§ 80.3.8 - D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.3 leggi e decreti
Data:14/03/1986
Numero:217


Sommario
Art. 1.  Invio delle leggi e degli altri atti normativi al Ministro Guardasigilli
Art. 2.  Visto del Guardasigilli
Art. 3.  Controllo della Corte dei conti sui decreti normativi
Art. 4.  Stampa e numerazione degli atti normativi
Art. 5.  Contenuto della pubblicazione
Art. 6.  Ripubblicazione nella Raccolta ufficiale
Art. 7.  Ripubblicazione di atti particolari
Art. 8.  Pubblicazioni notiziali nella Gazzetta Ufficiale
Art. 9.  Pubblicazione di testi aggiornati
Art. 10.  Invio degli atti e comunicati al Ministero di grazia e giustizia
Art. 11.  Atti delle Comunità europee
Art. 12.  Atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
Art. 13.  Celerità delle pubblicazioni
Art. 14.  Errori di stampa influenti sul contenuto normativo degli atti pubblicati
Art. 15.  Errori occorsi nella promulgazione delle leggi o nella emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
Art. 16.  Menzione nella Raccolta ufficiale della intervenuta rettifica dell'errore
Art. 17.  Errori non influenti sul contenuto normativo degli atti pubblicati
Art. 18.  Errori di stampa relativi ad atti non inseriti nella Raccolta ufficiale
Art. 19.  Indici della Gazzetta Ufficiale
Art. 20.  Distribuzione della Gazzetta Ufficiale
Art. 21.  Disposizioni abrogate


§ 80.3.8 - D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.

(G.U. 29 maggio 1986, n. 123, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. E' approvato l'unito regolamento, vistato dal proponente, per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.

 

Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana.

 

Sezione I

 

PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

 

     Art. 1. Invio delle leggi e degli altri atti normativi al Ministro Guardasigilli

     1. Agli originali delle leggi e degli altri atti normativi, che vengono trasmessi al Ministro Guardasigilli per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, devono essere allegate, per le leggi, una copia e, per gli altri atti, due copie debitamente autenticate e munite della documentazione necessaria per il visto del Guardasigilli e per la registrazione da parte della Corte dei conti.

     2. La copia della legge deve essere conforme all'originale ed il titolo deve essere quello risultante dall'attestazione del Parlamento. La copia degli altri atti normativi previsti nell'art. 15, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e di seguito denominato testo unico, deve, a cura del Ministero competente, recare nella testata l'indicazione della data e del titolo, che può essere perfezionato dal Ministero di grazia e giustizia, previa intesa col Ministero competente.

     3. All'originale dei decreti, per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri, deve essere allegata la relativa attestazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     4. Per la stesura degli originali e delle copie delle leggi e degli altri atti normativi, si applicano le disposizioni della legge 14 aprile 1957, n. 251, sulla redazione a macchina di atti pubblici.

 

          Art. 2. Visto del Guardasigilli

     1. Il Ministro Guardasigilli, quando incontra le difficoltà previste dall'art. 5, comma 3, del testo unico in ordine al tenore dei decreti e degli altri atti normativi, può, prima di sospendere il "visto" e l'apposizione del sigillo, informare il Ministro competente per accertare che la difficoltà non possa essere superata.

 

          Art. 3. Controllo della Corte dei conti sui decreti normativi

     1. Le richieste istruttorie formulate dall'ufficio di controllo della Corte dei conti in sede di esame di un decreto normativo sono trasmesse al Ministro proponente per il tramite del Ministro Guardasigilli.

     2. Sono del pari comunicate al Ministro proponente per il tramite del Ministro Guardasigilli le ordinanze di deferimento dei decreti normativi all'esame della sezione di controllo.

     3. Le relative deliberazioni sono trasmesse al Ministro cui spetta per il tramite del Ministro Guardasigilli.

 

          Art. 4. Stampa e numerazione degli atti normativi

     1. Appena disposta la pubblicazione degli atti normativi previsti nell'art. 15 del testo unico, il Ministero di grazia e giustizia trasmette la copia della legge o dell'altro atto alla tipografia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la quale cura l'immediata composizione tipografica dell'atto stesso.

     2. Lo stesso Ministero, ricevuta la bozza e accertata la perfetta conformità dello stampato all'originale, anche avvalendosi di dipendenti specializzati dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dà il numero d'ordine alla legge o all'altro atto soggetto a numerazione a norma dell'art. 16 del testo unico e rilascia il "Visto: si stampi".

     3. Quando per una qualunque eventualità è revocato o sospeso l'ordine di pubblicazione dell'atto, il Ministero di grazia e giustizia provvede immediatamente a revocare il numero già attribuito, il quale viene dato all'atto successivo in modo che la serie numerica degli atti che si pubblicano sia conservata sempre rigorosamente progressiva, senza lacune o interruzioni. All'atto sospeso è assegnato il numero che gli spetta al momento della sua pubblicazione.

 

          Art. 5. Contenuto della pubblicazione

     1. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi e degli altri atti previsti nell'art. 15, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico reca anche:

     a) il titolo dell'atto, e cioè la data, il numero d'ordine e l'argomento di esso;

     b) il testo, immediatamente dopo il titolo, dell'atto, in piena conformità all'originale, sia nel contenuto, sia nelle firme in esso riportate;

     c) il visto e la firma del Ministro Guardasigilli;

     d) la menzione della avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti per i decreti e gli atti ad essa soggetti.

 

          Art. 6. Ripubblicazione nella Raccolta ufficiale

     1. Le leggi e gli altri atti indicati nell'art. 5 vengono ripubblicati nella Raccolta ufficiale, in uno o più volumi per ogni annata. Per ogni anno la paginazione, come la numerazione d'ordine degli atti, è rigorosamente progressiva. Il numero dell'atto è ripetuto in testa a ciascuna pagina occupata dall'atto stesso.

     2. Ogni volume della Raccolta ufficiale ha i propri indici, cronologico e per materie, e nel suo frontespizio è indicato il numero del primo e dell'ultimo atto in esso contenuti. L'ultimo volume si chiude con gli indici complessivi, cronologico e per materie, di tutti i volumi che costituiscono l'annata.

     3. Qualora si tratti di testi voluminosi, può pubblicarsi nella Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.

 

          Art. 7. Ripubblicazione di atti particolari

     1. La ripubblicazione nella Raccolta ufficiale della legge che converte con modifiche un decreto-legge comprende anche il testo coordinato redatto in applicazione dell'art. 11, comma 1, del testo unico.

     2. La ripubblicazione nella Raccolta ufficiale di accordi ed altri atti internazionali comprende anche la traduzione non ufficiale che di essi sia stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 8. Pubblicazioni notiziali nella Gazzetta Ufficiale

     1. Le pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico sono effettuate con modalità tali da rendere più agevole la lettura e la comprensione delle nuove disposizioni normative.

     2. I testi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono tempestivamente inviati al Ministero di grazia e giustizia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, se si riferiscono a leggi, ovvero dal Ministero competente, se si riferiscono ad altri atti normativi.

     3. Nei casi di massima urgenza della pubblicazione, può non procedersi alle pubblicazioni notiziali indicate nel comma 1. In questo caso la Presidenza del Consiglio valuta se la Gazzetta Ufficiale debba procedere ad una ripubblicazione della legge o di altro atto normativo, recante anche le pubblicazioni notiziali in precedenza omesse.

 

          Art. 9. Pubblicazione di testi aggiornati

     1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro competente, valuta quando sia opportuna la pubblicazione del testo aggiornato di una legge o di altro atto normativo, di cui all'art. 11, comma 2, del testo unico.

 

          Art. 10. Invio degli atti e comunicati al Ministero di grazia e giustizia

     1. Per gli atti e comunicati che devono essere pubblicati ai sensi dell'art. 18 del testo unico, l'organo richiedente invia al Ministero di grazia e giustizia due copie conformi dell'atto o del comunicato, debitamente autenticate. In calce ad ogni atto devono essere riportati, in forma chiara e leggibile:

     a) la data di emanazione;

     b) il nominativo e le funzioni della persona che lo ha firmato;

     c) gli estremi della registrazione da parte della Corte dei conti, quando questa sia richiesta.

     2. L'atto o il comunicato deve essere corredato del titolo, che può essere perfezionato dal Ministero di grazia e giustizia secondo la previsione dell'art. 1, comma 2.

     3. Per gli atti ed i comunicati da pubblicare per sunto o per estratto, le informazioni indicate nel comma 1 fanno parte del contenuto del sunto o dell'estratto, che deve essere redatto in modo chiaro e conciso.

     4. Quando un atto o un comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale cita un atto pubblicato in precedenza e non inserito nella Raccolta ufficiale, esso deve specificare il numero e la data della Gazzetta ove la pubblicazione è avvenuta.

 

          Art. 11. Atti delle Comunità europee

     1. Tra gli atti normativi delle Comunità europee da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale a norma dell'art. 20 del testo unico sono comprese anche le raccomandazioni della CECA.

 

          Art. 12. Atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

     1. Tra gli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale a norma dell'art. 21 del testo unico sono comprese anche le ordinanze di manifesta infondatezza e le altre ordinanze che comunque definiscono il giudizio.

     2. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale, nonchè delle ordinanze e dei ricorsi che promuovono giudizi davanti alla stessa Corte, deve contenere l'enunciazione, all'inizio del testo dell'atto, delle disposizioni di legge e degli istituti giuridici ai quali l'atto si riferisce.

 

          Art. 13. Celerità delle pubblicazioni

     1. Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, anche nei casi diversi da quelli indicati nell'art. 18, comma 5, del testo unico devono essere effettuate con la massima celerità. Si applica il comma 1 dell'art. 4.

 

Sezione II

 

DISCIPLINA DELLE RETTIFICHE DI ATTI PUBBLICATI

 

          Art. 14. Errori di stampa influenti sul contenuto normativo degli atti pubblicati

     1. Qualora il testo di un atto normativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale presenti difformità, rispetto al relativo originale, tali da determinare o avere determinato l'apparente entrata in vigore di norme da esso non previste oppure la mancata entrata in vigore di norme da esso previste, il Guardasigilli ne ordina la correzione mediante pubblicazione nella prima parte della Gazzetta Ufficiale di un comunicato che indichi con esattezza quale sia la parte erronea del testo pubblicato e quale sia il testo esatto che debba essere ad essa sostituito, disponendo altresì, se del caso, la ripubblicazione dell'intero testo.

     2. La correzione viene ordinata d'ufficio, ovvero su segnalazione di qualunque ufficio pubblico o su istanza di privati.

 

          Art. 15. Errori occorsi nella promulgazione delle leggi o nella emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

     1. Qualora il testo di un atto normativo promulgato o emanato dal Presidente della Repubblica presenti difformità rispetto al testo effettivamente approvato dal Parlamento o dal Consiglio dei Ministri e tale difformità influisca sul contenuto normativo dell'atto, si provvede alla correzione mediante pubblicazione nella prima parte della Gazzetta Ufficiale di un comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri che indichi con esattezza quale sia la parte erronea del testo promulgato o emanato e quale sia il testo che debba essere ad essa sostituito. Se del caso, si provvede altresì alla ripubblicazione dell'intero testo.

     2. Resta salvo quanto stabilito dai regolamenti interni degli organi costituzionali in ordine agli errori commessi nel corso della fase costitutiva del procedimento di formazione degli atti normativi ed alle loro conseguenze.

 

          Art. 16. Menzione nella Raccolta ufficiale della intervenuta rettifica dell'errore

     1. Qualora la pubblicazione del comunicato previsto negli articoli 14 e 15 riguardi atti da ripubblicare nella Raccolta ufficiale ed avvenga prima che tale ulteriore pubblicazione abbia avuto luogo, si riproduce nella Raccolta il solo testo corretto, facendosi menzione in nota dell'avvenuta correzione; qualora avvenga successivamente, si provvede alla correzione mediante una nota inserita in fine al primo volume della Raccolta che verrà pubblicato dopo che il comunicato è apparso nella Gazzetta Ufficiale.

     2. L'ultimo volume di ogni annata della Raccolta ufficiale pubblica, su pagine di colore diverso, tutte le correzioni non recepite nei testi ripubblicati nella Raccolta, che siano intervenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

          Art. 17. Errori non influenti sul contenuto normativo degli atti pubblicati

     1. Le procedure previste negli articoli 14, 15 e 16 non si applicano alla correzione di errori od omissioni che non influiscono sul contenuto normativo dei testi pubblicati. In questo caso, qualora si debba procedere alla ripubblicazione dell'atto nella Gazzetta Ufficiale o nella Raccolta ufficiale, l'ufficio che ha emanato l'atto da ripubblicare nella Gazzetta, ovvero quello preposto alla Raccolta ufficiale, compila una rettifica, il cui originale è allegato all'originale dell'atto da correggere, mentre una sua copia è inviata alla tipografia che provvede alla stampa. Dell'avvenuta correzione si fa menzione mediante una nota in calce all'atto ripubblicato.

 

          Art. 18. Errori di stampa relativi ad atti non inseriti nella Raccolta ufficiale

     1. Le disposizioni contenute nell'art. 14 si applicano anche, in quanto compatibili, agli errori di stampa relativi agli atti indicati nell'art. 18 del testo unico, la cui efficacia dipenda dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Sezione III

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 19. Indici della Gazzetta Ufficiale

     1. Sono pubblicati, con la massima celerità, gli indici mensili e l'indice annuale della Gazzetta Ufficiale - parte prima, ripartiti in relazione alle serie in cui essa è divisa.

     2. Gli indici sono redatti in modo tale da facilitare al massimo la ricerca degli atti e dei comunicati pubblicati.

 

          Art. 20. Distribuzione della Gazzetta Ufficiale

     1. L'amministrazione postale, nella distribuzione delle stampe, è tenuta a dare la precedenza assoluta alla distribuzione della Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 21. Disposizioni abrogate

     1. E' abrogato il regio decreto 2 settembre 1932, n. 1293, nonchè ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con il presente decreto.