§ 80.9.13a - Legge 3 febbraio 1951, n. 53.
Modificazioni al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, relativo alla disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:03/02/1951
Numero:53


Sommario
Art. 1.      Al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti
Art. 2.      All'art. 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente
Art. 3.      L'art. 5 è sostituito dal seguente
Art. 4.      Nell'art. 6, primo comma, sono soppresse le parole "la cessazione delle garanzie"
Art. 5.      Il primo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'art. 8 è soppresso
Art. 7.      Il limite delle anticipazioni di lire 2 miliardi, previsto nel punto primo dell'art. 9, e successivamente ridotto a lire 1875 milioni con la legge 29 luglio 1949, n. [...]
Art. 8.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con la disponibilità di trecento milioni esistente sul capitolo 716 aggiunto dello stato di [...]
Art. 9.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio


§ 80.9.13a - Legge 3 febbraio 1951, n. 53. [1]

Modificazioni al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, relativo alla disciplina della distribuzione al minor prezzo possibile di generi di prima necessità per i dipendenti e i pensionati statali.

(G.U. 21 febbraio 1951, n. 43).

 

 

     Art. 1.

     Al regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     All'art. 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

     "In caso di impedimento o di assenza dei Ministri, gli stessi sono sostituiti dai rispettivi sottosegretari".

     Nell'art. 2, secondo comma, sono soppresse le parole "garanzie" e "i concorsi sugli interessi passivi".

     L'art. 3, secondo comma, è così completato:

     "Sempre che esse siano acquistate con le anticipazioni dello Stato o prodotte con materie prime assegnate ai sensi del presente decreto".

 

          Art. 3.

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "Le rate di estinzione degli speciali buoni emessi dal Comitato ed utilizzati dai dipendenti e pensionati diretti dello Stato per l'acquisto di generi di abbigliamento e biancheria, vengono trattenute sulle competenze fisse mensili dagli uffici che emettono i titoli di pagamento per gli stipendi, le retribuzioni o le pensioni, anche oltre il limite previsto dal regio decreto 5 giugno 1941, n. 874, che approva il testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

     "Presso la Tesoreria centrale è istituito un conto corrente infruttifero, intestato al Comitato interministeriale provvidenze agli statali, nel quale dovrà versarsi mensilmente l'ammontare delle rate che le varie Amministrazioni tratterranno sulle competenze dei beneficiari del buono-acquisto.

     "Dallo stesso conto corrente sono prelevate mensilmente, a cura della Segreteria del comitato e su ordine di pagamento firmato dal Ministro per il tesoro, le somme da versare agli Istituti di credito che svolgono il servizio di cassa per le società concessionarie.

     "Le anticipazioni statali, di cui all'art. 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, hanno la durata massima di tre anni e possono essere rinnovate alla loro scadenza per uguali periodi di tempo".

 

          Art. 4.

     Nell'art. 6, primo comma, sono soppresse le parole "la cessazione delle garanzie".

 

          Art. 5.

     Il primo comma dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

     "Il Comitato può concedere a cooperative ed in genere ad imprese che abbiano i requisiti indicati nell'art. 2, anticipazioni atte ad agevolare l'acquisto e la distribuzione di generi alimentari per i dipendenti ed i pensionati dello Stato".

 

          Art. 6.

     L'art. 8 è soppresso.

 

          Art. 7.

     Il limite delle anticipazioni di lire 2 miliardi, previsto nel punto primo dell'art. 9, e successivamente ridotto a lire 1875 milioni con la legge 29 luglio 1949, n. 493, è elevato a lire 2175 milioni.

 

          Art. 8.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con la disponibilità di trecento milioni esistente sul capitolo 716 aggiunto dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950 - 51, iscritta in bilancio in dipendenza dell'art. 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388. La suddetta somma di lire 300 milioni sarà versata ad apposito capitolo di entrata del corrente esercizio finanziario da istituirsi nella categoria movimento di capitali.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.