§ 80.9.105 - D.Lgs.C.P.S. 10 maggio 1947, n. 306 .
Norme per l'organizzazione del Ministero della difesa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:10/05/1947
Numero:306


Sommario
Art. 1.      Fino a quando non sarà stabilito l'ordinamento definitivo del Ministero della difesa, restano fermi gli ordinamenti vigenti per le Amministrazioni militari riunite nel [...]
Art. 2.      Il Gabinetto del Ministro per la difesa è composto di
Art. 3.      Il coordinamento dei servizi di competenza delle direzioni generali e degli altri uffici del Ministero è effettuato, per ciascuna delle tre Amministrazioni militari [...]
Art. 4.      Nell'ufficio leggi e decreti del Ministero della difesa presso il Gabinetto del Ministro sono riuniti gli uffici legislativi già esistenti presso i Ministeri della [...]
Art. 5.      Appositi uffici distaccati assicurano il coordinamento dei servizi del bilancio ed amministrativi presso ciascuna delle tre Forze armate
Art. 6.      Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in funzione i Gabinetti costituiti presso le preesistenti Amministrazioni militari
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 80.9.105 - D.Lgs.C.P.S. 10 maggio 1947, n. 306 [1] .

Norme per l'organizzazione del Ministero della difesa.

(G.U. 14 maggio 1947, n. 109)

 

 

     Art. 1.

     Fino a quando non sarà stabilito l'ordinamento definitivo del Ministero della difesa, restano fermi gli ordinamenti vigenti per le Amministrazioni militari riunite nel Ministero predetto, salvo quando disposto nei successivi articoli.

 

          Art. 2.

     Il Gabinetto del Ministro per la difesa è composto di:

     1) un capo di Gabinetto;

     2) un segretario particolare;

     3) non più di quindici funzionari civili dei gruppi A e B o ufficiali;

     4) non più di ventiquattro impiegati di gruppo C o sottufficiali delle Forze armate per i servizi di archivio e di copia.

     I funzionari ed impiegati delle tre preesistenti Amministrazioni e gli ufficiali addetti al Gabinetto, compresi nelle categorie indicate ai numeri 3 e 4, debbono essere in misura pari per ciascuna delle Amministrazioni stesse.

     Nel Gabinetto del Ministro per la difesa e nelle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato possono essere addetti ai servizi degli archivi riservati anche ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi ed ufficiali, di grado non superiore a quello di capitano, o sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica.

     Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e dell'art. 181, settimo comma, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per i distacchi e le aggregazioni ivi previste.

 

          Art. 3.

     Il coordinamento dei servizi di competenza delle direzioni generali e degli altri uffici del Ministero è effettuato, per ciascuna delle tre Amministrazioni militari preesistenti, da un segretario generale.

     I segretari generali sono nominati con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la difesa, sentito il Consiglio dei Ministri, e dipendono direttamente dal Ministro per la difesa, nonchè dai Sottosegretari di Stato, nell'ambito delle attribuzioni ai medesimi delegate.

 

          Art. 4.

     Nell'ufficio leggi e decreti del Ministero della difesa presso il Gabinetto del Ministro sono riuniti gli uffici legislativi già esistenti presso i Ministeri della guerra, della marina militare e dell'aeronautica. All'ufficio predetto possono essere addetti anche magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo ed avvocati dello Stato.

 

          Art. 5.

     Appositi uffici distaccati assicurano il coordinamento dei servizi del bilancio ed amministrativi presso ciascuna delle tre Forze armate.

     Ad essi compete altresì di promuovere e coordinare la liquidazione delle gestioni scadute e la resa dei relativi conti.

     Per il comune indirizzo nella formazione del bilancio il Ministro si vale di un Comitato composto dei capi di Stato Maggiore e dei segretari generali delle singole Forze armate, al quale partecipano i capi degli uffici, di cui al 1° comma, ed i capi ragionieri. Il Comitato è presieduto dal Ministro.

 

          Art. 6.

     Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono in funzione i Gabinetti costituiti presso le preesistenti Amministrazioni militari.

     La disposizione dell'art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, si intende applicabile anche ai Gabinetti costituiti presso i soppressi Ministeri della guerra e dell'aeronautica, sostituiti agli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi gli ufficiali di grado non superiore a quello di capitano.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 31 gennaio 1953, n. 72. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.