§ 80.9.167 - Legge 18 marzo 1959, n. 101.
Relazione annua al Parlamento del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:18/03/1959
Numero:101


Sommario
Art. unico.      Il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno trasmette ogni anno al Parlamento, entro venti giorni dalla presentazione della relazione generale sulla [...]


§ 80.9.167 - Legge 18 marzo 1959, n. 101. [1]

Relazione annua al Parlamento del Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

(G.U. 1 aprile 1959, n. 78)

 

 

     Art. unico.

     Il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno trasmette ogni anno al Parlamento, entro venti giorni dalla presentazione della relazione generale sulla situazione economica del Paese, una sua relazione sull'attività di coordinamento svolta secondo il disposto dell'art. 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e dell'art. 10 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sugli investimenti effettuati in via ordinaria dai vari Ministeri e dalle Aziende e dagli Enti a partecipazione statale, nelle zone di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in via straordinaria dalla Cassa per il Mezzogiorno con la esposizione altresì del programma di massima degli investimenti da effettuarsi nell'anno successivo.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.