§ 80.5.144 – D.P.R. 12 gennaio 1954, n. 128.
Norme e modalità per la ricostruzione della carriera del personale dell'Azienda di Stato per i Servizi telefonici di cui all'art. 10 del decreto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:12/01/1954
Numero:128


Sommario
Art. 1.      La ricostruzione della carriera nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. [...]
Art. 2.      La ricostruzione della carriera è effettuata nel gruppo al quale il dipendente apparteneva alla data in cui cessò di far parte del personale telefonico della [...]
Art. 3.      La ricostruzione della carriera del personale telefonico interessato è effettuata fino alla data del presente decreto, ovvero fino al giorno precedente la cessazione dal [...]
Art. 4.      I collocamenti nei gradi conferiti per ricostruzione di carriera ai sensi del precedente articolo, saranno disposti applicando, ove occorra, il criterio di cui all'art. [...]
Art. 5.      I singoli provvedimenti di ricostruzione saranno adottati con riserva di anzianità nei riguardi del collocamento nei ruoli
Art. 6.      Il personale che alla data di cui al primo comma dell'art. 2 apparteneva ad un ruolo tecnico o amministrativo e che sia stato poi nell'Azienda di Stato per i servizi [...]
Art. 7.      Il personale che, inquadrato nei ruoli di gruppo C in base al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, cessò dal servizio a seguito del passaggio dei telefoni [...]
Art. 8.      Qualora, dopo avere effettuato la ricostruzione di carriera secondo le norme del presente decreto, risulti che l'interessato ha raggiunto, al di fuori della [...]
Art. 9.      Le norme del presente decreto relative alle promozioni in sede di ricostruzione di carriera valgono anche per l'eventuale retrodatazione dell'anzianità nel grado già [...]
Art. 10.      Per gli avanzamenti che saranno deliberati per il periodo anteriore al 1° giugno 1948, sarà fatto riferimento, ove occorra, ai gruppi, gradi e qualifiche delle tabelle [...]
Art. 11.      Nella valutazione dell'anzianità di servizio ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio prestato fino al 31 maggio 1948 nell'Azienda di Stato per i servizi [...]
Art. 12.      Salvo le disposizioni particolari contenute nei successivi articoli, quando gli avanzamenti da effettuarsi in sede di ricostruzione di carriera siano subordinati a [...]
Art. 13.      Ogni volta che le presenti norme stabiliscono la formazione di una graduatoria o la scelta di meritevoli fra personale di un determinato grado, s'intendono compresi fra [...]
Art. 14.      Ai soli fini della ricostruzione di carriera, l'eventuale periodo intercorso fra la cessazione dal servizio statale in dipendenza della cessione dei telefoni [...]
Art. 15.      Gli intercalamenti nel ruolo del personale cui sarà stata ricostruita la carriera al 1° giugno 1948, saranno effettuati in relazione al grado ed all'anzianità a ciascuno [...]
Art. 16.      A favore del personale telefonico che all'atto della cessazione dal servizio nell'Amministrazione postale telegrafica apparteneva al gruppo A, sarà effettuata la [...]
Art. 17.      La Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, considerate le singole posizioni di grado e di anzianità possedute dagli interessati [...]
Art. 18.      Al personale che, con la ricostruzione di cui ai precedenti articoli 16 e 17, verrà considerato meritevole di promozione al grado 5°, sarà attribuita la promozione [...]
Art. 19.      Il personale telefonico già inquadrato nel ruolo di gruppo B a norma del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, partecipa con il personale di gruppo C alla [...]
Art. 20.      Il personale proveniente dal ruolo di gruppo B di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed avente diritto alla ricostruzione, che alla data del 1° maggio 1940 [...]
Art. 21.      Fra il personale telefonico proveniente dal ruolo di gruppo B del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed avente diritto alla ricostruzione, che alla data del 1° [...]
Art. 22.      Fra i funzionari aventi diritto alla ricostruzione, già appartenenti al gruppo B di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e pervenuti al grado 8° sia durante [...]
Art. 23.      I posti da conferire per ricostruzioni nei gradi 8° e 7° del ruolo di gruppo B non potranno superare alla data del 1° giugno 1948 il numero rispettivamente di quindici e [...]
Art. 24.      Il personale telefonico già inquadrato, a norma del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nei gradi inferiori al 10° del ruolo contabile ed esecutivo di gruppo C, [...]
Art. 25.      Il personale di cui al precedente art. 24, nonchè quello inquadrato al grado 10° dello stesso ruolo contabile ed esecutivo di gruppo C del regio decreto 11 novembre [...]
Art. 26.      La Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, prenderà in esame la posizione del personale avente diritto alla ricostruzione nel ruolo [...]
Art. 27.      La Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, proporrà fra gli impiegati aventi diritto alla ricostruzione nel ruolo contabile ed [...]
Art. 28.      Al personale che, ai sensi del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, fu inquadrato nel ruolo tecnico di gruppo C, si applicano, ai fini della ricostruzione di [...]
Art. 29.      I posti da conferire per ricostruzione nei gradi 9° ed 8° del ruolo di gruppo C non potranno superare alla data del 1° giugno 1948 il numero rispettivamente di [...]
Art. 30.      Il personale telefonico avente diritto alla ricostruzione che in applicazione del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, fu assegnato nell'Amministrazione delle poste [...]
Art. 31.      I subalterni inquadrati nel grado di commesso a norma del precedente art. 30 saranno, se ritenuti non demeritevoli, considerati promossi al grado di primo commesso al [...]
Art. 32.      Fra i subalterni ai quali sia attribuito il grado di capo commesso di 2ª classe in base ai precedenti articoli 30 e 31, la Commissione di cui all'art. 9 del decreto [...]
Art. 33.      Il personale inquadrato dal 1° giugno 1948 nei ruoli di cui al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, che era alle dipendenze del Ministero delle poste e dei [...]


§ 80.5.144 – D.P.R. 12 gennaio 1954, n. 128.

Norme e modalità per la ricostruzione della carriera del personale dell'Azienda di Stato per i Servizi telefonici di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 1953, n. 328.

(G.U. 3 maggio 1954, n. 100).

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     La ricostruzione della carriera nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 1953, n. 328, si effettua in base alle presenti norme su domanda da presentarsi all'Azienda medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da parte degli interessati, anche se cessati dal servizio dopo il 31 maggio 1948, o da parte degli aventi causa dei deceduti dopo tale data.

     Il personale cessato dal servizio nei due mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento e gli aventi causa dei dipendenti morti nello stesso periodo potranno presentare la domanda di ricostruzione della carriera entro il termine di sessanta giorni decorrente rispettivamente dalla data di cessazione dal servizio o dalla data di morte dell'avente diritto.

 

          Art. 2.

     La ricostruzione della carriera è effettuata nel gruppo al quale il dipendente apparteneva alla data in cui cessò di far parte del personale telefonico della Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

     Chi prima dell'entrata in vigore del presente decreto abbia fatto passaggio ad altro gruppo, avrà facoltà di rinunciare alla ricostruzione stessa entro trenta giorni dalla notifica dei suoi risultati.

     In caso di omissione di dichiarazione di rinuncia si intenderà che l'interessato abbia accettato di occupare il posto assegnatogli con la ricostruzione.

 

          Art. 3.

     La ricostruzione della carriera del personale telefonico interessato è effettuata fino alla data del presente decreto, ovvero fino al giorno precedente la cessazione dal servizio o morte dell'avente diritto qualora tale evento si sia verificato fra il 1° giugno 1948 e la data del presente decreto.

     Per il periodo di ricostruzione anteriore al 1° giugno 1948, si applicano, oltre alle presenti norme generali, quelle particolari contenute nella parte seconda del presente decreto.

     Per il periodo successivo e fino alla data del presente decreto, viene presa in esame la posizione raggiunta al 1° giugno 1948 dal personale interessato in seguito alla ricostruzione di cui al comma precedente, e, tenuto conto del grado e relativa anzianità ad esso attribuiti alla data stessa del 1° giugno 1948, si applicano per analogia le norme e condizioni di cui al terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, facendo riferimento, per quanto riguarda il raffronto con gli sviluppi di carriera degli altri dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a quelli del personale che alla predetta data 1° giugno 1948 aveva il medesimo grado ed una anzianità non inferiore.

     I provvedimenti di ricostruzione di carriera hanno effetto economico non anteriore al 1° giugno 1948.

 

          Art. 4.

     I collocamenti nei gradi conferiti per ricostruzione di carriera ai sensi del precedente articolo, saranno disposti applicando, ove occorra, il criterio di cui all'art. 6, quarto comma, prima parte, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, nell'ambito delle norme generali e particolari contenute nel presente decreto.

     In corrispondenza dei posti attribuiti con tale criterio, saranno lasciati disponibili altrettanti posti nei gradi inferiori dello stesso ruolo fino all'assorbimento da effettuarsi in ragione di metà delle successive vacanze nel grado conferito per ricostruzione di carriera.

     In tale grado potranno effettuarsi promozioni soltanto nel limite dei posti non assorbiti a norma del comma precedente.

 

          Art. 5.

     I singoli provvedimenti di ricostruzione saranno adottati con riserva di anzianità nei riguardi del collocamento nei ruoli.

 

          Art. 6.

     Il personale che alla data di cui al primo comma dell'art. 2 apparteneva ad un ruolo tecnico o amministrativo e che sia stato poi nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici immesso o passato d'autorità rispettivamente in una categoria di impiego corrispondente invece al ruolo amministrativo o tecnico dello stesso gruppo, potrà chiedere nella domanda di cui all'art. 1 che la ricostruzione di carriera venga effettuata nel ruolo di provenienza.

 

          Art. 7.

     Il personale che, inquadrato nei ruoli di gruppo C in base al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, cessò dal servizio a seguito del passaggio dei telefoni all'industria privata e fu assunto nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici come subalterno, potrà nella domanda di ricostruzione di carriera optare per la ricostruzione stessa nel ruolo del personale subalterno.

     Il personale già appartenente all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con la qualifica di subalterno, per il quale fu dall'Amministrazione stessa successivamente disposta la sistemazione nei ruoli del gruppo C in applicazione del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, avrà diritto, se trovantesi nelle altre condizioni prescritte, di chiedere nella domanda di cui all'art. 1 la ricostruzione della carriera nel gruppo C, anche se per evitare pregiudizio economico ebbe allora a rinunciare alla detta sistemazione.

 

          Art. 8.

     Qualora, dopo avere effettuato la ricostruzione di carriera secondo le norme del presente decreto, risulti che l'interessato ha raggiunto, al di fuori della ricostruzione stessa, una posizione più favorevole, o almeno uguale, per grado o per anzianità di grado, rispetto a quella che gli spetterebbe in base alla detta ricostruzione, la posizione raggiunta si intende acquisita, salvo quanto disposto dal precedente art. 2.

 

          Art. 9.

     Le norme del presente decreto relative alle promozioni in sede di ricostruzione di carriera valgono anche per l'eventuale retrodatazione dell'anzianità nel grado già raggiunto dagli aventi diritto al di fuori della ricostruzione stessa.

 

Titolo II

DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI III, IV, V, VI E VII

 

          Art. 10.

     Per gli avanzamenti che saranno deliberati per il periodo anteriore al 1° giugno 1948, sarà fatto riferimento, ove occorra, ai gruppi, gradi e qualifiche delle tabelle annesse al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, e successive modificazioni, indipendentemente dalla qualifica e dalla posizione attribuita agli interessati nella prima applicazione dell'anzidetto decreto.

 

          Art. 11.

     Nella valutazione dell'anzianità di servizio ai fini della ricostruzione di carriera, il servizio prestato fino al 31 maggio 1948 nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con funzioni inerenti a gruppi diversi da quello in cui la carriera è ricostruita viene valutato come segue:

     per la ricostruzione di carriera nei ruoli di gruppo A, per due terzi se prestato in funzioni equiparate a quelle del gruppo B, per metà se in funzioni equiparate a quelle del gruppo C

     per la ricostruzione di carriera nei ruoli di gruppo B, per due terzi se prestato in funzioni equiparate a quelle del gruppo C

     per la ricostruzione di carriera nei ruoli di gruppo C, per due terzi se prestato nelle mansioni del personale subalterno.

     La Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, procederà all'applicazione del presente articolo in base a dichiarazioni dell'Amministrazione attestanti la qualità e la durata delle funzioni o mansioni esercitate da ciascun aspirante alla ricostruzione, indipendentemente dalla categoria o gruppo di effettiva appartenenza.

 

          Art. 12.

     Salvo le disposizioni particolari contenute nei successivi articoli, quando gli avanzamenti da effettuarsi in sede di ricostruzione di carriera siano subordinati a valutazioni comparative, la Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, terrà conto delle benemerenze di guerra, della cultura, dell'anzianità di servizio, dell'anzianità di grado rivestito o attribuito per ricostruzione, delle mansioni esercitate, degli incarichi speciali eventualmente disimpegnati, delle benemerenze di servizio, della condotta, della capacità e del rendimento di ogni aspirante.

     I requisiti di cui al precedente comma saranno di volta in volta valutati con riferimento alla data alla quale si riferisce lo scrutinio, ed in base agli elementi risultanti dalle registrazioni matricolari e dagli atti personali degli interessati.

 

          Art. 13.

     Ogni volta che le presenti norme stabiliscono la formazione di una graduatoria o la scelta di meritevoli fra personale di un determinato grado, s'intendono compresi fra il personale da esaminare anche gli aventi diritto alla ricostruzione che raggiunsero nell'Azienda il grado stesso non posteriormente alle date risultanti dall'applicazione delle presenti norme per il conferimento di esso grado in sede di ricostruzione di carriera.

 

          Art. 14.

     Ai soli fini della ricostruzione di carriera, l'eventuale periodo intercorso fra la cessazione dal servizio statale in dipendenza della cessione dei telefoni all'industria privata e l'assunzione nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si computa come servizio prestato nell'Azienda stessa con le mansioni del gruppo di provenienza.

 

          Art. 15.

     Gli intercalamenti nel ruolo del personale cui sarà stata ricostruita la carriera al 1° giugno 1948, saranno effettuati in relazione al grado ed all'anzianità a ciascuno attribuiti a tale data, applicandosi, per quanto riguarda l'anzianità, le norme dell'art. 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

 

Titolo III

PERSONALE PROVENIENTE DAL GRUPPO A

 

          Art. 16.

     A favore del personale telefonico che all'atto della cessazione dal servizio nell'Amministrazione postale telegrafica apparteneva al gruppo A, sarà effettuata la ricostruzione della carriera in modo che il grado 10° risulti attribuito con data non anteriore al raggiungimento dell'anzianità di cinque anni valutabile nel grado inferiore, i gradi 9° e 8° con data non anteriore al raggiungimento dell'anzianità complessiva di dieci anni valutabile dall'ammissione al ruolo di 1 categoria o al gruppo A ed i gradi 7°, 6° e 5° con data non anteriore al raggiungimento dell'anzianità di tre anni in ciascuno dei gradi immediatamente inferiori.

     I posti da conferire in sede di ricostruzione non potranno alla data del 1° giugno 1948 superare il numero di tre nel grado 5° e di sette rispettivamente nei gradi 6° e 7°.

 

          Art. 17.

     La Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, considerate le singole posizioni di grado e di anzianità possedute dagli interessati all'atto della cessazione dal servizio nei ruoli postali telegrafici e vagliati i requisiti ed i meriti di ciascuno di essi, anche in confronto di coloro che durante il loro servizio presso l'Azienda abbiano raggiunto alla data della valutazione il grado da conferire, stabilirà quali funzionari siano da promuovere al grado superiore e da quale data, ripetendo eventualmente la valutazione per i gradi successivi, con l'osservanza dei limiti minimi di anzianità stabiliti dal primo comma dell'art. 16 e, per quanto riguarda l'attribuzione dei gradi superiori all'8°, nei limiti numerici di cui al secondo comma dello stesso articolo.

     Nelle promozioni sino al grado 9° compreso, sarà tenuta in maggiore considerazione l'anzianità; in quelle ai gradi superiori si terrà conto particolare del merito.

 

          Art. 18.

     Al personale che, con la ricostruzione di cui ai precedenti articoli 16 e 17, verrà considerato meritevole di promozione al grado 5°, sarà attribuita la promozione nell'ordine di valutazione di cui all'art. 17 con l'anzianità dal 1° luglio 1929 per il primo posto da conferire e del 16 marzo 1946 per gli altri due.

     Ai funzionari ai quali, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1115, e dell'art. 24 del regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, fu conferito il trattamento di grado 5° a tutti gli effetti, sarà riconosciuta, se più favorevole, una anzianità di grado corrispondente a quella del trattamento conferito in dipendenza delle disposizioni citate.

     Gli impiegati meritevoli di promozione al grado 6° saranno assegnati a tale grado nell'ordine di valutazione stabilito con i criteri indicati nell'art. 17 e con l'anzianità rispettivamente del 1° luglio 1926, 1° maggio, 1934, 16 giugno 1936, 16 dicembre 1938, 1° giugno 1940, 1° aprile 1946, 16 dicembre 1947.

     Nello stesso modo si procederà per gli impiegati da assegnarsi al grado 7°, attribuendo loro nell'ordine l'anzianità del 1° luglio 1926, 1° ottobre 1935, 16 dicembre 1938, 1° gennaio 1939, 16 maggio 1940, 15 maggio 1946 (due posti).

     Le date di cui ai precedenti commi, saranno dalla Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, posticipate, ove ciò sia necessario nel caso singolo, in dipendenza della applicazione del disposto dell'art. 16.

     Il personale che, in sede di ricostruzione di carriera, non possa conseguire uno dei gradi di cui ai precedenti commi, sarà promosso, se ne abbia titolo, ai gradi 8°, 9° e 10° con decorrenza non anteriore a quella del raggiungimento dell'anzianità complessiva valutabile, indicata per i detti gradi nell'art. 16, sempre che tale anzianità risulti maturata anteriormente al 1° giugno 1948.

 

Titolo IV

PERSONALE PROVENIENTE DAL GRUPPO B

 

          Art. 19.

     Il personale telefonico già inquadrato nel ruolo di gruppo B a norma del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, partecipa con il personale di gruppo C alla ricostruzione di carriera da effettuare in forza degli articoli 24 e seguenti, limitatamente alle promozioni da conferire con effetto da data anteriore a quella del 1° maggio 1940.

     Da tale data il personale stesso sarà considerato collocato nel gruppo B, con assegnazione al grado conseguito in base al primo comma del presente articolo, e con precedenza nel ruolo per quello fornito del titolo di studio di cui all'art. 16 lettera b) del citato regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Nella determinazione dell'anzianità ai fini dell'applicazione dell'art. 24 saranno osservate le norme vigenti per l'analogo personale postale telegrafico all'epoca cui la ricostruzione si riferisce.

 

          Art. 20.

     Il personale proveniente dal ruolo di gruppo B di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed avente diritto alla ricostruzione, che alla data del 1° maggio 1940 risulti coprire, sia per ricostruzione di carriera sia per posizione raggiunta nell'Azienda, un grado inferiore al 9°, sarà preso in esame e, se riconosciuto meritevole, promosso al grado 9° del gruppo B con effetto da data non anteriore a quella di entrata in vigore del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, partecipando poi agli scrutini per le eventuali ulteriori promozioni unitamente al personale di cui ai successivi articoli 21 e 22.

 

          Art. 21.

     Fra il personale telefonico proveniente dal ruolo di gruppo B del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed avente diritto alla ricostruzione, che alla data del 1° maggio 1940 o posteriormente risulti aver raggiunto, anche se per ricostruzione di carriera, il grado 9°, la Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, proporrà i meritevoli di promozione al grado 8° del gruppo B.

     La promozione al predetto grado avrà decorrenza non anteriore al 1° maggio 1940 per coloro che alla data stessa vantino almeno un triennio di anzianità nel grado 9°, e per gli altri non anteriore alla data di compimento del triennio stesso, sempre che tale data sia operante agli effetti dell'art. 3, comma secondo, del presente decreto.

 

          Art. 22.

     Fra i funzionari aventi diritto alla ricostruzione, già appartenenti al gruppo B di cui al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e pervenuti al grado 8° sia durante la permanenza nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sia in sede di ricostruzione di carriera ai sensi dei precedenti articoli, che risultino in possesso, alla data del 1° maggio 1940, di almeno tre anni di anzianità nel grado 8°, la Commissione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, proporrà per la promozione al grado 7° del gruppo B, mediante una graduatoria secondo l'ordine di merito, gli impiegati che abbiano dimostrato spiccate attitudini alle funzioni inerenti a tale grado, quali risultano, in quanto applicabili, dalle disposizioni vigenti per il personale postale telegrafico.

     Gli iscritti in detta graduatoria saranno considerati promossi al grado 7° del gruppo B da data non anteriore a quella del 1° maggio 1940.

     Analogo accertamento dei meriti per la promozione al grado 7° del gruppo B, sarà effettuato per gli impiegati che risulteranno aver raggiunto la prescritta anzianità di grado 8° dopo il 1° maggio 1940. In tale caso, la promozione avrà effetto da data non anteriore a quella di raggiungimento della prescritta anzianità, sempre che tale data sia operante agli effetti dell'art. 3, comma secondo, del presente decreto.

 

          Art. 23.

     I posti da conferire per ricostruzioni nei gradi 8° e 7° del ruolo di gruppo B non potranno superare alla data del 1° giugno 1948 il numero rispettivamente di quindici e di sei.

 

Titolo V

PERSONALE PROVENIENTE DAL GRUPPO C

 

          Art. 24.

     Il personale telefonico già inquadrato, a norma del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nei gradi inferiori al 10° del ruolo contabile ed esecutivo di gruppo C, verrà considerato promosso da grado a grado, ma non oltre il grado 10°, al raggiungimento dell'anzianità prescritta dalle norme di volta in volta vigenti per il personale postale e telegrafico per il conseguimento dello stipendio massimo di ciascun grado, diminuita di un anno per ogni scatto.

 

          Art. 25.

     Il personale di cui al precedente art. 24, nonchè quello inquadrato al grado 10° dello stesso ruolo contabile ed esecutivo di gruppo C del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che si sarebbe trovato nelle condizioni previste dall'art. 28 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1723, per lo scrutinio al grado 9° in base a graduatoria di merito, sarà considerato promosso a tale grado con effetto dal 1° dicembre 1926 se ritenuto meritevole dalla Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.

 

          Art. 26.

     La Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, prenderà in esame la posizione del personale avente diritto alla ricostruzione nel ruolo contabile ed esecutivo di gruppo C che, alla data del 1° maggio 1940, copriva da almeno quindici anni il grado 10° del gruppo C, nonchè del personale che, per effetto della ricostruzione della carriera, acquisisce il diritto ad essere considerato già appartenente al grado 10° del gruppo C da almeno quindici anni alla anzidetta data del 1° maggio 1940.

     Per coloro ai quali la Commissione medesima riconoscerà ora per allora la idoneità al disimpegno delle funzioni specifiche corrispondenti a quelle del grado 9° del quadro contabile ed esecutivo di gruppo C, formerà una graduatoria secondo l'ordine di merito in base ai criteri di cui al precedente art. 12, valutando preminentemente la cultura e l'abilità professionale.

     Il detto personale sarà considerato promosso al grado 9° del gruppo C con effetto da data non anteriore a quella del 1° maggio 1940.

     Gli impiegati che, ai sensi del primo comma del presente articolo, hanno raggiunto l'anzianità di quindici anni nel grado 10° successivamente al 1° maggio 1940, e fino al 31 maggio 1948, saranno altresì scrutinati e, se riconosciuti idonei ed in possesso degli altri requisiti di cui al secondo comma del presente articolo, promossi con le stesse norme al grado 9° del gruppo C con effetto da date da stabilirsi dalla Commissione comunque non anteriori a quelle di raggiungimento della prescritta anzianità, nè posteriori al 1° giugno 1948.

 

          Art. 27.

     La Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, proporrà fra gli impiegati aventi diritto alla ricostruzione nel ruolo contabile ed esecutivo di gruppo C che rivestivano il grado 9° del gruppo C all'atto della costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici quelli meritevoli di avanzamento al grado 8° del gruppo stesso con effetto dal 1° luglio 1926.

     La stessa Commissione prenderà poi in esame la posizione degli impiegati non promossi a norma del comma precedente e di quelli aventi diritto alla ricostruzione suddetta promossi al grado 9° del gruppo C successivamente alla costituzione dell'Azienda, sia per normale avanzamento che per ricostruzione di carriera, fra i quali, tenuto conto anche della data di raggiungimento del grado 9°, proporrà quelli meritevoli di promozione al grado 8° con effetto dal 1° luglio 1930, 1° luglio 1935, 1° gennaio 1938, 1° luglio 1939 e 1° gennaio 1943.

     Non potrà però essere promosso al grado 8° del gruppo C, per ricostruzione di carriera, il personale pervenuto al grado 9° dopo la data del 3 febbraio 1937, salvo che non provenga da quello assunto, per esame, nei ruoli del personale p.t.t. di seconda categoria anteriormente alla emanazione del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

 

          Art. 28.

     Al personale che, ai sensi del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, fu inquadrato nel ruolo tecnico di gruppo C, si applicano, ai fini della ricostruzione di carriera, le norme dei precedenti articoli 24, 25 e 26.

     Per le promozioni al grado 9°, la Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, accerterà la idoneità al disimpegno delle funzioni specifiche corrispondenti a quelle del grado 9° del quadro tecnico di gruppo C, seguendo i criteri stabiliti dal secondo comma del citato art. 26.

     Le promozioni al grado 8° del gruppo C del personale tecnico saranno conferite, agli impiegati aventi diritto alla ricostruzione e ritenuti meritevoli, con decorrenza posteriore di almeno tre anni a quella dalla quale ciascuna unità conseguì il grado 9° per normale carriera od a quella dalla quale, per effetto della ricostruzione, acquisisce il diritto ad essere considerata appartenente al grado 9°, sempre che tale decorrenza sia operante agli effetti del disposto dell'art. 3, comma secondo, del presente decreto.

 

          Art. 29.

     I posti da conferire per ricostruzione nei gradi 9° ed 8° del ruolo di gruppo C non potranno superare alla data del 1° giugno 1948 il numero rispettivamente di settantasei e di diciotto per quanto riguarda il quadro contabile ed esecutivo, ed il numero rispettivamente di dieci e di quattro per quanto concerne il quadro tecnico.

 

Titolo VI

PERSONALE PROVENIENTE DA QUELLO SUBALTERNO

 

          Art. 30.

     Il personale telefonico avente diritto alla ricostruzione che in applicazione del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, fu assegnato nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi al ruolo del personale tecnico di manutenzione e personale subalterno, con il grado di capo commesso, sarà considerato dal 1° luglio 1926 come inquadrato nel grado di capo commesso di 2ª classe corrispondente a quello del ruolo di cui alla tabella allegato IV al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, conservando l'ordine di ruolo e l'anzianità di grado.

     Uguale trattamento sarà fatto ai primi commessi e ai commessi considerandoli inquadrati nei gradi corrispondenti con riferimento a quelli del ruolo predetto.

     Tra i dipendenti indicati nel primo comma del presente articolo, la Commissione di cui all'art. 9 del citato decreto legislativo n. 504, designerà, in base ai meriti di servizio, un capo commesso di 2ª classe da promuovere al grado superiore con decorrenza dal 1° luglio 1926.

 

          Art. 31.

     I subalterni inquadrati nel grado di commesso a norma del precedente art. 30 saranno, se ritenuti non demeritevoli, considerati promossi al grado di primo commesso al raggiungimento dell'anzianità di otto anni di grado; i subalterni inquadrati o successivamente pervenuti per ricostruzione al grado di primo commesso, saranno, sempre se giudicati non demeritevoli, considerati promossi al grado di capo commesso di 2ª classe al raggiungimento dell'anzianità di dodici anni di grado.

     Il periodo di anzianità eccedente i predetti limiti di otto o di dodici anni è valutato agli effetti del successivo eventuale avanzamento.

 

          Art. 32.

     Fra i subalterni ai quali sia attribuito il grado di capo commesso di 2ª classe in base ai precedenti articoli 30 e 31, la Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, designerà, per merito comparativo, quelli promovibili a capo commesso di 1ª classe nel limite di un terzo del personale scrutinabile, proponendo anche, per ciascuna unità, la decorrenza della promozione che dovrà essere stabilita almeno dopo un triennio di anzianità nel grado precedentemente rivestito e sempre che essa sia operante agli effetti del disposto dell'art. 3, comma secondo, del presente decreto.

 

Titolo VII

PERSONALE PROVENIENTE DA QUELLO NON DI RUOLO

 

          Art. 33.

     Il personale inquadrato dal 1° giugno 1948 nei ruoli di cui al decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, che era alle dipendenze del Ministero delle poste e dei telegrafi quale personale telefonico non di ruolo all'atto del passaggio dei telefoni all'industria privata, potrà ottenere la ricostruzione di carriera nel ruolo di gruppo C o in quello subalterno a seconda che avesse allora qualifica rispettivamente impiegatizia o subalterna, ovvero nel gruppo cui poteva aspirare al momento della cessazione dal servizio nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi se trovantesi nelle condizioni di cui agli articoli 43 e 47 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni.

     La ricostruzione di carriera avverrà secondo le norme del presente decreto, considerando il personale in questione come inquadrato dal 1° luglio 1925 nel grado iniziale del gruppo in cui si effettua la ricostruzione, dopo l'ultima unità già appartenente di diritto a quel grado e gruppo.

     Si applica a tale personale, se considerato inquadrato nel gruppo C, l'abbuono di anzianità previsto dall'art. 24, ridotto alla metà.