§ 80.9.377 - Legge 18 giugno 1998, n. 198.
Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:18/06/1998
Numero:198


Sommario
Art. 1.      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è inserito il seguente
Art. 2.      1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 3.      1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 4.      1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: "sono" è sostituita dalle seguenti: "possono essere"
Art. 5.      1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 7.      1. L'articolo 7 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. All'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 9.      1. Dopo l'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono inseriti i seguenti
Art. 10.      1. All'articolo 9 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 11.      1. L'articolo 10 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente
Art. 12.      1. All'articolo 11, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: "COEMIT" è sostituita dalla seguente: "COMITES"
Art. 13.      1. L'articolo 12 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente
Art. 14.      1. All'articolo 13, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: "COEMIT", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "COMITES"
Art. 15.      1. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: "COEMIT" è sostituita dalla seguente: "COMITES"
Art. 16.      1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente
Art. 17.      1. E' istituita la conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)
Art. 18.      1. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, [...]
Art. 19.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.070 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente [...]


§ 80.9.377 - Legge 18 giugno 1998, n. 198.

Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero

(G.U. 30 giugno 1998, n. 150)

 

 

     Art. 1.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è inserito il seguente:

     "1 bis. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all'estero".

     2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: "il mantenimento dell'identità culturale" sono inserite le seguenti: "e linguistica" e dopo le parole: "comunità locali" sono aggiunte le seguenti: ", nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana".

 

          Art. 2.

     1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), dopo la parola: "sviluppo" sono inserite le seguenti: "politico, culturale,";

     b) alla lettera b), dopo la parola: "Governo" sono inserite le seguenti: "o dei Presidenti dei due rami dal Parlamento";

     c) alla lettera c), dopo la parola: "collaborando" sono inserite le seguenti: "alla organizzazione e";

     d) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     "c bis) verificare e promuovere i processi di integrazione delle comunità italiane nelle strutture sociali ed economico-produttive del Paese ospitante e di valorizzazione dell'identità nazionale delle comunità italiane all'estero";

     e) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     " d) elaborare una relazione annuale con proiezione triennale da presentare, tramite il Governo, al Parlamento, nella quale si valutino gli eventi dell'anno precedente e si traccino prospettive ed indirizzi per il triennio successivo";

     f) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

     "d bis) contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale che ha riflessi sul mondo dell'emigrazione".

 

          Art. 3.

     1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'alinea, le parole: "sugli orientamenti del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "sulle proposte del Governo";

     b) alla lettera b), dopo la parola: "sociale" è inserita la seguente: ", assistenziale";

     c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     " c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgano concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero";

     d) alla lettera d), dopo la parola: "radiotelevisivi" sono inserite le seguenti: "e informatizzati".

     2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono inseriti i seguenti:

     "1 bis. Il CGIE esprime parere obbligatorio sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero affrontate dal Governo e dalle regioni.

     1 ter. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.

     1 quater. Il CGIE ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

     3. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono abrogati.

     4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è aggiunto il seguente:

     "5 bis. Il Governo e le regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni di interesse per le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 1-bis, trasmettendo copia della motivazione alle competenti commissioni parlamentari".

 

          Art. 4.

     1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: "sono" è sostituita dalle seguenti: "possono essere".

     2. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

     " 5. I ventinove membri di nomina governativa sono designati come segue:

     a) dieci dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;

     b) sette dai partiti che hanno rappresentanza parlamentare;

     c) nove dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale e che siano rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

     d) uno dalla Federazione nazionale della stampa;

     e) uno dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

     f) uno dalla organizzazione più rappresentativa dei lavoratori frontalieri".

 

          Art. 5.

     1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

     " 1. I membri del CGIE rimangono in carica per una durata equivalente a quella prevista per i membri dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES)".

 

          Art. 6.

     1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: "nonché uno dal Dipartimento per gli italiani nel mondo";

     b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     " d) i presidenti delle regioni e delle province autonome o loro delegati";

     c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

     " f) tre esperti designati, rispettivamente, uno dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., uno dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali private e uno dai principali organismi che operano nel campo delle comunicazioni informatizzate;".

     2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

     " 2. Il Comitato di presidenza può inviare a partecipare ai lavori del CGIE, del Comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro, con solo diritto di parola, fino a 20 personalità interessate ai problemi all'ordine del giorno, scelte tra rappresentanti delle istituzioni, di organismi od enti italiani, nonché studiosi delle materie rientranti nella competenza del CGIE, rimborsandone le eventuali spese di viaggio e soggiorno. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri".

     3. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, dopo le parole: "potranno designare" sono inserite le seguenti: "fino a sette".

 

          Art. 7.

     1. L'articolo 7 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. - 1. Il Ministro degli affari esteri è presidente del CGIE.

     2. Il CGIE elegge nel suo seno il segretario generale che convoca l'Assemblea plenaria e il Comitato di presidenza, ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte.

     3. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria e del Comitato di presidenza, il Ministro degli affari esteri, o il Sottosegretario da lui delegato, svolge una relazione sulle attività del Governo verso gli italiani nel mondo".

 

          Art. 8.

     1. All'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la parola: "presidente", ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: "segretario generale" e la parola: "presidenza" è sostituita dalle seguenti: "segreteria generale";

     b) al comma 3, la parola: "triennale" è sostituita dalla seguente: "annuale";

     c) il comma 5 è abrogato.

 

          Art. 9.

     1. Dopo l'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono inseriti i seguenti:

     "Art. 8 bis. - 1. Il CGIE si articola in:

     a) Assemblea plenaria;

     b) Comitato di presidenza;

     c) commissioni per le aree continentali: Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi anglofoni (Australia, Canada, Stati Uniti, Sud Africa), che si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e due volte in occasione delle Assemblee plenarie ordinarie e sono presiedute dal vicesegretario generale eletto per ogni area;

     d) commissioni di lavoro per tematiche dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove necessario;

     e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità.

     Art. 8 ter. - 1. Il CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri.

     2. Le riunioni dell'assemblea plenaria, del comitato di presidenza, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri, salva diversa decisione del comitato di presidenza. Le Assemblee plenarie del CGIE sono pubbliche.

     3. Le riunioni delle commissioni per le aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree.

     4. Le commissioni per le aree continentali hanno il compito di redigere annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia ed i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti".

 

          Art. 10.

     1. All'articolo 9 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     " 1. Il CGIE elegge nel suo seno il comitato di presidenza, composto, oltre che dal presidente e dal segretario generale, da un vicesegretario generale per ognuna delle aree continentali definite dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), da un vicesegretario generale eletto tra i ventinove membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, da due membri eletti tra quelli nominati con il medesimo decreto e da tre membri per ognuna delle citate aree continentali.

     2. Per l'elezione del segretario generale, dei vicesegretari generali e dei componenti il comitato di presidenza si procede con votazioni successive e con schede separate. E' eletto segretario generale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede ad un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. Sono eletti vicesegretari generali e componenti il comitato di presidenza coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero dei voti dei partecipanti alla votazione. Ciascun membro scrive sulla propria scheda un nome per il segretario generale e per i vicesegretari generali, sei nomi per gli altri componenti il comitato di presidenza in rappresentanza di ognuna delle aree continentali e quattro nomi per i componenti in rappresentanza dei membri nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1";

     b) al comma 3, dopo le parole: "si riunisce" è inserita la seguente: "almeno";

     c) al comma 4, la parola: "triennale" è sostituita dalla seguente: "annuale"; dopo le parole: "attività delle commissioni" sono aggiunte le seguenti: ", sceglie e indica le priorità di spesa per l'attività del CGIE e ne valuta il bilancio consuntivo";

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     " 6. In occasione delle riunioni del CGIE, del comitato di presidenza, delle commissioni per le aree continentali e delle commissioni di lavoro il comitato di presidenza può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste all'articolo 6, nonché di enti pubblici ed associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. Il CGIE provvede alle eventuali spese di viaggio e soggiorno";

     e) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le parole: "con apposita relazione scritta".

 

          Art. 11.

     1. L'articolo 10 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

     "Art. 10. - 1. Il CGIE ed i suoi organi interni si avvalgono del supporto di personale di segreteria dipendente da pubbliche amministrazioni, allo scopo comandato, il cui numero e le cui qualifiche sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.

     2. La segreteria del CGIE ha sede presso il Ministero degli affari esteri ed è affidata ad un funzionario della carriera diplomatica di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata.

     3. Il funzionario di cui al comma 2 e il personale di segreteria non possono essere contemporaneamente addetti ad alcun altro incarico all'interno della pubblica amministrazione".

 

          Art. 12.

     1. All'articolo 11, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: "COEMIT" è sostituita dalla seguente: "COMITES".

     2. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è inserito il seguente:

     "2 bis. Almeno una volta l'anno i membri del CGIE eletti all'estero si riuniscono presso la rappresentanza diplomatica nel Paese di residenza insieme ai consoli ed ai presidenti dei COMITES ivi costituiti. Le spese di viaggio e soggiorno dei membri del CGIE sono a carico del bilancio del Consiglio".

 

          Art. 13.

     1. L'articolo 12 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

     "Art. 12. - 1. Ai membri del CGIE che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della ottava qualifica funzionale, nonché un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a L. 400.000 giornaliere, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il segretario generale. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario, pari a L. 2.000.000 annue, aumentato a L. 3.000.000 annue per i componenti del comitato di presidenza e a L. 4.000.000 annue per il segretario generale, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfettari non sono dovuti ai parlamentari nazionali ed europei che siano membri del CGIE. I membri del CGIE hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione".

 

          Art. 14.

     1. All'articolo 13, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: "COEMIT", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "COMITES".

 

          Art. 15.

     1. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 novembre 1989, n. 368, la parola: "COEMIT" è sostituita dalla seguente: "COMITES".

 

          Art. 16.

     1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

     " 1. Le spese del CGIE gravano su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il comitato di presidenza indica alla segreteria le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo".

 

          Art. 17.

     1. E' istituita la conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

     2. La conferenza è convocata, almeno ogni tre anni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede; in caso di suo impedimento, la Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri.

     3. La conferenza è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da lui delegato e dal segretario generale del CGIE:

     a) dal Ministro degli affari esteri e dal Sottosegretario di Stato delegato per i problemi delle comunità italiane all'estero;

     b) dal Ministro della pubblica istruzione;

     c) dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

     d) dal Ministro per i beni culturali e ambientali;

     e) dal Ministro competente per le politiche relative agli italiani all'estero, ove nominato;

     f) dai presidenti delle commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

     g) dai presidenti e dagli assessori con delega all'emigrazione delle regioni e delle province autonome;

     h) dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani;

     i) dal presidente dell'Unione delle province d'Italia;

     l) dai membri del CGIE.

     4. I Ministri, i presidenti e gli assessori regionali sono assistiti, nel corso dei lavori della conferenza, dai direttori generali degli uffici delle rispettive amministrazioni che trattano gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

     5. I servizi di segreteria della conferenza sono svolti dal personale addetto alla segreteria del CGIE.

     6. La conferenza ha il compito di indicare le linee programmatiche per la realizzazione delle politiche del Governo, del Parlamento e delle regioni per le comunità italiane all'estero.

     7. Le linee programmatiche indicate dalla conferenza costituiscono l'indirizzo politico-amministrativo dell'attività del CGIE.

 

          Art. 18.

     1. Per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali il CGIE può avvalersi della collaborazione di professionisti esperti nelle materie di sua competenza, opportunamente retribuiti per le loro prestazioni.

     2. Per le proprie attività istituzionali il CGIE può avvalersi anche di risorse provenienti da atti di liberalità e di finanziamenti di enti e di istituti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente.

     3. I vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali possono avvalersi, per lo svolgimento delle riunioni previste dall'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), della legge 6 novembre 1989, n. 368, introdotto dall'articolo 9 della presente legge, della collaborazione di personale di segreteria da reperire nel luogo della riunione.

 

          Art. 19.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.070 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.