§ 80.1.23 - D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 78.
Estensione alla Regione Friuli-Venezia Giulia del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:23/01/1965
Numero:78


Sommario
Art. 1.      Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, anche nei casi di amministrazione delegata [...]
Art. 2.      L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle Provincie, dei Comuni, dei loro consorzi e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi [...]


§ 80.1.23 - D.P.R. 23 gennaio 1965, n. 78.

Estensione alla Regione Friuli-Venezia Giulia del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato.

(G.U. 5 marzo 1965, n. 57).

 

Art. 1.

     Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'Amministrazione statale sono estese all'amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

     Nei confronti della suddetta Amministrazione regionale si applicano le disposizioni legislative e regolamentari concernenti la rappresentanza e la difesa dello Stato in giudizio.

     Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.

     Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

     Art. 2.

     L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e difesa delle Provincie, dei Comuni, dei loro consorzi e degli altri enti locali per le controversie relative alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 11 dello Statuto.