§ 80.9.395 - D.P.R. 13 settembre 1999, n. 420.
Regolamento recante norme concernenti la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:13/09/1999
Numero:420


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento
Art. 2.  Composizione della commissione
Art. 3.  Attività di coordinamento
Art. 4.  Svolgimento delle sedute
Art. 5.  Procedimento del controllo
Art. 6.  Audizione dei rappresentanti degli enti locali
Art. 7.  Segreteria della Commissione


§ 80.9.395 - D.P.R. 13 settembre 1999, n. 420. [1]

Regolamento recante norme concernenti la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, in attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

(G.U. 15 novembre 1999, n. 268)

 

     Art. 1. Oggetto del regolamento

     1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342, disciplina la composizione ed il funzionamento della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale esercita i seguenti compiti:

     a) controllo centrale sulle dotazioni organiche (sui provvedimenti di modifica delle dotazioni organiche) e sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari (art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992);

     b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passività (art. 89, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del 1995);

     c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili (art. 89, comma 12-bis, del decreto legislativo n. 77 del 1995);

     d) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 92 del decreto legislativo n. 77 del 1995);

     e) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente (art. 98, comma 2, del decreto legislativo n. 77 del 1995);

     f) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione (art. 87, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 77 del 1995);

     g) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale dissestato (art. 91, comma 7, del decreto legislativo n. 77 del 1995).

     2. La commissione esercita le sue funzioni con le modalità di cui agli articoli 4, 5 e 6.

 

          Art. 2. Composizione della commissione [2]

     1. La Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è presieduta dal Sottosegretario di Stato con delega per l'amministrazione civile ed è composta:

     a) dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, che svolge funzioni di vice presidente;

     b) dal direttore centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari del Ministero dell'interno;

     c) dal direttore centrale delle autonomie del Ministero dell'interno;

     d) da un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in problematiche organizzative e gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;

     e) da un dirigente del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale dell'amministrazione civile. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in tema di problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;

     f) da un dirigente designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine sono nominati un dirigente particolarmente esperto in problematiche finanziarie degli enti locali ed un dirigente particolarmente esperto in tema di problematiche gestionali del personale degli enti locali, i quali partecipano alternativamente ai lavori della Commissione, in relazione alla materia trattata;

     g) da un dirigente, esperto nelle materie finanziarie, organizzative e gestionali degli enti locali, designato dal Ministero delle finanze;

     h) da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

     i) da tre rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);

     j) da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.).

     2. Per ciascun componente, ad eccezione del presidente, del vicepresidente e dei direttori centrali, viene designato un supplente.

 

          Art. 3. Attività di coordinamento

     1. La Commissione, integrata da tre esperti nelle materie di cui al precedente articolo, da un consigliere della Corte dei conti, da un rappresentante dell'ISTAT, da un rappresentante della Cassa depositi e prestiti, tutti designati dal Ministro dell'interno ed autorizzati dagli enti di rispettiva appartenenza, individua i criteri di massima cui informare l'attività istruttoria e di verifica dei provvedimenti sottoposti all'esame della commissione, nel rispetto delle norme del presente regolamento.

 

          Art. 4. Svolgimento delle sedute

     1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le relative delibere sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente. Il componente effettivo impossibilitato a partecipare alla seduta avverte tempestivamente la segreteria della commissione ed il proprio supplente che, solo in tal caso, interviene alla seduta stessa.

     2. Quando la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne è steso verbale, nel quale devono essere indicati i nomi degli intervenuti e l'ora in cui è proclamata deserta la seduta. Per la partecipazione a ciascuna seduta spetta un gettone di presenza di L. 150.000 lorde; ai componenti residenti ed in servizio fuori sede compete inoltre il rimborso delle spese secondo la normativa prevista per il trattamento di missione dei dirigenti statali. La spesa è imputata sul capitolo 1542, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

 

          Art. 5. Procedimento del controllo

     1. I provvedimenti adottati dagli enti locali nelle materie richiamate all'articolo 1, comma 1, e soggetti al controllo della Commissione sono trasmessi alla segreteria della Commissione.

     2. La commissione, in relazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni ed all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base degli atti prodotti:

     a) esprime il proprio parere entro centoventi giorni dal ricevimento sul piano di estinzione delle passività di cui all'articolo 89, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; scaduto tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole;

     b) esprime il proprio parere entro centoventi giorni dal ricevimento sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo n. 77 del 1995; scaduto tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole;

     c) approva o nega l'approvazione entro novanta giorni dal ricevimento ai provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale; scaduto tale termine i provvedimenti si intendono approvati.

     3. La Commissione, ove debba essere presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, esamina solo contestualmente ad essa i provvedimenti concernenti le assegnazioni di personale e la pianta organica che siano stati presentati o che vengano presentati nel corso dell'esame dell'ipotesi stessa. In tal caso il termine di novanta giorni di cui al comma 2, lettera c), si applica solo in quanto compatibile con i tempi del predetto esame contestuale.

     4. La commissione, avvalendosi dell'ufficio di segreteria, può, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, richiedere all'ente elementi istruttori. Dalla data della richiesta e sino al ricevimento degli elementi istruttori sono sospesi i termini di cui al comma 2.

     5. Il controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale per gli enti dissestati e per gli enti strutturalmente deficitari si svolge prioritariamente sulla base della verifica della compatibilità finanziaria dei provvedimenti, accertando se gli stessi comportano maggiori spese per gli enti locali, nel qual caso gli enti devono dimostrare di disporre di risorse finanziarie che assicurino strutturalmente la copertura finanziaria dei nuovi oneri. Qualora l'esame del provvedimento da parte della commissione evidenzi violazioni di norme inderogabili, esso viene rinviato all'amministrazione, al fine di consentirne l'adeguamento alle norme vigenti.

     6. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno della seduta ed assegna i provvedimenti da sottoporre a controllo ai singoli componenti quali relatori. Le pratiche assegnate sono previamente istruite dalla commissione con l'ausilio della segreteria facente capo al competente ufficio di riferimento, acquisendo gli elementi di valutazione necessari per l'esame di ciascun provvedimento. [3]

     7. Le determinazioni della commissione sono depositate nella segreteria della commissione a cura dei relatori entro quindici giorni dalla riunione nella quale sono state adottate. La segreteria, nei dieci giorni successivi, ne dà comunicazione anche con mezzi telematici agli enti interessati. Nel caso di decorso del termine utile per il controllo la segreteria comunica altresì agli enti, entro cinque giorni, i provvedimenti che s'intendono approvati o i pareri che si intendono espressi in senso favorevole per decorso del termine.

 

          Art. 6. Audizione dei rappresentanti degli enti locali

     1. I rappresentanti degli enti locali interessati all'esame dei propri provvedimenti da parte della commissione possono chiedere di essere ascoltati. In tal caso, prima di procedere all'esame e alla discussione dei provvedimenti, saranno acquisiti gli elementi ed i chiarimenti forniti ed i documenti prodotti. Dell'audizione è redatto apposito verbale.

 

          Art. 7. Segreteria della Commissione [4]

     1. La segreteria svolge i compiti di supporto necessari all'espletamento delle competenze della Commissione. La segreteria, fino al riordino del Ministero dell'interno di cui al capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59, è incardinata, secondo un metodo di alternanza, in ragione della materia, nella Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, ufficio risanamento enti dissestati, se trattasi di problematiche prettamente finanziarie, ovvero nel Servizio personale enti locali, divisione organizzazione ed uffici enti locali, se trattasi di aspetti organizzativi e gestionali del personale degli enti locali. Detti uffici, quando svolgono attività di segreteria della Commissione, sono chiamati ad operare in sinergia, raccordandosi reciprocamente e realizzando il coordinamento richiesto dall'eventuale assunzione di atti istruttori avviati congiuntamente in seno alla Commissione.

 


[1] Abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 8 novembre 2013, n. 142, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 273.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 273.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 18 agosto 2000, n. 273.