§ 80.5.189 – L. 19 ottobre 1956, n. 1225.
Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza presso [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:19/10/1956
Numero:1225


Sommario
Art. 1.      Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli [...]
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi primo e secondo, della legge 27 febbraio 1955, n. 53
Art. 3.      Nei riguardi degli iscritti per i quali non siano stabiliti dalle disposizioni di legge o dai regolamenti organici degli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono, [...]
Art. 4.      Il personale iscritto alle Casse pensioni indicate nel precedente art. 1, che rientri tra quello previsto dal comma secondo dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. [...]
Art. 5.      Il personale non di ruolo iscritto alle Casse pensioni indicate al precedente art. 1, che cessi dal servizio, per esodo volontario, ha diritto alla pensione qualora [...]
Art. 6.      Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate [...]
Art. 7.      Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari che cessano dal servizio per esodo volontario, con diritto a pensione, l'abbuono, quanto alla misura, dà luogo, a [...]
Art. 8.      Per ogni caso di esodo volontario contemplato dagli articoli 6 e 7, l'ente deliberante è tenuto a proseguire a favore della rispettiva Cassa pensioni il versamento della [...]


§ 80.5.189 – L. 19 ottobre 1956, n. 1225.

Integrazioni e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario, nei riguardi degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(G.U. 7 novembre 1956, n. 282).

 

     Art. 1.

     Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, amministrate dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario, sono integrate e modificate da quelle di cui alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi primo e secondo, della legge 27 febbraio 1955, n. 53:

     i periodi riscattati si considerano di effettivo servizio;

     nei riguardi degli iscritti per i quali non sia previsto dalle disposizioni di legge o dai regolamenti organici degli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono un limite massimo di età, si considera quello di anni 65;

     nei riguardi degli iscritti appartenenti alle categorie del personale di ruolo ove gli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono non abbiano ordinamento gerarchico con assimilazione al personale statale, il gruppo di appartenenza si determina tenendo conto del titolo di studio richiesto per l'ammissione al posto ricoperto e il grado rivestito si determina in base alle mansioni espletate, e, ove occorra, in base al trattamento economico di servizio.

 

          Art. 3.

     Nei riguardi degli iscritti per i quali non siano stabiliti dalle disposizioni di legge o dai regolamenti organici degli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono, tassativamente i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, si considera come limite massimo di età per il collocamento a riposo:

     l'età di anni 65 per il personale che a tale età raggiungerebbe un servizio utile non inferiore ad anni 40;

     l'età, superiore ad anni 65, corrispondente a quella alla quale verrebbero raggiunti i 40 anni di servizio utile, per il rimanente personale.

 

          Art. 4.

     Il personale iscritto alle Casse pensioni indicate nel precedente art. 1, che rientri tra quello previsto dal comma secondo dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, è ammesso ad usufruire dell'esodo volontario qualora con gli anni di abbuono raggiunga l'anzianità minima di servizio occorrente per il conseguimento del diritto alla pensione.

     La predetta anzianità minima è stabilita:

     1) in anni 20, per gli iscritti alla Cassa per lo pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate che cessano dal servizio in età inferiore ad anni 60 e per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari che cessano dal servizio in età inferiore ad anni 65;

     2) in anni 15, per gli iscritti alle dette Casse che cessano dal servizio in età non inferiore a quelle rispettivamente indicate al n. 1).

 

          Art. 5.

     Il personale non di ruolo iscritto alle Casse pensioni indicate al precedente art. 1, che cessi dal servizio, per esodo volontario, ha diritto alla pensione qualora abbia almeno quindici anni di effettivo servizio, ivi compresi i periodi ricongiungibili o riscattati. Ai fini della determinazione della misura della pensione si tiene conto anche di un numero di anni di abbuono pari a quello che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, commi terzo e quarto, e 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 e nell'art. 3 della presente legge.

     L'indennità prevista dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, non spetta al personale non di ruolo cui competa la pensione in applicazione del precedente comma.

 

          Art. 6.

     Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate che cessano dal servizio per esodo volontario con diritto a pensione, l'abbuono, quanto alla misura, dà luogo, a totale carico della rispettiva Cassa, ad una maggiorazione della pensione teorica pari ai quattro quinti di tanti cinquantesimi della retribuzione annua pensionabile riferita al 1° gennaio 1955 quanti sono gli anni dell'abbuono stesso.

     La pensione risultante in nessun caso può eccedere la retribuzione annua pensionabile goduta alla data della cessazione dal servizio.

 

          Art. 7.

     Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari che cessano dal servizio per esodo volontario, con diritto a pensione, l'abbuono, quanto alla misura, dà luogo, a totale carico di detta Cassa, ad una maggiorazione della rendita vitalizia di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge 11 giugno 1954, n. 409, ed all'eventuale maggiorazione della rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) dello stesso art. 2 qualora per essa ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 della legge predetta computandosi gli anni di abbuono come altrettanti anni di servizio utile al fine della determinazione di tali rendite vitalizie, ferma rimanendo la rendita vitalizia di cui alla lettera a) del citato art. 2 determinata con l'esclusione degli anni di abbuono.

 

          Art. 8.

     Per ogni caso di esodo volontario contemplato dagli articoli 6 e 7, l'ente deliberante è tenuto a proseguire a favore della rispettiva Cassa pensioni il versamento della parte di contributo a proprio carico per tanti anni quanti sono gli anni di abbuono. Tale contributo, per le Casse pensioni indicate all'art. 6, è computato sulla retribuzione annua contributiva riferita al primo gennaio dell'anno in cui avviene la cessazione dal servizio.