dal presidente della sezione o da un suo designato e composto da non meno di sei consiglieri esperti nelle materie per cui i comitati stessi hanno competenza, potranno deliberare sugli atti ad essi assegnati con gli stessi poteri delle sezioni. Essi cureranno altresì l'istruzione degli atti da sottoporre all'esame della sezione o dell'assemblea generale.

     L'assegnazione degli atti ai comitati è effettuata dal presidente della sezione.

     A richiesta della maggioranza dei membri del comitato o di un terzo dei componenti la sezione o di un quinto dei componenti il consiglio, gli atti e gli affari già assegnati al comitato saranno deferiti alla competenza della sezione.

     I presidenti di sezione possono aggregare, di volta in volta, ai rispettivi comitati, altri componenti per l'esame di speciali affari".

 

          Art. 3.

     L'articolo 7, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, è sostituito dal seguente:

     "Le adunanze dell'assemblea generale del consiglio superiore sono tenute per sessioni ordinarie semestrali; le adunanze di ciascuna sezione o dei rispettivi comitati sono tenute almeno una volta al mese".

 

          Art. 4.

     L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, è sostituito dal seguente:

     "In seno al Consiglio superiore di sanità è istituita una segreteria generale diretta dal segretario generale del Consiglio superiore di sanità, appartenente alla carriera direttiva medici del Ministero della sanità. Alla segreteria generale saranno addetti funzionari direttivi delle carriere tecniche del Ministero della sanità, uno per ogni sezione, con funzioni di segretario, nonchè altro personale necessario in relazione alle esigenze di servizio.

     La tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, già modificata con legge 6 dicembre 1965, n. 1367, è ulteriormente modificata per l'aggiunta di un posto di segretario generale del Consiglio superiore di sanità (ex coefficiente 900), inserito tra le voci "Ispettore generale medico capo" ed "Ispettori generali medici"".

 

          Art. 5.

     All'onere annuo di lire 6.200.000 derivante dall'attuazione del precedente articolo, per l'anno finanziario 1968 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1163 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio medesimo, e del corrispondente capitolo per gli anni successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.