§ 80.5.607 - D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272.
Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:24/09/2004
Numero:272


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Programmazione
Art. 3.  Concorso pubblico per titoli ed esami
Art. 4.  Commissione esaminatrice
Art. 5.  Modalità di svolgimento delle selezioni
Art. 6.  Ciclo di attività formative
Art. 7.  (Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale).
Art. 8.  Bando di concorso per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale
Art. 9.  Prove d'esame
Art. 10.  (Graduatoria del concorso).
Art. 11.  (Commissioni esaminatrici).
Art. 12.  (Modalità di svolgimento dei corsi).
Art. 13.  (Valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione generale).
Art. 14.  (Formazione specialistica).
Art. 15.  (Graduatoria finale del corso-concorso).
Art. 16.  (Trattamento economico degli allievi).
Art. 17.  Riammissione al corso successivo
Art. 18.  Norme di comportamento
Art. 19.  Prove preselettive
Art. 20.  Resti di frazione
Art. 21.  Accesso alla dirigenza tecnica
Art. 22.  Prima applicazione
Art. 23.  Norma di rinvio e abrogazioni


§ 80.5.607 - D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272. [1]

Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(G.U. 13 novembre 2004, n. 267)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 28, come modificato dall'articolo 3, comma 5, della legge 15 luglio 2002, n. 145, e dall'articolo 34, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Scuola Nazionale dell'Amministrazione per la parte relativa al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Capo I

 

Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

     Art. 2. Programmazione [2]

     [1. I posti di dirigente da coprire con l'attivazione delle due distinte procedure concorsuali di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono determinati, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di programmazione del fabbisogno di personale.

     2. Le amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale, ed ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero di posti che si renderanno vacanti entro l'anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati i posti da mettere a concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale.]

 

Capo II

 

     Art. 3. Concorso pubblico per titoli ed esami [3]

     1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire [4].

     2. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso è pari al trenta per cento dei posti messi a concorso.

     2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato [5].

 

     Art. 4. Commissione esaminatrice

     1. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto dell'Organo di governo dell'amministrazione che indice il concorso, ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente.

     2. Il Presidente della commissione è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di università pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore.

     3. I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonchè tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C.

     5. La commissione esaminatrice può essere integrata da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o più componenti esperti di informatica.

     6. Non possono essere chiamati a fare parte delle commissioni soggetti componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione che indice il concorso o che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

     7. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso è riservato alle donne.

     8. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalità di nomina indicate nel presente articolo.

 

     Art. 5. Modalità di svolgimento delle selezioni

     1. Il concorso pubblico per titoli ed esami consiste nello svolgimento di due prove scritte e di una prova orale. Nel caso di concorsi per l'accesso alla dirigenza tecnica l'amministrazione può prevedere una terza prova scritta obbligatoria, da indicare nel bando di concorso, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto [6].

     2. La prima prova scritta, a contenuto teorico, verte sulle materie indicate nel bando di concorso. L'altra prova, a contenuto pratico, è diretta ad accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione che ha indetto il concorso.

     3. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie indicate nel bando di concorso e mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato, nonchè l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Nell'ambito della prova orale, al fine di valutare la conoscenza, da parte del candidato, della lingua straniera ad un livello avanzato, è prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione in una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando. Nel corso della prova orale è accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonchè la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.

     4. La commissione esaminatrice, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa nell'ambito del procedimento concorsuale, stabilisce, preventivamente, i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.

     5. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale, nonchè il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli [7].

 

     Art. 6. Ciclo di attività formative

     1. I vincitori del concorso sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare un ciclo di attività formative, organizzato dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione [8].

     2. Il ciclo formativo ha una durata massima di dodici mesi e si svolge secondo il programma predisposto dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione. Tale ciclo può comprendere anche un periodo di applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private e può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri ovvero con primarie istituzioni formative pubbliche o private. La frequenza al ciclo formativo è obbligatoria ed a tempo pieno [9].

     3. Il programma di ciascun ciclo formativo deve comunque prevedere tempi e modalità di valutazione sia delle attività didattiche sia di quelle svolte nell'ambito dei periodi di applicazione, con la verifica del livello di professionalità acquisito al termine del ciclo. Per ciascun partecipante la Scuola annota su un'apposita scheda curriculare i risultati della valutazione continua e della verifica finale. La scheda è inserita nel fascicolo personale del dirigente e valutata dall'Amministrazione ai fini del conferimento del primo incarico dirigenziale.

 

Capo III

 

     Art. 7. (Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale). [10]

     1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione.

 

     Art. 8. Bando di concorso per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale

     1. La Scuola Nazionale dell'Amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, con provvedimento direttoriale, bandisce un concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di dirigenti. Il bando di concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il numero dei posti destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame.

 

     Art. 9. Prove d'esame

     1. Gli esami per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale consistono in tre prove scritte, di cui una sulla conoscenza della lingua straniera, ed in una prova orale.

     2. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.

 

     Art. 10. (Graduatoria del concorso). [11]

     1. Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del venti per cento.

     2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso-concorso è predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da ciascun candidato, costituito dalla somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova orale. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione ed è pubblicata sul sito internet della stessa Scuola. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Art. 11. (Commissioni esaminatrici). [12]

     1. Le commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14, sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 12. (Modalità di svolgimento dei corsi). [13]

     1. Con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite le modalità di svolgimento della fase di formazione generale del corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e dell'esame finale.

 

     Art. 13. (Valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione generale). [14]

     1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame conclusivo della fase di formazione generale. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso.

 

     Art. 14. (Formazione specialistica). [15]

     1. Gli allievi che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione provvede all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo Ministero o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione.

     2. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento.

 

     Art. 15. (Graduatoria finale del corso-concorso). [16]

     1. Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.

 

     Art. 16. (Trattamento economico degli allievi). [17]

     1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde una borsa di studio stabilita in millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI ad inizio di ciascun corso. L'importo della borsa di studio corrisposto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.

     2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a millecinquecento euro mensili, la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.

     3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge.

 

     Art. 17. Riammissione al corso successivo

     1. Coloro che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del corso a causa degli obblighi di leva, oppure per maternità o per gravi motivi previsti dall'ordinamento dei dipendenti civili dello Stato, comprovati tempestivamente da idonea documentazione, possono chiedere di essere ammessi al corso-concorso successivo.

 

     Art. 18. Norme di comportamento

     1. Gli ammessi a frequentare il corso che non si presentano entro otto giorni dall'inizio del corso, senza giustificato e documentato motivo, sono esclusi dal corso.

     2. Con provvedimento della Scuola Nazionale dell'Amministrazione sono stabilite le norme che gli allievi sono tenuti ad osservare durante il corso e le conseguenti sanzioni che ne derivano in caso di inosservanza, nonchè il numero massimo di assenze consentite durante il corso.

 

Capo IV

 

     Art. 19. Prove preselettive

     1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a tre volte il numero dei posti ovvero delle borse di studio messi a concorso, può essere prevista una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Il bando di concorso stabilisce i criteri di superamento della prova preselettiva. L'esito della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. La predisposizione dei test preselettivi può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La prova preselettiva può essere gestita con l'ausilio di società specializzate.

 

     Art. 20. Resti di frazione

     1. Nelle percentuali di ripartizione dei posti da mettere a concorso fra i due sistemi di accesso, gli eventuali resti di frazione sono assegnati al concorso che presenta la frazione più vicina all'unità, salvo il recupero nell'anno successivo a favore dell'altra procedura concorsuale. Analogo criterio deve trovare applicazione nei concorsi pubblici per esami, nella determinazione della riserva dei posti a favore del personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso.

     2. Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero complessivo dei posti messi a concorso.

 

     Art. 21. Accesso alla dirigenza tecnica

     1. L'accesso alla qualifica dirigenziale relativa a specifiche professionalità tecniche avviene esclusivamente mediante concorso pubblico per esami indetto dalle singole amministrazioni ai sensi della disciplina di cui al Capo II.

 

     Art. 22. Prima applicazione

     1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le percentuali del settanta e del trenta per cento di cui agli articoli 3 e 7 vanno riferite alle disponibilità dei posti in organico di ciascuna amministrazione dei dirigenti di seconda fascia.

     2. Nel primo concorso pubblico per esami, bandito dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, il trenta per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva nell'amministrazione che indice il concorso.

 

     Art. 23. Norma di rinvio e abrogazioni

     1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, per le parti non incompatibili.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, salva l'applicazione al ciclo di attività formative per i dirigenti vincitori del concorso pubblico per esami per centotrentaquattro posti di dirigente.


[1] Nel presente decreto, le parole: «Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione» sono state sostituite dalle seguenti: «Scuola Nazionale dell'Amministrazione» per effetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[3] Rubrica così sostituita dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[4] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[5] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[6] Comma così modificato dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[7] Comma così modificato dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[8] Comma così modificato dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[9] Comma così modificato dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.