§ 80.9.502 - Legge 8 marzo 1968, n. 176.
Variazioni alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, sul Consiglio superiore delle forze armate e successive modificazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:08/03/1968
Numero:176


Sommario
Art. unico.      Alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, sul Consiglio superiore delle forze armate, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:


§ 80.9.502 - Legge 8 marzo 1968, n. 176.

Variazioni alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, sul Consiglio superiore delle forze armate e successive modificazioni.

(G.U. 22 marzo 1968, n. 76)

 

     Art. unico.

     Alla legge 9 gennaio 1951, n. 167, sul Consiglio superiore delle forze armate, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

     L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio superiore delle forze armate è articolato in tre Sezioni: Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Esercito, Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Marina, Consiglio superiore delle forze armate - Sezione Aeronautica.

     Il Consiglio superiore esamina in riunione plenaria le questioni che interessano più di una forza armata e per Sezione quelle che riguardano una sola forza armata. Peraltro, i progetti di contratti e transazioni di cui al successivo art. 11, lettera f), che riguardano più forze armate ma per i quali sussiste, in relazione all'oggetto, una specifica competenza tecnica ovvero, in mancanza, un prevalente interesse di una di esse sono esaminati, per designazione del presidente del Consiglio superiore, dalla corrispondente Sezione del Consiglio, integrata per ciascuna delle altre forze armate interessate all'atto da un membro, ordinario o straordinario, con diritto a voto, designato dal rispettivo presidente di Sezione".

     All'articolo 5, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

     "Non possono far parte del Consiglio superiore, quali membri ordinari, gli ufficiali generali e ammiragli collocati in soprannumero agli organici, ai sensi dell'articolo 192 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale".

     Il secondo comma dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     "Il segretario generale del Ministero della difesa, o il suo rappresentante, il procuratore generale militare, i direttori generali che sopraintendono ad attività comuni alle tre forze armate, il consigliere di Stato e l'avvocato dello Stato, od i loro supplenti partecipano a ciascuna delle tre Sezioni".