§ 80.9.2 - R.D. 31 dicembre 1922, n. 1809.
Provvedimenti sulla riforma dei servizi nel ministero dei lavori pubblici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:31/12/1922
Numero:1809


Sommario
Art. 1.      Sono attribuiti al ministero dei lavori pubblici i servizi relativi alle opere di grande irrigazione, ai lavori di rinsaldamento dei terreni e rimboschimento e all'uso [...]
Art. 2.      I servizi dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici sono ripartiti nel modo seguente
Art. 3.      E' sostituito all'ufficio speciale delle ferrovie, tramvie e degli automobili un ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, ripartito nel modo seguente
Art. 4.      Il segretariato generale è conservato a tutto il 1923 per lo studio e l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla riforma dell'amministrazione dei lavori [...]
Art. 5.      E' soppresso l'ufficio speciale delle acque pubbliche, istituito per l'applicazione delle nuove norme sulle derivazioni; le sue funzioni sono attribuite, secondo la [...]
Art. 6.      Sono soppressi nell'organico del ministero dei lavori pubblici otto posti di direttore capo divisione
Art. 7.      Sono soppressi i compartimenti d'ispezione del genio civile. Gli ispettori superiori prestano la loro opera presso il consiglio superiore dei lavori pubblici e presso le [...]
Art. 8.      Il numero degli ispettori superiori del genio civile è ridotto a ventisei, dei quali tre sono assegnati al magistrato alle acque per le province venete e di Mantova
Art. 9.      Il consiglio superiore dei lavori pubblici è diviso in quattro sezioni, con la seguente competenza
Art. 10.      In caso di assenza o di impedimento dei direttori generali del ministero dei lavori pubblici, dell'ispettore generale per le ferrovie, tramvie, automobili, e dei [...]
Art. 11.      Per ciascuna sezione è costituito annualmente, con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il presidente del consiglio superiore, un comitato composto del [...]
Art. 12.      Quando si tratta di affari che riguardino la competenza di due o più sezioni, il parere è emesso collegialmente dai rispettivi comitati riuniti in unica assemblea, sotto [...]
Art. 13.      Il presidente del consiglio superiore e i presidenti di sezione sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio dei [...]
Art. 14.      Il consiglio superiore in assemblea generale dà parere su tutti gli schemi di legge e di regolamento che riguardano i lavori pubblici, e su tutte le questioni di massima [...]
Art. 15.      Per la materia di sua competenza i pareri del consiglio superiore costituiscono ogni altro parere di corpo consultivo e di amministrazione attiva
Art. 16.      Presso il consiglio superiore è costituito un ufficio di segreteria, composto di funzionari designati dal ministro dei lavori pubblici, particolarmente idonei a lavori [...]
Art. 17.      Al comitato tecnico del magistrato alle acque per le province venete e di Mantova è attribuita la competenza sin qui demandata alla commissione speciale per le [...]
Art. 18.      A tutti i componenti del consiglio superiore dei lavori pubblici e del comitato tecnico del magistrato alle acque si estendono le disposizioni dell'art. 44 (sesto e [...]
Art. 19.      Sono soppressi
Art. 20.      Gli uffici del genio civile possono essere costituiti con giurisdizione idrografica all'infuori delle delimitazioni provinciali
Art. 21.      Presso gli uffici del genio civile possono essere destinati funzionari dell'amministrazione centrale per le mansioni amministrative e contabili
Art. 22.      I funzionari del genio civile non possono assumere incarichi al di fuori di quelli contemplati da legge, anche se richiesti da altre autorità, senza l'autorizzazione [...]
Art. 23.      E' limitato al 5 per cento del fondo impegnato per ciascuna opera l'ammontare massimo delle somme per retribuzioni e compensi di cui all'art. 15 (secondo comma) della [...]
Art. 24.      I fondi stanziati nel bilancio del ministero dei lavori pubblici per compenso di maggiori servizi sono affidati, con mandato di anticipazioni, ai diversi direttori [...]
Art. 25.      Con decreto del ministro dei lavori pubblici sarà determinata la data dalla quale avranno effetto le disposizioni del presente decreto. Il passaggio dei servizi di cui [...]


§ 80.9.2 - R.D. 31 dicembre 1922, n. 1809. [1]

Provvedimenti sulla riforma dei servizi nel ministero dei lavori pubblici.

(G.U. 23 gennaio 1923, n. 18)

 

 

     Art. 1.

     Sono attribuiti al ministero dei lavori pubblici i servizi relativi alle opere di grande irrigazione, ai lavori di rinsaldamento dei terreni e rimboschimento e all'uso dei combustibili nazionali già di competenza del ministero di agricoltura; i servizi concernenti la costruzione degli acquedotti, già di competenza del ministero dell'interno; e i servizi per la costruzione di tutti gli edifici pubblici esclusi quelli dipendenti dalle amministrazioni della guerra e della marina e quelli che, pur facendo parte del patrimonio dello Stato, non servono ad uso pubblico.

 

          Art. 2.

     I servizi dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici sono ripartiti nel modo seguente:

     Direzione generale per le opere pubbliche dell'Italia settentrionale.

     (Piemonte, Liguria, Lombardia, Tre Venezie)

     Divisione: ponti e strade.

     Divisione: opere idrauliche, bonifiche, irrigazioni, opere marittime e utilizzazioni di acque pubbliche, produzione di forza elettrica.

     Divisione: costruzioni edilizie e riparazioni di danni prodotti da frane, nubifragi, ecc.

     Direzione generale per le opere pubbliche dell'Italia centrale.

     (Emilia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio).

     Divisione: ponti e strade.

     Divisione: opere idrauliche, bonifiche, irrigazioni, opere marittime e utilizzazioni di acque pubbliche, produzione di forza elettrica.

     Divisione: costruzioni edilizie e riparazioni di danni prodotti da frane, terremoti, nubifragi, ecc.

     Direzione generale per le opere pubbliche dell'Italia meridionale ed insulare.

     (Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).

     Divisione: ponti e strade.

     Divisione: opere idrauliche, bonifiche, irrigazioni, opere marittime, utilizzazioni di acque pubbliche, produzione di forza elettrica.

     Divisione: costruzioni edilizie e riparazioni di danni prodotti da frane, nubifragi, terremoti, ecc.

     Fermo restando il numero complessivo delle divisioni, il ministro dei lavori può, con suo decreto, modificarne la distribuzione e le attribuzioni a seconda delle esigenze dei singoli servizi.

 

          Art. 3.

     E' sostituito all'ufficio speciale delle ferrovie, tramvie e degli automobili un ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, ripartito nel modo seguente:

     Divisione: costruzioni di strade ferrate.

     Divisione: concessioni di ferrovie, tramvie, automobili.

     Divisione: vigilanza sull'esercizio delle ferrovie, tramvie, automobili.

 

          Art. 4.

     Il segretariato generale è conservato a tutto il 1923 per lo studio e l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici.

     A partire del 1° gennaio 1924 le funzioni del segretariato generale saranno disimpegnate da una divisione del personale alla diretta dipendenza del sottosegretario di Stato. Dalla divisione medesima dipenderanno l'ufficio contratti, l'economato, la cassa e la biblioteca.

 

          Art. 5.

     E' soppresso l'ufficio speciale delle acque pubbliche, istituito per l'applicazione delle nuove norme sulle derivazioni; le sue funzioni sono attribuite, secondo la rispettiva competenza, alle diverse direzioni generali.

 

          Art. 6.

     Sono soppressi nell'organico del ministero dei lavori pubblici otto posti di direttore capo divisione.

     I direttori generali ai quali non sia attribuita una direzione generale rimangono a disposizione del ministro per il servizio di ispezione amministrativa.

 

          Art. 7.

     Sono soppressi i compartimenti d'ispezione del genio civile. Gli ispettori superiori prestano la loro opera presso il consiglio superiore dei lavori pubblici e presso le direzioni generali.

     Con decreto del ministro dei lavori pubblici sarà stabilito quali ispettori superiori verranno addetti ad ogni direzione generale.

     Alle direzioni generali possono essere aggregati anche altri funzionari del genio civile per lo studio e la trattazione delle questioni tecniche.

 

          Art. 8.

     Il numero degli ispettori superiori del genio civile è ridotto a ventisei, dei quali tre sono assegnati al magistrato alle acque per le province venete e di Mantova.

 

          Art. 9.

     Il consiglio superiore dei lavori pubblici è diviso in quattro sezioni, con la seguente competenza:

     I sezione - Viabilità ed edilizia.

     II sezione - Opere idrauliche, bonifiche, irrigazioni, opere marittime.

     III sezione - Acque pubbliche ed elettricità.

     IV sezione - Ferrovie, tramvie, automobili.

     Ciascuna sezione si compone di un presidente; di otto ispettori superiori o ingegneri capi del genio civile, ad eccezione della IV sezione per cui il numero è ridotto a tre, e di quattro esperti di speciale competenza scelti dal ministro dei lavori pubblici; di due consiglieri di Stato designati dal presidente del consiglio di Stato; di due funzionari dell'avvocatura erariale, designati dall'avvocato erariale generale; dei direttori generali del ministero dei lavori pubblici, dell'ispettore generale per le ferrovie, tramvie ed automobili; di un rappresentante del ministero del tesoro.

     Inoltre fanno parte:

     della I sezione, un rappresentante del ministero dell'interno (direzione generale dell'amministrazione civile), un rappresentante del ministero della guerra, il direttore generale dell'Unione edilizia nazionale, il direttore generale della cassa depositi e prestiti;

     della II sezione, un rappresentante del ministero dell'interno (direzione generale della sanità), due rappresentanti del ministero della marina, due rappresentanti del ministero d'agricoltura, fra cui il capo dell'ufficio speciale delle miniere;

     della III sezione, un rappresentante del ministero delle finanze (direzione generale del demanio), un rappresentante del ministero dell'agricoltura, cioè l'ispettore capo dell'ufficio delle miniere, uno del ministero dell'industria e commercio, uno del ministero dell'interno, tre funzionari delle ferrovie dello Stato scelti dal ministro dei lavori pubblici, un rappresentante del ministero delle poste e telegrafi;

     della IV sezione, cinque ispettori superiori o ispettori capi del ruolo di vigilanza del ministero dei lavori pubblici e quattro ispettori superiori delle ferrovie dello Stato, scelti dal ministro dei lavori pubblici, un rappresentante del ministero della guerra.

 

          Art. 10.

     In caso di assenza o di impedimento dei direttori generali del ministero dei lavori pubblici, dell'ispettore generale per le ferrovie, tramvie, automobili, e dei rappresentanti degli altri ministeri, prendono parte ai lavori delle diverse sezioni i funzionari che li sostituiscono.

     Alle sedute di ciascuna sezione in cui si trattino affari riguardanti le opere pubbliche nelle colonie interviene il competente direttore generale del ministero delle colonie o chi lo sostituisce.

     Su richiesta del ministro dei lavori pubblici possono essere aggregati a ciascuna sezione per l'esame di speciali questioni, altri funzionari dei ministeri interessati alle questioni stesse.

 

          Art. 11.

     Per ciascuna sezione è costituito annualmente, con decreto del ministro dei lavori pubblici, sentito il presidente del consiglio superiore, un comitato composto del presidente della rispettiva sezione e di otto membri.

     Il presidente del consiglio superiore può aggregare a ciascun comitato altri membri della rispettiva sezione per l'esame di speciali questioni.

     I comitati deliberano, nei casi di urgenza, sui progetti di appalto d'importo non superiore a lire 300.000, sulle ammissioni ad istruttoria, sulle proroghe di termini, riferendone alle rispettive sezioni nella successiva adunanza.

     Il comitato della III sezione delibera inoltre sui riconoscimenti d'acque pubbliche e sulle concessioni di piccole derivazioni.

 

          Art. 12.

     Quando si tratta di affari che riguardino la competenza di due o più sezioni, il parere è emesso collegialmente dai rispettivi comitati riuniti in unica assemblea, sotto la presidenza del presidente di sezione più anziano.

     Gli affari di carattere generale sono sottoposti all'assemblea generale del consiglio superiore dei lavori pubblici costituita:

     1) del presidente del consiglio superiore; dei presidenti di sezione; dei direttori generali del ministero dei lavori pubblici; dell'ispettore generale per le ferrovie, tramvie, automobili; del rappresentante del ministero del tesoro;

     2) di quattro consiglieri di Stato, di quattro avvocati erariali, di quindici ispettori superiori o ingegneri capi del genio civile, di tre ispettori superiori o ispettori capi del ruolo di vigilanza, di due ispettori superiori delle ferrovie dello Stato, scelti per ciascuna categoria dal ministro dei lavori pubblici fra gli appartenenti alle diverse sezioni, di sei esperti in opere pubbliche, di cui quattro scelti pure fra gli appartenenti alle sezioni;

     3) di un rappresentante per ciascuna delle associazioni seguenti:

     a) Touring club italiano;

     b) Federazione nazionale dei consorzi di bonifica;

     c) Associazione fra esercenti imprese elettriche;

     d) Associazione elettro-tecnica italiana;

     e) Federazione dei trasporti;

     f) Associazione fra impresari di opere pubbliche;

     4) di due rappresentanti dei consorzi e società cooperative di produzione e lavoro.

     Il presidente ha facoltà d'invitare, volta per volta, all'assemblea i rappresentanti dei ministeri nelle sezioni, specialmente interessati alla questione in esame.

 

          Art. 13.

     Il presidente del consiglio superiore e i presidenti di sezione sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio dei ministri. Con il decreto di nomina viene stabilita la indennità di carica da assegnare a ciascuno dei presidenti.

 

          Art. 14.

     Il consiglio superiore in assemblea generale dà parere su tutti gli schemi di legge e di regolamento che riguardano i lavori pubblici, e su tutte le questioni di massima ad esso sottoposte dal ministro dei lavori pubblici, previo, ove del caso, l'esame delle singole sezioni.

     Il consiglio inoltre predispone ogni anno il programma generale delle opere pubbliche, con speciale riguardo agli interessi delle singole regioni.

     A mezzo di un comitato permanente costituito del presidente del consiglio, e dei quattro presidenti di sezione, il consiglio provvede infine alle ricerche sperimentali e alla coordinazione e metodizzazione degli studi afferenti ai vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici e in ispecie:

     a) allo studio riguardante i materiali da costruzione;

     b) allo studio di speciali tipi costruttivi che possano normalizzarsi;

     c) alla coordinazione delle osservazioni idrografiche e meteorologiche riguardanti i corsi d'acqua e i bacini imbriferi;

     d) allo studio dei piani regolatori dei singoli bacini imbriferi ai fini della loro sistemazione e valorizzazione economica;

     e) alle norme per i collegamenti degli esistenti impianti di energia elettrica e per gli opportuni accordi tra i diversi concessionari;

     f) alla raccolta e pubblicazione delle statistiche relative ai progetti studiati, ai lavori eseguiti, alle concessioni accordate.

     Per gli studi e le ricerche suddette è stanziato annualmente un fondo da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio dei lavori pubblici in misura non superiore a lire 500.000.

 

          Art. 15.

     Per la materia di sua competenza i pareri del consiglio superiore costituiscono ogni altro parere di corpo consultivo e di amministrazione attiva.

     Nei casi nei quali il ministro competente non intenda conformarsi a tali pareri, potrà farlo con decreto motivato, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

 

          Art. 16.

     Presso il consiglio superiore è costituito un ufficio di segreteria, composto di funzionari designati dal ministro dei lavori pubblici, particolarmente idonei a lavori di studio e di ricerca scientifica.

 

          Art. 17.

     Al comitato tecnico del magistrato alle acque per le province venete e di Mantova è attribuita la competenza sin qui demandata alla commissione speciale per le sistemazioni idrauliche e forestali e per le bonifiche, di cui all'art. 46 della legge 13 luglio 1911, n. 744.

     All'uopo sono aggiunti al comitato tecnico due esperti in materia idraulico-agraria e igienico-sanitaria, scelti dal ministro dei lavori pubblici.

     Il comitato è presieduto dal presidente del magistrato alle acque, quando questi sia un tecnico; in caso contrario da un ispettore superiore del genio civile e designato dal ministro dei lavori pubblici. In caso di assenza o impedimento del presidente lo sostituisce l'ispettore superiore del genio civile più anziano che fa parte del comitato.

 

          Art. 18.

     A tutti i componenti del consiglio superiore dei lavori pubblici e del comitato tecnico del magistrato alle acque si estendono le disposizioni dell'art. 44 (sesto e settimo comma) del decreto reale 9 ottobre 1919, n. 2161.

 

          Art. 19.

     Sono soppressi:

     1) il consiglio superiore delle acque;

     2) la commissione reale delle irrigazioni;

     3) il comitato speciale per l'edilizia sismica;

     4) la commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche;

     5) la commissione speciale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche presso il magistrato alle acque;

     6) la giunta per le opere pubbliche nelle colonie.

     Sono pure abolite le seguenti commissioni permanenti:

     a) commissione incaricata di proporre norme uniformi su materiali da costruzione da adottarsi nei pubblici lavori e per lo studio relativo alle tubazioni forzate di acqua;

     b) commissione per l'esame e la graduatoria delle domande di concessione di sussidi per strade di accesso alle stazioni ferroviarie, ai porti ed approdi dei piroscafi postali;

     c) commissione per gli studi sul regime idraulico del Po;

     d) commissione centrale per i porti, spiagge e fari.

     Gli studi e le questioni affidate alle predette commissioni sono deferiti al consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

          Art. 20.

     Gli uffici del genio civile possono essere costituiti con giurisdizione idrografica all'infuori delle delimitazioni provinciali.

     In tal caso nel capoluogo di provincia le mansioni di carattere generale sono affidate ad una sezione del genio civile o a funzionari del genio civile distaccati presso le prefetture.

     Ove risulti necessario, possono essere costituiti uffici regionali per l'esecuzione delle opere pubbliche, diretti da un ispettore superiore del genio civile.

     A tali uffici potrà essere delegata parte delle attribuzioni spettanti al ministero dei lavori pubblici, ai prefetti o al consiglio superiore dei lavori pubblici, del quale farà le veci un comitato presieduto dal direttore dell'ufficio e costituito dagli ingegneri capi degli uffici provinciali del genio civile.

 

          Art. 21.

     Presso gli uffici del genio civile possono essere destinati funzionari dell'amministrazione centrale per le mansioni amministrative e contabili.

     I segretari e i ragionieri di nuova nomina per acquisire titolo alle promozioni di grado dovranno avere prestato servizio negli uffici provinciali almeno due anni.

 

          Art. 22.

     I funzionari del genio civile non possono assumere incarichi al di fuori di quelli contemplati da legge, anche se richiesti da altre autorità, senza l'autorizzazione preventiva del ministro dei lavori pubblici.

 

          Art. 23.

     E' limitato al 5 per cento del fondo impegnato per ciascuna opera l'ammontare massimo delle somme per retribuzioni e compensi di cui all'art. 15 (secondo comma) della legge 20 agosto 1921, n. 1177.

     Una parte delle somme suddette è accantonata per la concessione d'un compenso annuale degli ingegneri capi, in relazione all'attività svolta dall'ufficio da loro diretto e alle economie conseguite nelle spese generali.

     A tale scopo gli ingegneri capi presenteranno annualmente al ministro un prospetto in cui sia riassunto l'ammontare dei progetti studiati e quello dei lavori diretti dai funzionari dipendenti in raffronto alle passività sostenute per stipendi, indennità generali, indennità di gite, locali, autoveicoli e spese d'ufficio in genere.

 

          Art. 24.

     I fondi stanziati nel bilancio del ministero dei lavori pubblici per compenso di maggiori servizi sono affidati, con mandato di anticipazioni, ai diversi direttori generali in proporzione del numero del personale da essi dipendente.

     I direttori generali distribuiranno i compensi ai funzionari che a loro giudizio riterranno meritevoli, rendendone annualmente conto al ministro.

 

          Art. 25.

     Con decreto del ministro dei lavori pubblici sarà determinata la data dalla quale avranno effetto le disposizioni del presente decreto. Il passaggio dei servizi di cui all'art. 1 avverrà soltanto nei limiti e con le forme da stabilirsi con altro decreto su proposta dei ministri interessati.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata