§ 80.5.70 – D.Lgs.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1511.
Misura dei compensi dovuti agli scopritori di infrazioni valutarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:15/12/1947
Numero:1511


Sommario
Art. 1.      Il quaranta per cento delle pene pecuniarie inflitte in base al regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, e riscosse dall'Erario dello Stato, spetta, per una metà, [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno medesimo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 80.5.70 – D.Lgs.C.P.S. 15 dicembre 1947, n. 1511. [1]

Misura dei compensi dovuti agli scopritori di infrazioni valutarie.

(G.U. 12 gennaio 1948, n. 8).

 

     Art. 1.

     Il quaranta per cento delle pene pecuniarie inflitte in base al regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, e riscosse dall'Erario dello Stato, spetta, per una metà, con un massimo di lire quindicimila per ogni accertamento, agli scopritori, e per l'altra metà è devoluto al Fondo massa del Corpo od alla Cassa di previdenza od al Fondo di quiescenza del personale dell'Amministrazione cui appartiene lo scopritore.

     Qualora lo scopritore sia un funzionario del servizio ispezioni dell'Ufficio italiano dei cambi, anche la prima metà è devoluta al Fondo di quiescenza del personale dell'Ufficio medesimo.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno medesimo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417.