§ 80.9.19b - Legge 6 febbraio 1963, n. 222.
Assegni di sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R.S.T.E.) del Ministero degli affari esteri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:06/02/1963
Numero:222


Sommario
Art. 1.      Ai fini dell'attribuzione dell'assegno base di cui all'art. 11, secondo comma, della legge 30 giugno 1956, n. 775, per il personale del ruolo speciale transitorio ad [...]
Art. 2.      L'attribuzione dei posti di assistente capo, primo assistente, coadiutore capo, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno, verrà effettuata [...]
Art. 3.      La distribuzione fra gli Uffici all'estero dei posti istituiti a termini dell'art. 1 sarà stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri e potrà essere [...]
Art. 4.      Per i posti istituiti con il precedente art. 1, l'assegno base di cui all'art. 11 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è stabilito nelle seguenti misure mensili
Art. 5.      Gli assegni di cui al precedente art. 4 sono elevati agli importi risultanti dall'applicazione delle maggiorazioni e degli arrotondamenti previsti dall'art. 8 del [...]
Art. 6.      All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle [...]


§ 80.9.19b - Legge 6 febbraio 1963, n. 222.

Assegni di sede per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R.S.T.E.) del Ministero degli affari esteri.

(G.U. 18 marzo 1963, n. 75).

 

 

     Art. 1.

     Ai fini dell'attribuzione dell'assegno base di cui all'art. 11, secondo comma, della legge 30 giugno 1956, n. 775, per il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri sono istituiti presso gli Uffici diplomatici e consolari i seguenti posti:

     n. 65 assistente capo;

     n. 210 primo assistente;

     n. 50 assistente;

     n. 90 coadiutore capo;

     n. 310 primo coadiutore;

     n. 100 coadiutore;

     n. 290 primo aggiunto di cancelleria;

     n. 80 aggiunto di cancelleria;

     n. 180 primo subalterno;

     n. 60 subalterno.

 

          Art. 2.

     L'attribuzione dei posti di assistente capo, primo assistente, coadiutore capo, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno, verrà effettuata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte quali risultano dai rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi e dell'anzianità di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo. Per l'attribuzione dei posti di assistente capo è prescritto il possesso da parte degli assistenti di un diploma di laurea valido nel territorio della Repubblica. Per l'attribuzione dei posti di coadiutore capo costituisce titolo di preferenza assoluta il possesso da parte dei coadiutori di un diploma rilasciato da un istituto di istruzione secondaria di secondo grado valido nel territorio della Repubblica.

     I posti di assistente capo e coadiutore capo possono essere attribuiti rispettivamente solo ad assistenti e coadiutori che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno sedici anni di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo.

     I posti di primo assistente, primo coadiutore, primo aggiunto di cancelleria e primo subalterno possono essere attribuiti rispettivamente solo ad assistenti, coadiutori, aggiunti di cancelleria e subalterni che abbiano compiuto o compiano complessivamente almeno nove anni di servizio di ruolo speciale transitorio ad esaurimento e non di ruolo.

 

          Art. 3.

     La distribuzione fra gli Uffici all'estero dei posti istituiti a termini dell'art. 1 sarà stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri e potrà essere modificata con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro sentita la Commissione di cui all'art. 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13. Viene anche tenuto conto in tale sede della presenza presso i singoli Uffici all'estero di impiegati in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

 

          Art. 4.

     Per i posti istituiti con il precedente art. 1, l'assegno base di cui all'art. 11 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è stabilito nelle seguenti misure mensili:

assistente capo

L.

120.000

primo assistente

"

110.000

assistente

"

90.000

coadiutore capo

"

98.000

primo coadiutore

"

90.000

coadiutore

"

75.000

primo aggiunto di cancelleria

"

77.000

aggiunto di cancelleria

"

65.000

primo subalterno

"

63.000

subalterno

"

55.000

     Nella prima applicazione della presente legge l'attribuzione dei posti di cui al precedente art. 2 avrà effetto dal 1° gennaio 1963.

 

          Art. 5.

     Gli assegni di cui al precedente art. 4 sono elevati agli importi risultanti dall'applicazione delle maggiorazioni e degli arrotondamenti previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

 

          Art. 6.

     All'onere di lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.