§ 80.5.174 – L. 5 dicembre 1955, n. 1214.
Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari per viaggi di servizio compensati da indennità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:05/12/1955
Numero:1214


Sommario
Art. 1.      Il terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1951, n. 489, riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, è modificato, [...]
Art. 2.      Gli impiegati dello Stato sono esonerati dalla riconsegna del biglietto ferroviario al termine del viaggio quando questo sia stato effettuato per ragioni di servizio o [...]


§ 80.5.174 – L. 5 dicembre 1955, n. 1214.

Abolizione degli scontrini per l'acquisto di biglietti ferroviari per viaggi di servizio compensati da indennità.

(G.U. 16 dicembre 1955, n. 289).

 

     Art. 1.

     Il terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1951, n. 489, riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, è modificato, sostituendo alle parole: "i predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta", le seguenti: "i predetti documenti devono essere esibiti unitamente al biglietto ferroviario a tariffa ridotta".

     Il quinto comma dell'art. 13 della legge predetta è modificato, sostituendo alle parole: "devono risultare dallo scontrino di cui al precedente art. 4", le seguenti: "devono risultare dal biglietto ferroviario".

 

          Art. 2.

     Gli impiegati dello Stato sono esonerati dalla riconsegna del biglietto ferroviario al termine del viaggio quando questo sia stato effettuato per ragioni di servizio o per trasferimento.