§ 80.5.21 – D.Lgs.Lgt. 25 maggio 1945, n. 413.
Estensione agli esonerati per motivi politici del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:25/05/1945
Numero:413


Sommario
Art. 1.      La facoltà, concessa dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, ai soci di cooperative edilizie a contributo statale, di chiedere la [...]
Art. 2.      Restano ferme, nei riguardi del personale di cui all'articolo precedente, tutte le altre disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 80.5.21 – D.Lgs.Lgt. 25 maggio 1945, n. 413. [1]

Estensione agli esonerati per motivi politici del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie.

(G.U. 31 luglio 1945, n. 91).

 

     Art. 1.

     La facoltà, concessa dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, ai soci di cooperative edilizie a contributo statale, di chiedere la reintegrazione dell'appartamento per il quale siano stati dichiarati decaduti dalla prenotazione o dall'assegnazione, è estesa al personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Ferrovie dello Stato, il quale, a sensi dell'art. 23 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, non abbia ottenuto l'alloggio per essere stato dispensato dal servizio in applicazione dei regi decreti 28 gennaio 1923, n. 143, e 28 gennaio 1923, n. 153, sempre che la dispensa sia stata riconosciuta come determinata da motivi politici a termini del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

     La facoltà di cui al comma precedente deve essere esercitata entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Restano ferme, nei riguardi del personale di cui all'articolo precedente, tutte le altre disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

     Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.