§ 80.9.14c - Legge 1 luglio 1955, n. 566.
Interpretazione dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, "Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero".


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:01/07/1955
Numero:566


Sommario
Art. unico.      E' in facoltà del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con gli altri Ministri interessati, subordinare, con motivato provvedimento, l'esportazione di [...]


§ 80.9.14c - Legge 1 luglio 1955, n. 566. [1]

Interpretazione dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, "Attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero".

(G.U. 22 luglio 1955, n. 167).

 

 

     Art. unico.

     E' in facoltà del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con gli altri Ministri interessati, subordinare, con motivato provvedimento, l'esportazione di determinate merci all'osservanza di un prezzo minimo di vendita e di particolari condizioni di pagamento stabilendo le relative modalità.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.