§ 80.1.27 - L. 14 marzo 1968, n. 156.
Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:14/03/1968
Numero:156


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° ottobre 1967 ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato è [...]
Art. 2.      Con effetto dal 1° ottobre 1968 l'indennità di cui all'art. 1 è fissata, per i magistrati ordinari, nelle seguenti misure
Art. 3.      Con effetto dal 1° ottobre 1968 l'indennità di cui all'art. 1 è fissata per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, per gli avvocati e procuratori [...]
Art. 4.      L'indennità mensile prevista dalla presente legge è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di [...]
Art. 5.      Con effetto dal 1967 per il personale di cui all'art. 1 la gratificazione della tredicesima mensilità è pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio, con esclusione di qualsiasi [...]
Art. 6.      All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 5.440 milioni per l'anno finanziario 1968 si provvede quanto a lire 1.240 milioni a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato [...]


§ 80.1.27 - L. 14 marzo 1968, n. 156.

Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato, e perequazione della tredicesima mensilità.

(G.U. 20 marzo 1968, n. 74).

 

Art. 1.

     Con effetto dal 1° ottobre 1967 ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato è attribuita un'indennità mensile, non pensionabile, nella misura di lire 40.000.

 

     Art. 2.

     Con effetto dal 1° ottobre 1968 l'indennità di cui all'art. 1 è fissata, per i magistrati ordinari, nelle seguenti misure:

     a) Primo presidente della Corte di cassazione, lire 95.000. Presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale della Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, lire 90.000. Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati, lire 85.000, consigliere di cassazione ed equiparati, lire 80.000;

     b) Consigliere di Corte di appello ed equiparati, lire 70.000;

     c) Giudice ed equiparati, lire 60.000;

     d) Aggiunto giudiziario ed uditore giudiziario, lire 40.000.

 

     Art. 3.

     Con effetto dal 1° ottobre 1968 l'indennità di cui all'art. 1 è fissata per i magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, per gli avvocati e procuratori dello Stato nelle seguenti misure:

     a) Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, lire 90.000;

     b) Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato, lire 85.000;

     c) Consigliere di Stato e della Corte dei conti, vice procuratore generale della Corte dei conti, sostituto procuratore generale militare, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituto avvocato generale dello Stato, lire 80.000;

     d) Primo referendario del Consiglio di Stato, primo referendario della Corte dei conti anche con funzione di sostituto procuratore generale, procuratore militare, consigliere relatore aggiunto del Tribunale supremo militare, vice avvocato dello Stato e procuratore capo dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, lire 70.000;

     e) Referendario del Consiglio di Stato, referendario della Corte dei conti anche con funzioni di sostituto procuratore generale, vice procuratore militare, giudice relatore dei tribunali militari, sostituto avvocato dello Stato e procuratore capo dello Stato, lire 60.000;

     f) Sostituto procuratore e giudice istruttore militare di prima classe, procuratore dello Stato dopo quattro anni dalla nomina, lire 50.000;

     g) Sostituto procuratore e giudice istruttore militare di seconda classe, procuratore dello Stato, lire 45.000;

     h) Sostituto procuratore e giudice istruttore militare di terza classe, sostituto procuratore dello Stato, lire 40.000;

     i) Uditore giudiziario militare, procuratore aggiunto dello Stato, lire 40.000;

 

     Art. 4.

     L'indennità mensile prevista dalla presente legge è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione di stipendio ed è sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.

 

     Art. 5.

     Con effetto dal 1967 per il personale di cui all'art. 1 la gratificazione della tredicesima mensilità è pari ad un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio, con esclusione di qualsiasi altro assegno.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 5.440 milioni per l'anno finanziario 1968 si provvede quanto a lire 1.240 milioni a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e quanto a lire 4.200 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo dell'anno finanziario 1968.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.