§ 80.5.408 – D.P.C.M. 18 ottobre 1994, n. 692.
Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:18/10/1994
Numero:692


Sommario
Art. 1.  Ambito della disciplina.
Art. 2.  Requisiti.
Art. 3.  Procedura.
Art. 4.  Diritto di accesso.


§ 80.5.408 – D.P.C.M. 18 ottobre 1994, n. 692.

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato.

(G.U. 19 dicembre 1994, n. 295).

 

     Art. 1. Ambito della disciplina.

     1. Il presente regolamento individua i requisiti occorrenti per la nomina degli esperti a dirigenti generali, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e per il conferimento di incarichi di dirigenti generali con contratto di diritto privato, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 21.

 

          Art. 2. Requisiti.

     1. Possono essere nominati dirigenti generali o ricevere un incarico di dirigente generale con contratto di diritto privato le persone, estranee all'amministrazione, che abbiano i requisiti seguenti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) [1];

     c) non rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati e non avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; non aver rivestito le suddette cariche ed assunto i predetti incarichi nel biennio precedente alla nomina;

     d) [2];

     e) [3].

 

          Art. 3. Procedura.

     1. La nomina degli esperti e il conferimento degli incarichi deve avvenire previa approfondita istruttoria, volta ad individuare le professionalità meglio rispondenti ai requisiti richiesti dall'art. 2.

     2. Il provvedimento di nomina di conferimento dell'incarico acquista in ogni caso efficacia dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Unitamente al provvedimento è pubblicato, in allegato, il curriculum del soggetto prescelto per la nomina o il conferimento dell'incarico, contenente anche l'indicazione di eventuali pubblicazioni scientifiche che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

 

          Art. 4. Diritto di accesso.

     1. Tutti gli atti relativi alla procedura di nomina o di conferimento dell'incarico sono accessibili per chiunque. Il diritto di accesso si esercita per visione ed estrazione degli atti, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.


[1] Lettera abrogata dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

[2] Lettera abrogata dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.

[3] Lettera abrogata dall'art. 43 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80.