§ 80.9.218 - Legge 31 ottobre 1967, n. 1085.
Norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:31/10/1967
Numero:1085


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.  [2]
Art. 3.      Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile curerà l'elaborazione di un conto nazionale dei trasporti nel quale siano considerate le spese che lo Stato, altri [...]


§ 80.9.218 - Legge 31 ottobre 1967, n. 1085.

Norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

(G.U. 29 novembre 1967, n. 298)

 

 

     Art. 1. [1]

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile curerà l'elaborazione di un conto nazionale dei trasporti nel quale siano considerate le spese che lo Stato, altri enti pubblici ed i privati sostengono per l'esercizio e per gli investimenti nei settori di competenza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sia globalmente sia per i singoli mezzi, ai fini della determinazione delle direttive di politica dei trasporti e secondo le indicazioni del piano economico nazionale.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 18 del D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'art. 14 dello stesso D.P.R. 202/1998. Il D.P.R. n. 202/1998 è stato abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177 a decorrere dalla data di cui all'art. 55 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 18 del D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'art. 14 dello stesso D.P.R. 202/1998. Il D.P.R. n. 202/1998 è stato abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177 a decorrere dalla data di cui all'art. 55 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.