§ 80.9.77 - D.Lgs.Lgt. 29 ottobre 1945, n. 683.
Creazione presso il Ministero della ricostruzione, di una Azienda autonoma per i residuati di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:29/10/1945
Numero:683


Sommario
Art. 1.      E' istituita, presso il Ministero della ricostruzione, nell'interesse e per conto del Tesoro dello Stato, una Azienda autonoma per il rilievo, la custodia e [...]
Art. 2.      Nell'adempimento dei suoi compiti l'Azienda seguirà le direttive fissate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, il quale ha anche il compito di coordinare [...]
Art. 3.      L'Azienda è amministrata da un Consiglio d'amministrazione nominato dal Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per [...]
Art. 4.      Il Consiglio d'amministrazione può nominare uno o più Comitati tecnici per l'esame delle forme di migliore utilizzazione dei residuati e per lo studio delle norme di [...]
Art. 5.      L'Azienda, per le necessità della sua gestione, si varrà delle Ferrovie dello Stato, che metteranno a sua disposizione, a rimborso di spesa, il personale e gli impianti
Art. 6.      Per la gestione dell'Azienda saranno date disposizioni con successivo provvedimento. Spetta intanto al Ministro per il tesoro, e per esso alla Ragioneria generale dello [...]
Art. 7.      L'Azienda non procederà alla alienazione dei beni, di cui sia venuta in possesso a norma dell'art. 1, fino a quando non saranno state emanate disposizioni sulla tutela [...]
Art. 8.      Con decreti luogotenenziali, su proposta del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio, sarà [...]
Art. 9.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti
Art. 10.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello delle sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 80.9.77 - D.Lgs.Lgt. 29 ottobre 1945, n. 683. [1]

Creazione presso il Ministero della ricostruzione, di una Azienda autonoma per i residuati di guerra.

(G.U. 6 novembre 1945, n. 133)

 

 

     Art. 1.

     E' istituita, presso il Ministero della ricostruzione, nell'interesse e per conto del Tesoro dello Stato, una Azienda autonoma per il rilievo, la custodia e l'alienazione dei materiali residuati di guerra ceduti dalle Autorità alleate o abbandonati dai tedeschi in Italia od in altro modo acquisiti.

     L'ingerenza dell'Azienda non si estende ai beni di pertinenza di privati di nazionalità germanica e di aziende tedesche sotto sequestro né ai crediti di organismi tedeschi in Italia verso persone di nazionalità italiana [2] .

 

          Art. 2.

     Nell'adempimento dei suoi compiti l'Azienda seguirà le direttive fissate dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, il quale ha anche il compito di coordinare le richieste delle Amministrazioni interessate.

     Le facoltà di cui al precedente comma possono, dal Comitato Interministeriale per la Ricostruzione essere delegate ad un ristretto Comitato composto del Ministro per il bilancio, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'industria e commercio e del Ministro per i trasporti [3] .

 

          Art. 3.

     L'Azienda è amministrata da un Consiglio d'amministrazione nominato dal Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio, sentito il Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio d'amministrazione può nominare uno o più Comitati tecnici per l'esame delle forme di migliore utilizzazione dei residuati e per lo studio delle norme di vendita di essi; ai Comitati potranno essere chiamate persone estranee al Consiglio.

     Le norme per il funzionamento dei Comitati tecnici sono di spettanza del Consiglio [4] .

 

          Art. 5.

     L'Azienda, per le necessità della sua gestione, si varrà delle Ferrovie dello Stato, che metteranno a sua disposizione, a rimborso di spesa, il personale e gli impianti.

     La direzione dell'Azienda sarà affidata ad un funzionario del grado primo dell'Amministrazione ferroviaria.

     L'Azienda è, inoltre, autorizzata ad assumere direttamente personale secondo norme da stabilire dal proprio Consiglio d'amministrazione, con l'approvazione del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 6.

     Per la gestione dell'Azienda saranno date disposizioni con successivo provvedimento. Spetta intanto al Ministro per il tesoro, e per esso alla Ragioneria generale dello Stato, di esercitare, con modalità da stabilirsi, il riscontro finanziario e contabile della gestione, anche mediante apposito ufficio da costituirsi presso l'Azienda. All'emanazione delle suddette disposizioni, l'Azienda compilerà e presenterà al Ministero per il tesoro, per l'ulteriore inoltro alla Corte dei conti, il rendiconto delle operazioni eseguite.

 

          Art. 7.

     L'Azienda non procederà alla alienazione dei beni, di cui sia venuta in possesso a norma dell'art. 1, fino a quando non saranno state emanate disposizioni sulla tutela di eventuali diritti di terzi sui beni stessi.

     Tuttavia l'Azienda può procedere senz'altro alla alienazione, quando si tratti:

     a) di beni per i quali esista difficoltà per la custodia o la conservazione, o, in ogni caso, di automezzi;

     b) di beni che, per le loro caratteristiche o per lo stato di confusione in cui si trovano con altri materiali, non possano essere identificati, ai fini del riconoscimento di diritti di terzi;

     c) di beni che, per le loro caratteristiche, risultino come già appartenenti ad Amministrazioni alleate o nemiche.

     I diritti, dei terzi sui beni indicati nella lettera a) possono essere fatti valere soltanto sul prezzo realizzato con la vendita, detratta ogni spesa che la pubblica Amministrazione abbia comunque sostenuto in relazione al bene alienato.

 

          Art. 8.

     Con decreti luogotenenziali, su proposta del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e per l'industria e commercio, sarà provveduto alla emanazione delle norme eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 9.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello delle sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 567.

[3]  Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 567.

[4]  Comma così modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 15 aprile 1948, n. 567.