§ 80.4.184 - Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 24.
Implementazione del sistema del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:29/09/2004
Numero:24

§ 80.4.184 - Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 24.

Implementazione del sistema del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).

(G.U. 24 novembre 2004, n. 276)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

per la programmazione economica

 

Visto l'art. 1, commi 1 e 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede, fra l'altro, l'istituzione, presso questo Comitato, di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), basato su una banca dati comune a tutte le amministrazioni;

Visto l'art. 11, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

Visto l'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) che, al comma 3, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, stabilisce, fra l'altro, che tutti i pagamenti delle amministrazioni pubbliche siano codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e, al comma 5, prevede, fra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato, città ed autonomie locali, stabilisca con propri decreti la codificazione, le modalità ed i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 3;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 144 (Gazzetta Ufficiale n. 64/2001), relativa alla procedura di assegnazione automatica del Codice unico di progetto (CUP);

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002 n. 143, come integrata dalla delibera del 19 dicembre 2003, n. 126, con la quale, in linea con il documento approvato dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato, città ed autonomie locali il 19 dicembre 2002, si è definito e regolamentato il sistema CUP, ed in particolare il punto 1.1, che prevede che ogni progetto d'investimento pubblico è dotato di un CUP, ed il punto 1.5, che, oltre alla tempistica, indica le modalità di registrazione dei progetti d'investimento pubblico al sistema CUP;

Tenuto conto delle numerose richieste pervenute alla struttura di supporto al sistema CUP, di cui al punto 1.7 della citata delibera n. 143/2002, in merito alle modalità di utilizzo del codice CUP, alla semplificazione delle procedure ed all'alleggerimento dei compiti assegnati ai soggetti responsabili di investimenti pubblici, anche al fine di una sempre maggiore diffusione del CUP;

Ritenuto pertanto opportuno integrare quanto previsto dalla citata delibera n. 143/2002 ai punti 1.1 e 1.5 in merito al sistema di attribuzione del CUP (il cui progetto ha il codice è G17H03000130001);

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Delibera:

 

1. Il punto 1.1 della delibera n. 143/2002, richiamata in premessa, è cosi integrato:

«Nei casi in cui i detti progetti d'investimento pubblico siano parte di un unico complesso di interventi, il cui costo rientri in un totale predefinito, abbiano ciascuno un costo ridotto, e facciano riferimento ad una specifica decisione dell'amministrazione responsabile relativa al citato complesso di interventi, detta amministrazione può richiedere un codice unico, legato alla suddetta decisione, e non tanti codici quanti sono i singoli progetti.

Tale codice unico prende il nome di CUP "cumulativo».

Le condizioni da soddisfare per poter ricorrere ad un CUP cumulativo sono le seguenti:

ciascun progetto d'investimento pubblico deve avere un costo non superiore a Euro 50.000;

deve esserci un unico apposito atto amministrativo all'origine di tutto il complesso di progetti, come un bando di aiuti, una delibera consiliare e simili;

i progetti devono riguardare un unico e specifico settore economico beneficiario: il relativo elenco (allegato 1) fa parte integrante di questa delibera;

l'importo totale del costo di tutti gli interventi, di cui all'atto amministrativo citato, non deve superare l'importo di Euro 1.000.000.

Per la generazione del CUP cumulativo, i dati di costo e di finanziamento pubblico, da inserire all'atto della richiesta del codice, sono i valori complessivi di costo e di finanziamento dei progetti in questione, come risultanti dall'atto amministrativo citato».

2. Ai fini della corretta interpretazione di quanto previsto al punto 1.5 della citata delibera n. 143/2002, si esplicita che:

2.1. il codice CUP, qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico, deve essere richiesto:

per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico;

per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento.

2.2. il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti.

Tutte le amministrazioni e gli istituti finanziatori devono pertanto corredare con il CUP la documentazione relativa a progetti d'investimento pubblico, ed in particolare:

le richieste, i provvedimenti di concessione e i contratti di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica, per la copertura, anche parziale, del fabbisogno dei progetti d'investimento pubblico;

i documenti contabili, relativi ai flussi finanziari generati da tali finanziamenti, anche già in essere;

le proposte e le istruttorie dei progetti d'investimento pubblico, che sono sottoposte all'esame di questo Comitato, ed i correlati documenti di monitoraggio.

 

 

Allegato 1

 

Settore di attività economica del beneficiario

 

A - Agricoltura, caccia e silvicoltura;

B - Pesca, piscicoltura e servizi connessi;

C - Estrazione di minerali;

D - Attività manifatturiere;

E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;

F - Costruzioni;

G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;

H - Alberghi e ristoranti;

I - Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni;

J - Intermediazione monetaria e finanziaria;

K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali;

L - Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale;

M - Istruzione;

N - Sanità e altri servizi sociali;

O - Altri servizi pubblici, sociali e personali;

P - Servizi domestici presso famiglie e convivenze;

Q - Organizzazioni e organismi extraterritoriali.