§ 80.5.278 – D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851.
Nome in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:28/07/1967
Numero:851


Sommario
Art. 1.      Ai dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio ed in quiescenza, nonchè ai militari, in attività di servizio ed in quiescenza, è [...]
Art. 2.      La tessera personale di riconoscimento è documento valido ai fini dell'identità personale del titolare, nonchè
Art. 3.      La tessera personale di riconoscimento è valida per cinque anni e può essere convalidata una sola volta per un eguale periodo di tempo
Art. 4.      La tessera personale di riconoscimento è ritirata al dipendente destituito dall'impiego, nonchè al dipendente cessato dal servizio senza diritto a pensione
Art. 5.      La tessera personale di riconoscimento rilasciata al coniuge è ritirata nei casi di separazione legale o consensuale. Analogo provvedimento è adottato nei riguardi del [...]
Art. 6.      Sono soppresse tutte le tessere personali di riconoscimento, rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato ai loro dipendenti ed ai familiari di questi, di tipo diverso [...]
Art. 7.      La tessera personale di riconoscimento per il dipendente in attività di servizio e per quello in quiescenza
Art. 8.      La tessera personale di riconoscimento per il coniuge ed i figli del dipendente
Art. 9.      La domanda per il rilascio della tessera personale di riconoscimento è presentata, su carta semplice, all'Amministrazione di appartenenza del dipendente
Art. 10.      La tessera personale di riconoscimento di cui al presente decreto non è rilasciata alle persone con rapporto d'impiego diverso da quello indicato nel precedente art. 1
Art. 11.      Il costo unitario della tessera personale di riconoscimento è a carico del richiedente
Art. 12.      Le tessere ferroviarie rilasciate o rinnovate entro il 31 dicembre 1968 a norma delle disposizioni abrogate dal presente decreto restano valide sino alla loro scadenza


§ 80.5.278 – D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851.

Nome in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 30 settembre 1967, n. 245).

 

     Art. 1.

     Ai dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio ed in quiescenza, nonchè ai militari, in attività di servizio ed in quiescenza, è rilasciata una tessera personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A).

     E' rilasciato analogo documento personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato B):

     a) al coniuge del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza;

     b) ai figli minori degli anni 21 del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza;

     c) ai figli maggiori degli anni 21 inabili a proficuo lavoro a carico del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza.

 

          Art. 2.

     La tessera personale di riconoscimento è documento valido ai fini dell'identità personale del titolare, nonchè:

     a) per riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di bancoposta di importo non superiore a L. 2.400.000 [1];

     b) per recarsi all'estero nei paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali in materia di riconoscimento della carta d'identità, come titolo valido per l'espatrio.

     La predetta tessera è, altresì, documento valido per usufruire della riduzione ferroviaria, nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni, quando sulla stessa sia apposta, mediante stampiglia, la dicitura "valida per la riduzione ferroviaria", seguita dalla firma del funzionario responsabile.

 

          Art. 3.

     La tessera personale di riconoscimento è valida per cinque anni e può essere convalidata una sola volta per un eguale periodo di tempo.

     Il documento è rilasciato e convalidato dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente.

     In caso di smarrimento della tessera personale di riconoscimento il dipendente deve farne circostanziata denuncia all'Amministrazione di appartenenza; egli ha peraltro diritto ad ottenere un duplicato.

 

          Art. 4.

     La tessera personale di riconoscimento è ritirata al dipendente destituito dall'impiego, nonchè al dipendente cessato dal servizio senza diritto a pensione.

     La tessera personale di riconoscimento è altresì ritirata al dipendente a carico del quale è stato adottato provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria a norma delle disposizioni vigenti.

 

          Art. 5.

     La tessera personale di riconoscimento rilasciata al coniuge è ritirata nei casi di separazione legale o consensuale. Analogo provvedimento è adottato nei riguardi del figlio del dipendente che abbia raggiunto gli anni ventuno e che non si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c) dell'art. 1.

     La tessera personale di riconoscimento è altresì ritirata nei confronti del coniuge e dei figli del dipendente destituito, nonchè del coniuge e dei figli del dipendente cessato dall'impiego senza diritto a pensione.

 

          Art. 6.

     Sono soppresse tutte le tessere personali di riconoscimento, rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato ai loro dipendenti ed ai familiari di questi, di tipo diverso da quelle di cui all'art. 1 del presente decreto, ad eccezione di quelle rilasciate per l'esercizio di funzioni speciali, che restano valide esclusivamente per l'espletamento di dette funzioni.

     Ai dipendenti dello Stato ed ai loro familiari che le vigenti disposizioni ammettono ad usufruire della riduzione ferroviaria, ma nei cui confronti, in base agli articoli precedenti, non può rilasciarsi la tessera di riconoscimento o ne sia disposto il ritiro, l'Amministrazione rilascia altro documento valido ai soli effetti delle agevolazioni ferroviarie.

 

          Art. 7.

     La tessera personale di riconoscimento per il dipendente in attività di servizio e per quello in quiescenza:

     a) indica: l'Amministrazione rilasciante, il titolo accademico, il nome, il cognome, la qualifica o il grado, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato civile del titolare;

     b) descrive: le caratteristiche somatiche del titolare;

     c) contiene: la firma e la fotografia del titolare munita del timbro dell'ufficio competente al rilascio.

     Per i dipendenti in quiescenza la tessera personale di riconoscimento deve altresì indicare lo stato di pensionato del titolare. Gli uffici competenti al rilascio sono tenuti ad annotare il cambiamento di stato sulla tessera del dipendente collocato a riposo e su quelle dei familiari.

 

          Art. 8.

     La tessera personale di riconoscimento per il coniuge ed i figli del dipendente:

     a) indica: l'Amministrazione rilasciante, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato civile del titolare, la relazione di parentela con il dipendente, il nome e cognome del dipendente, la qualifica o il grado di quest'ultimo, lo stato di pensionato qualora il dipendente sia collocato a riposo;

     b) descrive: le caratteristiche somatiche dei titolare;

     c) contiene: la firma e la fotografia del titolare munita del timbro dell'ufficio competente al rilascio.

     La fotografia non è richiesta per i figli minori degli anni 10, salvo nel caso di espatrio.

 

          Art. 9.

     La domanda per il rilascio della tessera personale di riconoscimento è presentata, su carta semplice, all'Amministrazione di appartenenza del dipendente.

     Per il rilascio della tessera personale di riconoscimento ai figli del dipendente la domanda è redatta e sottoscritta dal dipendente stesso. La domanda, ai fini della disposizione contenuta nella lettera b) del precedente art. 2, deve contenere la dichiarazione di assenso del dipendente.

     Nei casi di mancato assenso sulla tessera personale di riconoscimento deve essere apposta, mediante stampiglia, la dicitura "non valida per l'espatrio".

     Per il rilascio della tessera personale di riconoscimento al coniuge la domanda, redatta e sottoscritta dal dipendente, deve contenere la dichiarazione di inesistenza di provvedimento di separazione legale o consensuale. Nel caso di morte o di incapacità del dipendente la domanda per il rilascio della tessera personale di riconoscimento al coniuge che ne abbia diritto è presentata e sottoscritta dal coniuge medesimo; per i figli minori da chi esercita la patria potestà o la tutela.

 

          Art. 10.

     La tessera personale di riconoscimento di cui al presente decreto non è rilasciata alle persone con rapporto d'impiego diverso da quello indicato nel precedente art. 1.

 

          Art. 11.

     Il costo unitario della tessera personale di riconoscimento è a carico del richiedente.

     Nessun diritto, al di fuori del costo unitario, è dovuto per il rilascio e la convalida della tessera personale di riconoscimento.

     Il costo unitario della tessera e le eventuali variazioni sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 12.

     Le tessere ferroviarie rilasciate o rinnovate entro il 31 dicembre 1968 a norma delle disposizioni abrogate dal presente decreto restano valide sino alla loro scadenza [2].

     Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili col presente decreto, ad eccezione di quelle riguardanti le concessioni ferroviarie.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.P.R. 13 novembre 1976, n. 904.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 14 agosto 1968, n. 1121.