§ 80.9.136 - Legge 20 giugno 1952, n. 724.
Norme integrative circa l'ordinamento dell'Istituto superiore di sanità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:20/06/1952
Numero:724


Sommario
Art. 1.      L'Istituto superiore di sanità esplica - alla diretta dipendenza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica - funzioni di ricerca scientifica, nonchè di [...]
Art. 2.      Presso l'Istituto superiore di sanità sono istituiti un Comitato amministrativo ed un Comitato scientifico, nominati per un triennio dal Presidente del Consiglio dei [...]
Art. 3.      Il Comitato amministrativo dell'Istituto è composto
Art. 4.      Il Comitato scientifico è composto da dieci membri scelti fra personalità scientifiche specialmente competenti nei vari campi di attività dell'Istituto
Art. 5.      Salvo il disposto dell'art. 6, il Comitato amministrativo esercita, nei confronti del personale dell'Istituto, le funzioni attribuite, a norma del regio decreto 30 [...]
Art. 6.      I limiti previsti dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per lavori e forniture effettuati nell'interesse [...]
Art. 7.      Gli impegni e gli ordini di spesa relativi all'Istituto, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dal [...]
Art. 8.      Per i controlli prescritti dagli articoli 168 e successivi del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è costituito presso l'Istituto un ufficio di ragioneria dipendente [...]
Art. 9.      La Commissione di disciplina di cui all'art. 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, per il personale dell'Istituto è costituita dal [...]
Art. 10.      Le norme contrarie od incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate


§ 80.9.136 - Legge 20 giugno 1952, n. 724. [1]

Norme integrative circa l'ordinamento dell'Istituto superiore di sanità.

(G.U. 8 luglio 1952, n. 156)

 

 

     Art. 1.

     L'Istituto superiore di sanità esplica - alla diretta dipendenza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica - funzioni di ricerca scientifica, nonchè di produzione di sieri, vaccini, sostanze antibiotiche, ed altre ritenute utili al raggiungimento dei suoi fini. Esegue controlli di Stato, controlli analitici ed assolve a tutti gli altri compiti che le leggi gli affidano.

 

          Art. 2.

     Presso l'Istituto superiore di sanità sono istituiti un Comitato amministrativo ed un Comitato scientifico, nominati per un triennio dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

 

          Art. 3.

     Il Comitato amministrativo dell'Istituto è composto:

     a) dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, presidente;

     b) dal direttore generale, vice presidente;

     c) da un consigliere di Stato;

     d) da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 5° ;

     e) da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 5° ;

     f) da due capi di laboratorio dell'Istituto;

     g) dai due funzionari preposti rispettivamente ai servizi del personale e di amministrazione dell'Istituto.

     Un funzionario di ruolo dell'Istituto, destinato dal direttore generale, esercita le funzioni di segretario.

     In seno al Comitato viene nominata una Giunta, composta dal direttore generale, che la presiede, e da due membri scelti fra i componenti del Comitato. La Giunta provvede nei casi di urgenza.

 

          Art. 4.

     Il Comitato scientifico è composto da dieci membri scelti fra personalità scientifiche specialmente competenti nei vari campi di attività dell'Istituto.

     Il direttore generale dell'Istituto lo presiede e gli sottopone le questioni da esaminare.

 

          Art. 5.

     Salvo il disposto dell'art. 6, il Comitato amministrativo esercita, nei confronti del personale dell'Istituto, le funzioni attribuite, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, al Consiglio di amministrazione di cui all'art. 11 del decreto medesimo.

 

          Art. 6.

     I limiti previsti dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per lavori e forniture effettuati nell'interesse dell'Istituto, sono stabiliti in 30 milioni, quando si intenda provvedere per asta pubblica, licitazione privata o appalto concorso e in 10 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia.

     Peraltro, sugli atti che importino una spesa superiore ai limiti normali vigenti, ma non eccedente i limiti di cui al precedente comma, deve essere sentito il Comitato amministrativo il cui parere è vincolante.

     Il limite massimo previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per le aperture di credito a favore del funzionario delegato dell'Istituto, è fissato in 10 milioni.

 

          Art. 7.

     Gli impegni e gli ordini di spesa relativi all'Istituto, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento, sono emessi e firmati dal direttore generale dell'Istituto.

 

          Art. 8.

     Per i controlli prescritti dagli articoli 168 e successivi del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è costituito presso l'Istituto un ufficio di ragioneria dipendente dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

 

          Art. 9.

     La Commissione di disciplina di cui all'art. 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, per il personale dell'Istituto è costituita dal direttore generale che la presiede, da un capo di laboratorio e da un funzionario del ruolo dei servizi amministrativi di grado non inferiore al 6°.

     Saranno inoltre nominati due membri supplenti scelti fra funzionari dell'Istituto di grado non inferiore al 7°.

     Un funzionario di ruolo dell'Istituto designato dal direttore generale esercita le funzioni di segretario.

 

          Art. 10.

     Le norme contrarie od incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.