§ 80.5.61 – D.Lgs.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 837.
Collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato e degli Enti locali che non ottemperino all'obbligo di rinnovare il giuramento ai sensi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:05/08/1947
Numero:837


Sommario
Art. 1.      I dipendenti civili dello Stato ed i dipendenti degli Enti locali tenuti a rinnovare il giuramento ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478, e che non vi [...]
Art. 2.      Restano ferme le disposizioni che stabiliscono la decadenza della nomina ad un pubblico impiego per coloro i quali, avendola conseguita, non adempiano all'obbligo di [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica


§ 80.5.61 – D.Lgs.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 837. [1]

Collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato e degli Enti locali che non ottemperino all'obbligo di rinnovare il giuramento ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478.

(G.U. 8 settembre 1947, n. 205).

 

     Art. 1.

     I dipendenti civili dello Stato ed i dipendenti degli Enti locali tenuti a rinnovare il giuramento ai sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478, e che non vi ottemperino, sono collocati a riposo.

     A coloro che sono collocati a riposo in applicazione del precedente comma è concesso un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione o della indennità per una sola volta.

     Gli ufficiali in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali, graduati e militari di truppa di carriera delle Forze armate dello Stato che non ottemperino all'obbligo di rinnovare il giuramento, sono, con l'aumento di servizio concesso dal precedente comma:

     se ufficiali, collocati in congedo assoluto;

     se sottufficiali, graduati o militari di truppa, collocati a riposo o dispensati dal servizio a seconda che raggiungano o meno il limite minimo di servizio prescritto per acquisire diritto al trattamento di quiescenza.

     Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano i primi due comma del presente articolo.

 

          Art. 2.

     Restano ferme le disposizioni che stabiliscono la decadenza della nomina ad un pubblico impiego per coloro i quali, avendola conseguita, non adempiano all'obbligo di prestare la promessa solenne o il giuramento nei modi prescritti dalla legge 23 dicembre 1946, n. 478;

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica.


[1] Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.