§ 80.9.314 - D.P.R. 23 novembre 1991, n. 438.
Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:23/11/1991
Numero:438


Sommario
Art. 1.  Costituzione e compiti della commissione
Art. 2.  Composizione della commissione e stato giuridico dei componenti
Art. 3.  Organizzazione della commissione
Art. 4.  Sezioni
Art. 5.  Procedure di istruttoria
Art. 6.  Coordinamento tra commissione tecnico-scientifica e servizi del Ministero dell'ambiente
Art. 7.  Norme finali


§ 80.9.314 - D.P.R. 23 novembre 1991, n. 438. [1]

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministro dell'ambiente.

(G.U. 24 gennaio 1992, n. 19)

 

     Art. 1. Costituzione e compiti della commissione

     1. Presso il Ministero dell'ambiente è costituita la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale.

     2. La commissione tecnico-scientifica svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i compiti attribuiti ai sensi del presente regolamento secondo le direttive generali impartite dal Ministro dell'ambiente, sentiti i servizi competenti.

     3. La commissione tecnico-scientifica:

     a) si esprime in merito alla valutazione di fattibilità tecnico-economica con particolare riferimento all'analisi costi/benefìci in relazione alle iniziative, piani e progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;

     b) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro, eventualmente anche a richiesta dei servizi, intenda sottoporre alla valutazione tecnica e all'analisi di costi e benefìci;

     c) provvede a tutti gli altri adempimenti previsti da leggi e regolamenti.

     4. Sono comunque fatte salve le disposizioni relative alle competenze del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 2. Composizione della commissione e stato giuridico dei componenti

     1. La commissione è composta da trentasei membri aventi una comprovata ed obiettiva esperienza e competenza in una o più discipline attinenti all'attività della commissione stessa, nominati per un terzo mediante il conferimento dell'incarico di esperto e per due terzi scelti tra il personale civile e militare dello Stato, anche richiamato da posizione ausiliaria, tra il personale degli enti pubblici, anche economici, e delle società da questi controllate, collocato a tal fine in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo a seconda dei rispettivi ordinamenti. Detti membri sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per la durata di un quadriennio e possono essere confermati per una sola volta.

     2. Ai componenti della commissione si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'art. 3 della legge 7 dicembre 1986, n. 878.

     3. I componenti sono tenuti in particolare:

     a) a partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni degli organi della commissione;

     b) a svolgere i compiti ad essi affidati ai sensi del presente regolamento con idonea diligenza professionale;

     c) a collaborare per quanto di ragione con gli organi della commissione per il miglior funzionamento delle relative attività;

     d) a dichiarare all'atto della nomina, ovvero nel corso dell'espletamento dell'incarico, eventuali situazioni di incompatibilità o conflitti di interesse;

     e) ad attestare, con propria dichiarazione, il periodico assolvimento dei compiti derivanti dall'incarico conferito.

     4. Lo svolgimento di attività ed incarichi esterni, ancorché autorizzati, non esime il componente dall'assolvimento dei compiti assegnatigli ai sensi del presente regolamento.

     5. Ai dirigenti dello Stato, collocati fuori ruolo presso la commissione tecnico-scientifica, possono essere conferiti dal Ministro dell'ambiente speciale incarichi che abbiano attinenza con gli adempimenti propri della commissione.

     6. Ai componenti della commissione estranei all'amministrazione statale si applicano, in quanto compatibili, le norme sui diritti, sui doveri e sulle incompatibilità degli impiegati civili dello Stato. In particolare tutti i componenti della commissione sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio sulle attività oggetto dell'incarico.

     7. Il Ministro dell'ambiente, previa diffida all'interessato, può disporre con provvedimento motivato la revoca dall'incarico nei confronti dei componenti a carico dei quali siano emerse gravi inosservanze nell'adempimento dei doveri d'ufficio o che non abbiano partecipato, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione, ferma restando l'adozione dei più gravi provvedimenti conseguenti a responsabilità amministrative o penali ai sensi delle leggi vigenti in materia di pubblico impiego.

 

          Art. 3. Organizzazione della commissione

     1. Il presidente della commissione tecnico-scientifica è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e svolge i seguenti compiti:

     a) presiede i lavori della commissione e dell'ufficio di presidenza e rappresenta nella sua unitarietà la commissione;

     b) propone al Ministro le missioni in Italia ed all'estero dei componenti per attività inerenti ai compiti propri della commissione;

     c) può affidare a singoli membri della commissione l'incarico di riferire su particolari questioni;

     d) trasmette al Ministro ed ai servizi i risultati dell'attività svolta dalla commissione stessa ed elabora, con la collaborazione dei responsabili di sezione, una relazione quadrimestrale sull'attività svolta.

     2. Il presidente è assistito e coadiuvato da un segretario, nominato tra i funzionari del Ministero dell'ambiente dal Ministro dell'ambiente, su proposta del presidente. Il segretario si avvale di una segreteria composta dai seguenti elementi, scelti tra i dipendenti del Ministero dell'ambiente ed assegnati a tale compito con provvedimento del Ministro dell'ambiente un impiegato di livello ottavo o nono; tre impiegati di livello sesto o settimo; quattro impiegati di livello quarto o quinto.

     3. Al coordinamento e alla definizione dell'indirizzo generale dei lavori della commissione e delle sue articolazioni organizzative provvede l'ufficio di presidenza, presieduto dal presidente della commissione e composto dai responsabili delle sezioni di cui all'art. 4.

     4. La commissione è convocata dal presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta dell'ufficio di presidenza o di almeno un terzo dei componenti. Tale richiesta deve essere corredata dall'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

     5. La seduta della commissione è fissata, di norma, il secondo martedì del mese. Quando non può aver luogo in tale giorno, il presidente ne dà tempestivo avviso ai componenti, comunicando contestualmente la nuova data. Il presidente può inoltre convocare sedute straordinarie quando ne ravvisi l'opportunità. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente ed è comunicato ai componenti della commissione almeno cinque giorni prima della data stabilita. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti della commissione. La commissione decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

 

          Art. 4. Sezioni

     1. Al fine di un'adeguata struttura degli affari di competenza della commissione, sono costituite, nell'ambito della commissione stessa, le seguenti sezioni:

     Prima sezione: giuridico-amministrativa;

     Seconda sezione: programmazione e pianificazione;

     Terza sezione: tecnica;

     Quarta sezione: economico-finanziaria;

     Quinta sezione: verifica dell'attuazione.

     2. La prima sezione valuta la rispondenza degli interventi dei piani e dei progetti alle disposizioni legislative e regolamentari, alle deliberazioni del CIPE e degli altri Comitati dei Ministri e agli atti amministrativi degli organi centrali e periferici dello Stato e degli enti locali.

     3. La seconda sezione valuta l'inquadramento degli interventi, piani e progetti nell'ambito dei documenti e schemi, nazionali e locali, di pianificazione e programmazione generale e settoriale, nonchè lo stato di degrado delle aree territoriali interessate dagli interventi, anche in relazione alla presenza di eventuali fattori di rischio ambientale.

     4. La terza sezione valuta la funzionalità, l'efficienza e l'affidabilità tecnica degli impianti e delle opere progettati, nonchè la congruità dei costi di costruzione e di esercizio previsti.

     5. La quarta sezione valuta l'attendibilità delle analisi finanziarie ed economiche relative agli interventi, piani e progetti.

     6. La quinta sezione verifica lo stato di attuazione degli interventi, dei piani e dei progetti. A tal fine accerta la rispondenza delle opere eseguite rispetto a quelle previste, rapporta i risultati conseguiti agli obiettivi prefissati ed effettua l'analisi a consuntivo di interventi, piani e progetti, comparandone le risultanze con quelle emerse dalle valutazioni ex ante di cui all'art. 5.

     7. Ciascun componente della commissione, escluso il segretario, viene assegnato dal presidente ad una sezione secondo le attitudini professionali e tenendo conto delle richieste formulate. Annualmente il presidente può modificare la ripartizione dei componenti tra le sezioni.

     8. Per ciascuna sezione il Ministro dell'ambiente nomina, sentito il presidente della commissione, un responsabile scelto tra tutti i componenti della commissione. Il responsabile di sezione con maggiore anzianità di componente, o in caso di pari anzianità quello più anziano di età, sostituisce il presidente in caso di impedimento.

 

          Art. 5. Procedure di istruttoria

     1. L'istruttoria è svolta per gruppi omogenei di interventi, piani e progetti, a seconda delle specifiche tipologie progettuali in esame, dalle sezioni e dai gruppi di lavoro di cui al comma 2.

     2. Sulla base delle effettive esigenze derivanti dall'attuazione del programma di lavoro ed alla stregua dei criteri di flessibilità organizzativa, adeguatezza al carico di lavoro e rispetto delle attitudini professionali dei componenti, l'ufficio di presidenza costituisce gruppi di lavoro per l'istruttoria e la valutazione di classi omogenee di progetti e per l'esecuzione di specifiche attività previste da programmi di lavoro, individuando per ciascuno di essi il responsabile di sezione che lo coordina.

     3. Ciascun membro della commissione, fermo restando il suo carico di lavoro, ha facoltà di chiedere, all'atto della costituzione di gruppi di lavoro, di partecipare anche alle attività di gruppi di lavoro diversi da quelli cui è assegnato.

     4. L'istruttoria è svolta, di norma, con riferimento a specifici schemi di valutazione approvati dalla commissione; ciascun intervento, piano e progetto deve essere direttamente esaminato da almeno due componenti della sezione o gruppo di lavoro a cui è stato affidato, che assumono funzioni di relatori.

     5. In caso di valutazioni discordanti i responsabili delle sezioni, avvertito il presidente, possono disporre un supplemento d'istruttoria tecnica.

 

          Art. 6. Coordinamento tra commissione tecnico-scientifica e servizi del Ministero dell'ambiente

     1. Il Ministro dell'ambiente assicura il coordinamento tra le attività della commissione tecnico-scientifica ed i servizi del Ministero dell'ambiente, anche attraverso la conferenza dei direttori dei servizi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, alla quale partecipa anche il presidente della commissione. In particolare le procedure di coordinamento sono di norma adottate all'inizio delle attività di valutazione, nella fase di adozione degli atti definitivi ed in quella di verifica dei risultati raggiunti attraverso gli interventi, i piani ed i progetti ammessi a finanziamento.

 

          Art. 7. Norme finali

     1. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutti i precedenti decreti del Ministro dell'ambiente adottati in materia di commissione tecnico-scientifica.

     2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Ministro dell'ambiente provvede a ricostituire la commissione mediante la nomina dei relativi componenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


[1] Abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90.