§ 80.5.359 – L. 18 luglio 1984, n. 370.
Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:18/07/1984
Numero:370


Sommario
Art. 1.      Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni in ragione di anno, si provvede mediante riduzione del capitolo 1117 dello stato [...]
Art. 3.      La presente legge ha effetto fino al 31 dicembre 1989


§ 80.5.359 – L. 18 luglio 1984, n. 370.

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale.

(G.U. 25 luglio 1984, n. 203).

 

     Art. 1.

     Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze nonché materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale.

     A ciò si provvede in via diretta oppure attraverso l'affidamento della gestione, mediante apposite convenzioni, ad associazioni tra dipendenti cui il Ministero degli affari esteri erogherà adeguati contributi.

     I servizi di cui al primo comma, le modalità della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni in ragione di anno, si provvede mediante riduzione del capitolo 1117 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3.

     La presente legge ha effetto fino al 31 dicembre 1989 [1].


[1]  Termine prorogato al 31 dicembre 1990 dall'art. 27 della L. 31 maggio 1990, n. 128 e al 31 dicembre 1991 dall'art. 13 della L. 20 maggio 1991, n. 158.