§ 80.4.2e - Legge 22 giugno 1967, n. 490.
Proroga dei termini previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:22/06/1967
Numero:490


Sommario
Art. unico.      I termini di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, [...]


§ 80.4.2e - Legge 22 giugno 1967, n. 490. [1]

Proroga dei termini previsti dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite ai Compartimenti di traffico aereo.

(G.U. 5 luglio 1965, n. 166).

 

 

     Art. unico.

     I termini di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, per l'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, delle attribuzioni conferite, ai sensi delle disposizioni previste nel citato decreto, ai Compartimenti di traffico aereo, sono prorogati per non oltre un anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.