§ 80.9.60 - D.Lgs.Lgt. 12 luglio 1945, n. 432.
Attribuzioni e ordinamento del Ministero della ricostruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:12/07/1945
Numero:432


Sommario
Art. 1.      Il Ministero della ricostruzione studia i problemi della ricostruzione economica del Paese, e coordina le attività rivolte agli scopi della ricostruzione, secondo i [...]
Art. 2.      Il Ministro per la ricostruzione presiede il Comitato interministeriale per la ricostruzione, composta dei Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il [...]
Art. 3.      Il Comitato interministeriale per la ricostruzione
Art. 4.      Il Ministero della ricostruzione si avvale, come organo di consulenza tecnico-scientifica, del Consiglio nazionale delle ricerche e, come organo di rilevazione, [...]
Art. 5.      Il Ministero della ricostruzione provvede al coordinamento dei Comitati e delle iniziative locali per gli studi e le attività inerenti alla ricostruzione
Art. 6.      Il personale del Ministero della ricostruzione è costituito di studiosi ed esperti scelti con temporaneo incarico fra estranei all'Amministrazione, di funzionari [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 80.9.60 - D.Lgs.Lgt. 12 luglio 1945, n. 432.

Attribuzioni e ordinamento del Ministero della ricostruzione.

(G.U. 9 agosto 1945, n. 95)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministero della ricostruzione studia i problemi della ricostruzione economica del Paese, e coordina le attività rivolte agli scopi della ricostruzione, secondo i criteri e i piani stabiliti dal Comitato interministeriale di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Il Ministro per la ricostruzione presiede il Comitato interministeriale per la ricostruzione, composta dei Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per il lavoro e la previdenza sociale.

     Intervengono ai lavori del comitato gli altri Ministri nelle materie di loro spettanza, che riguardino i problemi della ricostruzione.

     Possono essere inoltre chiamati a partecipare per date materie, ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggregati, rappresentanti di Enti ed Istituti e di organizzazioni economiche e professionali.

 

          Art. 3.

     Il Comitato interministeriale per la ricostruzione:

     a) determina i criteri da seguire sia per il coordinamento dell'opera dei Ministeri competenti, sia per la trattazione con la Commissione Alleata dei problemi relativi alla ricostruzione;

     b) coordina piani di ricostruzione predisposti dalle varie Amministrazioni in base alle direttive concordate, e formula i piani generali relativi alla ricostruzione.

 

          Art. 4.

     Il Ministero della ricostruzione si avvale, come organo di consulenza tecnico-scientifica, del Consiglio nazionale delle ricerche e, come organo di rilevazione, dell'Istituto centrale di statistica.

 

          Art. 5.

     Il Ministero della ricostruzione provvede al coordinamento dei Comitati e delle iniziative locali per gli studi e le attività inerenti alla ricostruzione.

 

          Art. 6.

     Il personale del Ministero della ricostruzione è costituito di studiosi ed esperti scelti con temporaneo incarico fra estranei all'Amministrazione, di funzionari comandati da Amministrazioni dello Stato o da altri Enti e di avventizi, nei limiti che saranno fissati, per ciascuna categoria, di concerto col Ministro per il tesoro.

     Agli estranei all'Amministrazione spetta il trattamento economico previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 318; l'assunzione e il trattamento degli avventizi sono regolati dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

     Al Gabinetto del Ministro per la ricostruzione si applica il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.