§ 80.5.687 - D.M. 13 febbraio 2007, n. 39.
Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento approvato con decreto 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:13/02/2007
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto sostituire le parole «Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali» con «Capo del Dipartimento per le politiche del personale [...]
Art. 2.      1. All'articolo 2 del Decreto, la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente
Art. 3.      1. Al comma 3 dell'articolo 4 del Decreto sostituire le parole «Dipartimento per gli affari interni e territoriali» con le seguenti: «Dipartimento per le politiche del personale [...]
Art. 4.      1. L'articolo 6 del Decreto è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 11 sopprimere le parole: «(a partire dall'unità d'Italia)»
Art. 6.      1. Al comma 1 dell'articolo 12, il primo periodo è sostituito dal seguente
Art. 7.      1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente
Art. 8.      La tabella, allegata all'articolo 7, comma 4 del Decreto, è sostituita dalla seguente
Art. 9.      1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, nel secondo periodo del comma 2 sostituire le parole: «lo stesso limite massimo è applicabile» con le seguenti: «tale limite [...]


§ 80.5.687 - D.M. 13 febbraio 2007, n. 39.

Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento approvato con decreto 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

(G.U. 31 marzo 2007, n. 76)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO PER LE RIFORME

E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia;

     Visto il decreto 4 giugno 2002, n. 144, di seguito denominato «Decreto», adottato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, recante il regolamento di accesso alla carriera prefettizia, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;

     Considerato che si è nel frattempo concluso il primo concorso, svoltosi secondo gli istituti ed i criteri innovativi, introdotti con il citato regolamento;

     Considerato che all'esito delle procedure concorsuali è emersa l'esigenza oggettiva di introdurre i necessari correttivi al decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, per una maggiore semplificazione dell'intero procedimento ed una più efficace organizzazione delle stesse prove d'esame, anche sotto il profilo tecnico-operativo;

     Ritenuto, quindi, di apportare le necessarie modifiche al decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144;

     Ravvisata, inoltre, l'opportunità di modificare parzialmente anche il Regolamento sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357;

     Considerato che la contestualità delle due modifiche normative risponde, tra l'altro, ad esigenze di economia delle procedure vigenti per l'emanazione dei regolamenti, nonchè di snellimento e di semplificazione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;

     Compiuta la comunicazione di rito al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Capo I

Modificazioni ed integrazioni al Regolamento, approvato con D.M. 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia

 

Art. 1.

     1. Al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto sostituire le parole «Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali» con «Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie» e aggiungere, alla fine del periodo, le parole «4ª serie speciale - concorsi ed esami». Nel secondo periodo, dopo la parola «riservati» aggiungere «nonchè l'assunzione dei vincitori».

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 2 del Decreto, la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

     «d) godimento dei diritti politici».

     Dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:

     «e) idoneità fisica all'impiego; a tale fine l'Amministrazione può sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento».

     «f) laurea specialistica conseguita presso un'università o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: giurisprudenza, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, storia contemporanea, studi europei. Sono, altresì, ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia e lauree equipollenti, rilasciati dalle università o istituti di istruzione universitaria equiparati, secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto dall'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127.».

     2. Il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.».

 

     Art. 3.

     1. Al comma 3 dell'articolo 4 del Decreto sostituire le parole «Dipartimento per gli affari interni e territoriali» con le seguenti: «Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie».

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 6 del Decreto è sostituito dal seguente:

     «Art. 6 (Prova preselettiva). - 1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte è subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva.

     2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti tra le seguenti discipline: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, economia politica e storia contemporanea.

     3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una è esatta. I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di difficoltà, in relazione alla natura della domanda che può essere facile, di media difficoltà e difficile. La graduazione dei quesiti ed il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficoltà.».

     2. L'articolo 7 del Decreto è sostituito dal seguente:

     «Art. 7 (Modalità di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva). - 1. Il Ministero dell'interno può avvalersi, per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, di aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.

     2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti vertenti sulle discipline indicate nell'articolo 6, in numero proporzionale alle materie scelte, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla commissione giudicatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficoltà della domanda. A tal fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficoltà il 50% e quelle difficili il 20%.

     3. I questionari, contenuti in plichi debitamente sigillati, vengono distribuiti prima dell'inizio della prova preselettiva e aperti contestualmente da parte dei candidati su autorizzazione della commissione esaminatrice. E' disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione.

     4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.».

     3. Gli articoli 8 e 9 del Decreto sono abrogati.

     4. L'articolo 10 del Decreto è sostituito dal seguente:

     «Art. 10 (Valutazione della prova preselettiva). - 1. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui all'articolo 11, un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.

     2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

     3. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del relativo punteggio viene differenziata secondo l'indice statistico riportato nella tabella allegata, in rapporto al grado di difficoltà della domanda.

     4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Lo stesso elenco viene altresì pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno.».

 

     Art. 5.

     1. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 11 sopprimere le parole: «(a partire dall'unità d'Italia)».

 

     Art. 6.

     1. Al comma 1 dell'articolo 12, il primo periodo è sostituito dal seguente:

     «1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.».

     2. Al comma 1 dell'articolo 12, nel secondo periodo sostituire le parole «legislazione speciale amministrativa da specificare nel bando di concorso» con le seguenti: «legislazione speciale amministrativa riferita alle attività istituzionali del Ministero dell'interno;».

     3. Dopo il comma 2, inserire il comma 2-bis:

     «2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.».

     4. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.».

     5. Al comma 1 dell'articolo 13 sostituire le parole «fino ad un massimo di 0,50 trentesimi.» con le seguenti: «fino ad un massimo di 1,50 centesimi».

 

     Art. 7.

     1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

     «Art. 14 (Formazione della graduatoria). - 1. Il punteggio complessivo è determinato dalla media dei voti riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato nella prova orale.

     2. Il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purchè conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attività formative dei titoli di studio di cui all'articolo 2, determina, ai fini della formazione della graduatoria di merito, l'attribuzione di un ulteriore punteggio, rispettivamente di 2,50 centesimi e 3 centesimi.

     3. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa.

     4. Il Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione, la graduatoria di merito e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza, previsti dalle vigenti disposizioni.

     5. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso, nominati consiglieri, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno nonchè nel sito internet del Ministero dell'interno. Dell'approvazione della graduatoria è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».

 

     Art. 8.

     La tabella, allegata all'articolo 7, comma 4 del Decreto, è sostituita dalla seguente:

     1. «Tabella dei punteggi

 

Risposta

Domanda facile

Domanda di media difficoltà

Domanda difficile

 

 

 

 

Giusta

1,10

1,30

1,70

Errata

-1,60

-1,20

-0,60

Omessa

-1,00

-0,70

-0,20}.

 

Capo II

Modificazioni al Regolamento, approvato con decreto 29 luglio 1999, n. 357, recante norme sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia

 

     Art. 9.

     1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, nel secondo periodo del comma 2 sostituire le parole: «lo stesso limite massimo è applicabile» con le seguenti: «tale limite non si applica».

     Aggiungere, infine, il seguente periodo: «nei confronti del personale stesso opera la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.».