§ 80.5.29E - Legge 16 aprile 1973, n. 144.
Proroga dell'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:16/04/1973
Numero:144


Sommario
Art. 1.      L'autorizzazione e le norme di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, e successive modificazioni, e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1038, sono prorogate fino al 31 dicembre 1973.
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1973 in lire 11.000 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 dello [...]


§ 80.5.29E - Legge 16 aprile 1973, n. 144. [1]

Proroga dell'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie.

(G.U. 30 aprile 1973, n. 110)

 

     Art. 1.

     L'autorizzazione e le norme di cui alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, e successive modificazioni, e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1038, sono prorogate fino al 31 dicembre 1973.

     I compensi corrisposti in applicazione della presente legge saranno assorbiti da eventuali miglioramenti economici concessi ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche prima del termine sopra indicato.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1973 in lire 11.000 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.