§ 80.5.99 – L. 12 ottobre 1949, n. 771.
Norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale che ha prestato servizi nell'Amministrazione ferroviaria ed in altre Amministrazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:12/10/1949
Numero:771


Sommario
Art. 1.      Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che vengano assunti o comunque facciano passaggio in altra Amministrazione statale si applicano, dalla data [...]
Art. 2.      I servizi di ruolo prestati dai personali di cui al precedente articolo, anteriormente alla assunzione od al passaggio, sono valutati, agli effetti del collocamento a [...]
Art. 3.      I periodi di servizio non di ruolo già riconosciuti o riscattati presso l'Amministrazione di provenienza sono valutati agli effetti del trattamento di quiescenza da [...]
Art. 4.      Il personale di cui all'art. 1 che, per il servizio in precedenza prestato, abbia liquidato pensione od assegno, anche temporaneo, non privilegiato, perde il godimento [...]
Art. 5.      L'onere del trattamento di quiescenza spettante al personale di cui al precedente art. 1 viene assunto per intero dall'Amministrazione presso la quale avviene la [...]
Art. 6.      I dipendenti di altre Amministrazioni statali assunti alla carica di direttore generale o di vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato, possono optare per il [...]
Art. 7.      Rimangono fermi i provvedimenti di riconoscimento e di riscatto dei servizi di ruolo adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo [...]
Art. 8.      E' abrogato l'art. 5 della legge 23 luglio 1914, n. 742. Per gli agenti ferroviari già passati ad altre Amministrazioni dello Stato con diritto a rimanere iscritti al [...]


§ 80.5.99 – L. 12 ottobre 1949, n. 771.

Norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale che ha prestato servizi nell'Amministrazione ferroviaria ed in altre Amministrazioni statali.

(G.U. 31 ottobre 1949, n. 251).

 

     Art. 1.

     Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che vengano assunti o comunque facciano passaggio in altra Amministrazione statale si applicano, dalla data dell'assunzione o del passaggio, le disposizioni vigenti per il collocamento a riposo e per il trattamento di quiescenza e di previdenza dei personali civili e militari dello Stato.

     Ai dipendenti statali di ruolo, civili e militari, che vengano assunti o comunque facciano passaggio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si applicano, dalla data della assunzione o del passaggio, le disposizioni vigenti per il collocamento a riposo e per il trattamento di quiescenza e di previdenza degli agenti delle Ferrovie dello Stato.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi valgono anche per le assunzioni o i passaggi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     I servizi di ruolo prestati dai personali di cui al precedente articolo, anteriormente alla assunzione od al passaggio, sono valutati, agli effetti del collocamento a riposo e dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, secondo le norme vigenti per il personale dell'Amministrazione di provenienza.

     Per la valutazione dei servizi di cui al precedente comma non è dovuto alcun contributo da parte degli interessati, né si fa luogo al trasferimento dall'una all'altra Amministrazione e dall'una all'altra Opera di previdenza delle ritenute operate ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza durante la prestazione dei servizi stessi.

 

          Art. 3.

     I periodi di servizio non di ruolo già riconosciuti o riscattati presso l'Amministrazione di provenienza sono valutati agli effetti del trattamento di quiescenza da parte della Amministrazione presso la quale ha avuto luogo l'assunzione o il passaggio. A questa ultima Amministrazione sono versate le ritenute per i riconoscimenti od i riscatti, ancora in corso alla data dell'assunzione o del passaggio.

 

          Art. 4.

     Il personale di cui all'art. 1 che, per il servizio in precedenza prestato, abbia liquidato pensione od assegno, anche temporaneo, non privilegiato, perde il godimento della pensione o dell'assegno.

     Il nuovo trattamento di quiescenza, da liquidarsi al personale stesso all'atto del definitivo collocamento a riposo, non può comunque essere inferiore a quello precedentemente goduto.

     Qualora trattisi di pensione od assegno privilegiato o di pensione eccezionale, si applica la norma contenuta nell'art. 3, secondo comma, della legge 11 aprile 1938, n. 420.

     Qualora il servizio in precedenza prestato abbia dato luogo alla liquidazione della indennità o del sussidio per una sola volta in luogo di pensione, per ottenere la valutazione del servizio stesso agli effetti del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 2, gli interessati debbono versare all'Amministrazione presso la quale sono stati assunti o hanno fatto passaggio, l'indennità o il sussidio già riscosso, in una sola volta o a rate, con le norme e modalità previste dall'art. 70 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

     Al personale di cui all'art. 1, al quale, per il servizio prestato in precedenza, sia stata corrisposta dall'Opera di previdenza cui era iscritto la indennità di buonuscita, spetta la liquidazione di una ulteriore indennità di buonuscita in relazione soltanto ai nuovi servizi prestati.

 

          Art. 5.

     L'onere del trattamento di quiescenza spettante al personale di cui al precedente art. 1 viene assunto per intero dall'Amministrazione presso la quale avviene la cessazione definitiva dal servizio.

     La indennità di buonuscita e le altre prestazioni previdenziali fanno carico per intero all'Opera di previdenza dell'Amministrazione presso la quale ha avuto luogo l'assunzione o il passaggio.

 

          Art. 6.

     I dipendenti di altre Amministrazioni statali assunti alla carica di direttore generale o di vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato, possono optare per il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato ed in tal caso si applicano le norme di cui ai precedenti articoli. L'opzione deve essere esercitata entro il termine perentorio di mesi tre dalla data di assunzione; per i funzionari attualmente in carica, tale termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e la opzione ha effetto dalla data di assunzione alla carica.

 

          Art. 7.

     Rimangono fermi i provvedimenti di riconoscimento e di riscatto dei servizi di ruolo adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo l'abbuono dell'eventuale parte di contributo ancora da pagarsi alla data predetta. Per quanto riguarda l'eventuale periodo non riconosciuto o non riscattato si applicano le norme contenute nel precedente art. 2.

 

          Art. 8.

     E' abrogato l'art. 5 della legge 23 luglio 1914, n. 742. Per gli agenti ferroviari già passati ad altre Amministrazioni dello Stato con diritto a rimanere iscritti al Fondo pensioni ed all'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato, restano ferme le disposizioni in vigore che regolano il loro collocamento a riposo ed il loro trattamento di quiescenza e di previdenza.