§ 80.9.172 - Legge 7 dicembre 1960, n. 1541.
Norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:07/12/1960
Numero:1541


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      Il personale che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di ingegnere superiore della carriera direttiva (ruolo tecnico) è collocato, [...]
Art. 3.      Il personale della carriera di concetto svolge compiti
Art. 4.      Il personale proveniente dal ruolo ispettivo della pesca e dal ruolo disegnatori del Ministero della marina mercantile, è inquadrato nel ruolo della carriera di concetto [...]
Art. 5.      Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto, dopo gli inquadramenti previsti nel precedente art. 4, sono [...]
Art. 6.      Il personale appartenente al ruolo centrale ed al ruolo periferico della carriera esecutiva è inquadrato nel ruolo unico per la carriera esecutiva (centrale e [...]
Art. 7.      Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva, che rivestono la qualifica di dattilografo di prima e seconda classe e di dattilografo aggiunto disimpegnano [...]
Art. 8.      Il ruolo della carriera ausiliaria centrale (personale addetto agli uffici) assume il carattere di ruolo centrale e periferico
Art. 9.      All'onere di lire 22.000.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1960-1961, sarà provveduto mediante riduzione di un pari importo sui capitoli [...]
Art. 10.      La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1961


§ 80.9.172 - Legge 7 dicembre 1960, n. 1541. [1]

Norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici.

(G.U. 24 dicembre 1960, n. 314)

 

 

     Art. 1.

     (Omissis) [2].

     I ruoli organici del personale del Ministero della marina mercantile sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge.

     I posti recati in aumento nella qualifica di ispettore generale della carriera direttiva (ruolo amministrativo) riassorbono altrettanti posti in soprannumero, conferiti, per la qualifica stessa, in applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

     I posti recati in aumento nelle qualifiche di archivista e dattilografo di 1ª classe della carriera esecutiva, riassorbono altrettanti posti in soprannumero, che, per la qualifica stessa, sono stati conferiti in applicazione degli articoli 3, primo e secondo comma, e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4; dell'art. 366, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; e dell'art. 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270.

 

          Art. 2.

     Il personale che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di ingegnere superiore della carriera direttiva (ruolo tecnico) è collocato, con effetto dalla predetta data, nella qualifica di ispettore.

 

          Art. 3.

     Il personale della carriera di concetto svolge compiti:

     a) di carattere amministrativo;

     b) di carattere contabile;

     c) di carattere tecnico (disegnatori);

     d) di controllo della documentazione tecnica relativa all'ammissione ai contributi in materia di costruzioni navali ed alla liquidazione delle sovvenzioni alle società esercenti servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale e di carattere locale.

     Non più di tre posti della carriera di concetto sono riservati al personale destinato ad esercitare le mansioni di cui alla lettera c); per l'ammissione in carriera, a detto personale, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

     1) diploma di liceo scientifico;

     2) diploma di liceo artistico;

     3) licenza di istituto tecnico per geometri;

     4) licenza di istituto tecnico industriale.

     Non più di sei posti della stessa carriera sono riservati al personale destinato ad esercitare le mansioni di cui alla lettera d); per l'ammissione in carriera, a detto personale è richiesto il possesso del diploma di istituto nautico.

     Per gli impiegati, di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, le materie d'esame per l'ammissione in carriera e per la promozione alle qualifiche, alle quali si acceda per esami, sono stabilite nei bandi di concorso.

 

          Art. 4.

     Il personale proveniente dal ruolo ispettivo della pesca e dal ruolo disegnatori del Ministero della marina mercantile, è inquadrato nel ruolo della carriera di concetto amministrativo-contabile di cui al quadro C allegato alla presente legge, nella qualifica corrispondente a quella del ruolo di provenienza, occupandovi il posto spettante secondo l'anzianità della qualifica già ricoperta.

     Il personale inquadrato nei ruoli aggiunti istituiti in corrispondenza del ruolo ispettivo della pesca e del ruolo disegnatori, è inquadrato nel ruolo aggiunto istituito in corrispondenza del ruolo della carriera di concetto amministrativo-contabile.

 

          Art. 5.

     Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nel ruolo della carriera di concetto, dopo gli inquadramenti previsti nel precedente art. 4, sono conferiti nella qualifica iniziale mediante concorso per esami, riservato agli impiegati di ruolo organico, dei ruoli aggiunti e non di ruolo del Ministero della marina mercantile, in servizio da almeno due anni ed in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alle carriere di concetto, salvo il disposto dell'art. 173, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 6.

     Il personale appartenente al ruolo centrale ed al ruolo periferico della carriera esecutiva è inquadrato nel ruolo unico per la carriera esecutiva (centrale e periferica), nella qualifica corrispondente a quella del ruolo di provenienza, occupandovi il posto spettante secondo l'anzianità della qualifica già ricoperta.

     Nelle promozioni a primo archivista, da conferirsi per merito assoluto, ai sensi dell'art. 371, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al personale inquadrato nella qualifica di archivista alla data d'entrata in vigore della presente legge, il 30 per cento dei posti è riservato agli archivisti appartenenti al soppresso ruolo della carriera esecutiva centrale ed il 70 per cento agli archivisti appartenenti al soppresso ruolo della carriera esecutiva periferica. I posti riservati ad una categoria del personale di sui sopra e dalla stessa non utilizzati sono attribuiti all'altra categoria.

     La frazione di posto superiore alla metà di computa come posto intero.

     Il personale della carriera esecutiva esercita anche le mansioni di delegato di spiaggia e di reggente degli uffici locali marittimi. Dette mansioni sono conferite con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito l'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto.

     La conseguente minore spesa per i delegati di spiaggia e incaricati marittimi, valutata in annue lire 24.000.000, compenserà in parte l'onere derivante dall'attuazione della presente legge.

 

          Art. 7.

     Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva, che rivestono la qualifica di dattilografo di prima e seconda classe e di dattilografo aggiunto disimpegnano esclusivamente mansioni di dattilografia, stenografia e di operatori di meccanografia e fotoriproduzione.

     Un quinto del posti nella qualifica iniziale della carriera esecutiva è conferito alla qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scritte ed orali di cui all'art. 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare una prova pratica di dattilografia ed una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, come specificato nei bandi di concorso.

     I dattilografi di 1 e 2 classe partecipano insieme con gli archivisti e gli applicati agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

     Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti della carriera esecutiva e del corrispondente ruolo aggiunto, che, nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato prevalentemente le mansioni di dattilografia, continueranno ad esercitare tali mansioni.

     I posti che, dopo l'applicazione degli articoli 7 ed 8 resteranno vacanti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva, saranno conferiti, per intero, al personale inquadrato nel ruolo aggiunto.

 

          Art. 8.

     Il ruolo della carriera ausiliaria centrale (personale addetto agli uffici) assume il carattere di ruolo centrale e periferico.

 

          Art. 9.

     All'onere di lire 22.000.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1960-1961, sarà provveduto mediante riduzione di un pari importo sui capitoli numeri 28, 41 e 67 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per il medesimo esercizio, per il rispettivo ammontare di lire 4.500.000, di lire 9.500.000 e di lire 8.000.000.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     La presente legge ha effetto dal 1° aprile 1961.

 

     Tabelle [3]

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma abrogato dall'art. 18 del D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'art. 14 dello stesso. Il D.P.R. n. 202/1998 è stato abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177, a decorrere dalla data di cui all'art. 55 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[3]  Tabelle sostituite dalla L. 31 dicembre 1982, n. 979.