§ 80.5.20b - Legge 2 aprile 1958, n. 304.
Modifica dell'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:02/04/1958
Numero:304


Sommario
Art. unico.      Il quarto comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, è sostituito dal seguente


§ 80.5.20b - Legge 2 aprile 1958, n. 304. [1]

Modifica dell'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

(G.U. 14 aprile 1958, n. 90).

 

 

     Art. unico.

     Il quarto comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, è sostituito dal seguente:

     "Per tutti gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi l'anzianità di servizio è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di età".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.