§ 80.5.504 – D.M. 1 settembre 1998, n. 352.
Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:01/09/1998
Numero:352


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Art. 3.  Modalità di calcolo.
Art. 4.  Imputazione della spesa.


§ 80.5.504 – D.M. 1 settembre 1998, n. 352.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(G.U. 13 ottobre 1998, n. 239).

 

     Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai crediti concernenti retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, con effetto dal 1° gennaio 1995. Le stesse disposizioni si applicano altresì nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sia ordinarie che privilegiate, aventi funzione sostitutiva o integrativa di quelle ordinarie; dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie e militari di cui all'articolo 67, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed annessa tabella n. 3.

 

          Art. 2. Criteri per la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

     1. Dal 1° gennaio 1995, l'importo dovuto a titolo di interessi legali, nella misura riconosciuta ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, sui crediti di cui all'articolo 1 è portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione monetaria ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

     2. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono liquidati secondo la disciplina vigente all'epoca della maturazione del diritto. Qualora l'obbligo di pagamento comprenda più periodi diversamente regolati, la liquidazione avviene in conformità alla disciplina vigente in ciascun ambito temporale.

     3. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 16 dicembre 1990, sono dovuti gli interessi nella misura legale del 5% e la rivalutazione monetaria.

     4. Sui crediti il cui diritto alla percezione sia maturato prima del 1° gennaio 1995, sono dovuti soltanto gli interessi nella misura legale del 10%.

     5. La rivalutazione monetaria è calcolata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai accertati dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicati mensilmente nella Gazzetta Ufficiale.

     6. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sono corrisposti d'ufficio.

     7. Rimangono fermi gli ordinari termini di prescrizione.

 

          Art. 3. Modalità di calcolo.

     1. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione del relativo provvedimento e sono dovuti fino alla data di emissione del titolo di pagamento, da comunicare all'interessato nel termine di trenta giorni.

     2. Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria sono calcolati sulle somme dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali. E' escluso l'anatocismo.

     3. Sulle somme da liquidare a titolo di interesse legale o rivalutazione monetaria è applicata la ritenuta fiscale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

 

          Art. 4. Imputazione della spesa.

     1. La spesa relativa agli interessi legali o alla rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dello Stato è imputata nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi capitoli, aventi natura di spesa obbligatoria, iscritti negli stati di previsione delle singole amministrazioni.

     2. Per i dipendenti pubblici non statali la spesa di cui al comma 1, è a carico delle amministrazioni di appartenenza.

     3. Per quanto attiene le pensioni e le altre provvidenze di natura assistenziale, la spesa è a carico delle amministrazioni, organismi ed enti previdenziali competenti all'erogazione.