§ 80.4.4 - D.Lgs.Lgt. 28 dicembre 1944, n. 415.
Nomina ed attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:28/12/1944
Numero:415


Sommario
Art. 1.      In ciascun comune può essere nominato dal prefetto un commissario per gli alloggi
Art. 2.      Il commissario per gli alloggi può requisire in uso gli alloggi disponibili nel comune, per assegnarli in locazione a coloro che ne abbiano assoluto bisogno e siano [...]
Art. 3.      Si considerano disponibili ai fini del presente decreto gli immobili destinati od utilizzabili ad abitazione, mobiliati o non mobiliati, suscettibili di immediata [...]
Art. 4.      I proprietari degli immobili indicati nei commi primi e secondo dell'art. 3, siti in un comune per il quale viene nominato il commissario per gli alloggi, debbono [...]
Art. 5.      Le case abitabili e disponibili a norma dell'art. 3 possono essere liberamente locate dal proprietario o sublocate dal locatario se non sono assegnate dal commissario [...]
Art. 6.      L'assegnatario dell'alloggio requisito dal commissario è tenuto a corrispondere all'avente diritto l'ammontare della pigione risultante dalle vigenti disposizioni sul [...]
Art. 7.      I provvedimenti emanati in base al presente decreto dal commissario per gli alloggi sono titoli esecutivi ai sensi dell'articolo 474 del Codice di procedura civile
Art. 8.      Nel termine di giorni venti dalla notifica del provvedimento del commissario per gli alloggi, si può proporre ricorso davanti ad una commissione composta dal pretore, [...]
Art. 9.      Per i ricorsi contro le deliberazioni della commissione preveduta dall'art. 8 si applicano le disposizioni della legge 3 dicembre 1942, n. 1819, che ha convertito in [...]
Art. 10.      Gli obblighi stabiliti dal presente decreto a carico dei proprietari di alloggi gravano anche sui titolari dei diritti di usufrutto, di uso o di abitazione, sui [...]
Art. 11.      Per i servizi relativi alle attribuzioni demandate al commissario per gli alloggi può essere comandato, alle dipendenze del commissario, personale appartenente alle [...]
Art. 12.      Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei casi di nomine di commissari per gli alloggi avvenute, nei territori liberati, anteriormente al passaggio di [...]
Art. 13.      Nei comuni per i quali è nominato il commissario per gli alloggi non si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1943, n. 107
Art. 14.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e rimane in vigore sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra


§ 80.4.4 - D.Lgs.Lgt. 28 dicembre 1944, n. 415. [1]

Nomina ed attribuzioni dei commissari governativi per gli alloggi.

(G.U. 13 gennaio 1945, n. 6)

 

 

     Art. 1.

     In ciascun comune può essere nominato dal prefetto un commissario per gli alloggi.

     Il commissario può essere coadiuvato da uno o più vice-commissari, nominati anch'essi con decreto del prefetto.

 

          Art. 2.

     Il commissario per gli alloggi può requisire in uso gli alloggi disponibili nel comune, per assegnarli in locazione a coloro che ne abbiano assoluto bisogno e siano residenti nel comune stesso o vi siano trasferiti d'autorità, con preferenza in favore di coloro che sono rimasti privi di abitazione per le distruzioni causate dalle operazioni di guerra o in dipendenza di persecuzioni politiche o razziali.

     Il commissario può derequisire l'alloggio già assegnato quando sia provato che il proprietario o il precedente locatario si trova nella assoluta ed improrogabile necessità di occuparlo per abitazione propria, e previa assegnazione di altra abitazione all'assegnatario.

 

          Art. 3.

     Si considerano disponibili ai fini del presente decreto gli immobili destinati od utilizzabili ad abitazione, mobiliati o non mobiliati, suscettibili di immediata occupazione, anche se di proprietà di enti pubblici o di cooperative o da essi amministrati.

     Sono, fra l'altro, compresi nella disposizione del precedente comma:

     1) le case non abitate, perché temporaneamente non locate ovvero perché il proprietario non le utilizza che saltuariamente ed in periodi assai brevi, di guisa che esse risultino non indispensabili per le necessità della famiglia;

     2) le case affittate, ma non occupate dal locatario, il quale dispone di altra abitazione nello stesso comune oppure ha trasferito la propria residenza in altro comune;

     3) le case che risultino occupate senza titolo;

     4) i locali non destinati ma destinabili anche provvisoriamente ad abitazione senza rilevanti modifiche al fabbricato, purché essi non siano già effettivamente adibiti ad usi industriali o commerciali.

     Si considerano "non disponibili" gli immobili che non possono essere requisiti ai sensi degli articoli 2 e 3 delle norme per la disciplina delle requisizioni approvate con regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

 

          Art. 4.

     I proprietari degli immobili indicati nei commi primi e secondo dell'art. 3, siti in un comune per il quale viene nominato il commissario per gli alloggi, debbono denunziarli al commissario medesimo entro dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo comunale del decreto relativo alla nomina predetta, ovvero entro dieci giorni dalla data in cui gli immobili stessi si renderanno successivamente disponibili.

     I locatari che intendono cedere in sublocazione le case locate, nei comuni predetti, debbono farne denunzia al commissario per gli alloggi.

     Le denunzie previste dai precedenti commi debbono contenere le indicazioni necessarie per identificare la casa, la composizione e l'ammontare della pigione.

     Chi omette alcuna delle denunzie prescritte dal presente articolo è punito con l'ammenda sino a lire ventimila.

 

          Art. 5.

     Le case abitabili e disponibili a norma dell'art. 3 possono essere liberamente locate dal proprietario o sublocate dal locatario se non sono assegnate dal commissario per gli alloggi nel termine di sessanta giorni dalla data nella quale gli perviene la denunzia fatta ai sensi del precedente articolo.

     Anteriormente alla scadenza del termine predetto i contratti di locazione e sublocazione sono validi solo se autorizzati dal commissario per gli alloggi.

 

          Art. 6.

     L'assegnatario dell'alloggio requisito dal commissario è tenuto a corrispondere all'avente diritto l'ammontare della pigione risultante dalle vigenti disposizioni sul blocco delle pigioni.

     In mancanza di una pigione già determinata, il corrispettivo è stabilito nel provvedimento di assegnazione dell'alloggio, previo accordo tra le parti ovvero d'ufficio, sentita una commissione presieduta dal commissario o da uno dei vice-commissari e composta di due esperti nominati dal commissario su designazione del sindaco. Nello stesso modo è stabilita anche la maggior somma dovuta per l'uso dei mobili, quando si tratti di appartamento mobiliato.

     Nel caso di assenza della persona alla quale deve farsi il pagamento, l'assegnatario è obbligato a versare alle singole scadenze in un conto bancario, intestato alla detta persona, l'ammontare delle somme dovute.

     Ogni azione per l'inadempimento degli obblighi conseguenti al rapporto di assegnazione dell'alloggio è di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

 

          Art. 7.

     I provvedimenti emanati in base al presente decreto dal commissario per gli alloggi sono titoli esecutivi ai sensi dell'articolo 474 del Codice di procedura civile.

     Per la esecuzione forzata dei provvedimenti predetti il commissario si avvale degli ufficiali giudiziari e della forza pubblica, ove occorra.

 

          Art. 8.

     Nel termine di giorni venti dalla notifica del provvedimento del commissario per gli alloggi, si può proporre ricorso davanti ad una commissione composta dal pretore, che la presiede, e da quattro membri nominati dal prefetto su designazione del sindaco, dei quali due in rappresentanza dei proprietari e due in rappresentanza degli inquilini. L'impugnativa non sospende l'esecuzione del provvedimento.

 

          Art. 9.

     Per i ricorsi contro le deliberazioni della commissione preveduta dall'art. 8 si applicano le disposizioni della legge 3 dicembre 1942, n. 1819, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 2 dicembre 1941, n. 1670.

 

          Art. 10.

     Gli obblighi stabiliti dal presente decreto a carico dei proprietari di alloggi gravano anche sui titolari dei diritti di usufrutto, di uso o di abitazione, sui procuratori dei proprietari e dei titolari dei diritti predetti e sugli amministratori degli immobili.

 

          Art. 11.

     Per i servizi relativi alle attribuzioni demandate al commissario per gli alloggi può essere comandato, alle dipendenze del commissario, personale appartenente alle pubbliche amministrazioni.

     Il contingente del predetto personale da destinare ai singoli commissari va preventivamente determinato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del tesoro, e la spesa relativa al trattamento economico complessivo organicamente in godimento presso l'amministrazione di appartenenza graverà sui bilanci dei singoli comuni.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nei casi di nomine di commissari per gli alloggi avvenute, nei territori liberati, anteriormente al passaggio di questi territori all'Amministrazione italiana.

     La denunzia degli immobili disponibili ai sensi dell'art. 4, nei comuni cui si riferisce il precedente comma, deve essere fatta entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 13.

     Nei comuni per i quali è nominato il commissario per gli alloggi non si applicano le disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1943, n. 107.

 

          Art. 14.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e rimane in vigore sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.