§ 80.9.9 - R.D. 7 marzo 1926, n. 401.
Istituzione di una Giunta d'arte presso il Ministero delle finanze


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:07/03/1926
Numero:401


Sommario
Art. 1.      È istituita presso il Ministero delle finanze una Giunta d'arte per lo studio di tutto quanto possa riguardare le stampe dello Stato
Art. 2.      Fanno parte della Giunta d'arte
Art. 3.      Alla Giunta sono demandati i più ampi poteri per decidere su tutto quanto viene stampato dallo Stato, compresi i biglietti di Stato, i buoni del Tesoro, i titoli del [...]
Art. 4.      Spetta alla Giunta di proporre la revoca - ai sensi dell'art. 7 del R. decreto- legge 1° gennaio 1923, n. 94 - della concessione di pubblicazioni quando ritenga [...]
Art. 5.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto il quale avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 80.9.9 - R.D. 7 marzo 1926, n. 401. [1]

Istituzione di una Giunta d'arte presso il Ministero delle finanze

(G.U. 15 marzo 1926, n. 61)

 

 

     Art. 1.

     È istituita presso il Ministero delle finanze una Giunta d'arte per lo studio di tutto quanto possa riguardare le stampe dello Stato.

 

          Art. 2.

     Fanno parte della Giunta d'arte:

     il Provveditore generale dello Stato;

     il Direttore generale delle belle arti;

     il Presidente del Consiglio di amministrazione dello Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato;

     un esperto designato dal Ministro per le finanze;

     un esperto designato dal Ministro per la pubblica istruzione.

     La Giunta elegge nel proprio seno il presidente, e può nominare il segretario anche fra persone estranee ad essa.

     La Giunta medesima potrà aggregarsi, caso per caso, con deliberazione approvata dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, altri esperti per lo studio e l'adempimento di speciali parti dei propri incarichi.

 

          Art. 3.

     Alla Giunta sono demandati i più ampi poteri per decidere su tutto quanto viene stampato dallo Stato, compresi i biglietti di Stato, i buoni del Tesoro, i titoli del Debito pubblico, ed i valori postali e bollati, ed anche su quanto non viene stampato direttamente dallo Stato, purché la relativa spesa faccia carico in tutto o in parte e comunque al bilancio statale.

 

          Art. 4.

     Spetta alla Giunta di proporre la revoca - ai sensi dell'art. 7 del R. decreto- legge 1° gennaio 1923, n. 94 - della concessione di pubblicazioni quando ritenga opportuno che queste siano direttamente eseguite dallo Stato.

     Il provvedimento di revoca è disposto dal Ministero per le finanze sentito il Ministro per la pubblica istruzione.

 

          Art. 5.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto il quale avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


[1] Abrogato dall’art. 7 vicies quater del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.