§ 80.9.325 - L. 13 luglio 1993, n. 221.
Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:13/07/1993
Numero:221


Sommario
Art. 1.      1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge volti, in applicazione delle vigenti disposizioni, all'inquadramento o al trasferimento di unità di personale nei [...]


§ 80.9.325 - L. 13 luglio 1993, n. 221.

Misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

(G.U. 14 luglio 1993, n. 163).

 

Art. 1.

     1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge volti, in applicazione delle vigenti disposizioni, all'inquadramento o al trasferimento di unità di personale nei ruoli organici del Ministero dell'ambiente sono improrogabilmente definiti con decreti del Ministro dell'ambiente, ove ricorrano le condizioni previste dalle stesse disposizioni, entro il 31 luglio 1993. Ai fini dell'acquisizione dei necessari pareri delle amministrazioni e degli enti di provenienza, si applicano gli articoli 14 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     2. Definiti i procedimenti di cui al comma 1, la copertura dei posti eventualmente disponibili avviene mediante ricorso alla mobilità volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia. I trasferimenti nei ruoli del Ministero dell'ambiente dovranno essere improrogabilmente definiti entro il 31 dicembre 1993.

     3. Nell'attuazione delle procedure di mobilità, i posti di funzione relativi a profili professionali tecnici sono coperti mediante superamento di una prova per titoli e di un colloquio di valutazione secondo le modalità e con i criteri definiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Il personale non appartenente ai ruoli del Ministero dell'ambiente, comunque in servizio presso detta amministrazione alla data di entrata in vigore della presente legge, può, a domanda, essere trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 1994.

     5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.