§ 80.9.236 - Legge 9 gennaio 1973, n. 5.
Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini telefonici [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:09/01/1973
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di costituire diritti irrevocabili di uso, secondo le consuetudini vigenti, su cavi sottomarini telefonici [...]
Art. 2.      Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si provvede con convenzioni soggette alla approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto [...]
Art. 3.      Il diritto irrevocabile d'uso sui cavi telefonici di proprietà statale non potrà essere ceduto a terzi da parte del titolare se non previo consenso del Ministero delle [...]


§ 80.9.236 - Legge 9 gennaio 1973, n. 5.

Autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alla costituzione di diritti irrevocabili d'uso su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato.

(G.U. 30 gennaio 1973, n. 26)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di costituire diritti irrevocabili di uso, secondo le consuetudini vigenti, su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato.

     Detta costituzione può avvenire soltanto:

     a) a favore di amministrazioni estere o di enti pubblici o privati stranieri esercenti un pubblico servizio di telecomunicazioni e per l'espletamento di traffico di transito attraverso il territorio italiano;

     b) a favore di società italiane concessionarie di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, per l'espletamento del traffico di loro competenza.

     I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al primo comma possono avere per oggetto soltanto circuiti eccedenti il fabbisogno necessario per l'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico esercitato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

 

          Art. 2.

     Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si provvede con convenzioni soggette alla approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     In dette Convenzioni devono essere indicate la quota parte del costo capitale del circuito e la quota degli oneri di manutenzione da porsi a carico del titolare del diritto. In ogni caso, le predette quote devono essere proporzionali al rapporto fra i circuiti oggetto del diritto irrevocabile di uso e il totale dei circuiti realizzati sul cavo.

 

          Art. 3.

     Il diritto irrevocabile d'uso sui cavi telefonici di proprietà statale non potrà essere ceduto a terzi da parte del titolare se non previo consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministero del tesoro.