§ 80.5.103 – L. 1 dicembre 1949, n. 868.
Norme transitorie per le promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C, dei ruoli del personale civile dell'Amministrazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:01/12/1949
Numero:868


Sommario
Art. 1.      I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per le [...]
Art. 2.      Tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento delle promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato [...]


§ 80.5.103 – L. 1 dicembre 1949, n. 868.

Norme transitorie per le promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C, dei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato.

(G.U. 7 dicembre 1949, n. 281).

 

     Art. 1.

     I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per le promozioni al grado 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C, sono conferiti, su designazione del Consiglio di amministrazione, per merito comparativo, con le modalità stabilite dall'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, agli impiegati che abbiano maturato o matureranno l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.

     Il precedente comma non si applica per le promozioni nei ruoli ai quali non è applicabile l'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

 

          Art. 2.

     Tutte le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento delle promozioni nei ruoli del personale civile delle Amministrazioni dello Stato cessano di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1952.