§ 7.3.7 – L. 2 ottobre 1967, n. 895.
Disposizioni per il controllo delle armi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.3 disciplina generale
Data:02/10/1967
Numero:895


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 2 bis. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 7.3.7 – L. 2 ottobre 1967, n. 895.

Disposizioni per il controllo delle armi.

(G.U. 12 ottobre 1967, n. 255).

 

     Art. 1. [1]

     Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro [2].

 

          Art. 2. [3]

     Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro [4].

 

     Art. 2 bis. [5]

     1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

 

          Art. 3. [6]

     Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro [7].

 

          Art. 4. [8]

     Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro [9].

     Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;

b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;

c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto [10].

 

          Art. 5.

     Le pene stabilite negli articoli precedenti possono essere diminuite in misura non eccedente i due terzi quando per la quantità o per la qualità delle armi e delle loro parti, delle munizioni, esplosivi o aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità. In ogni caso, la reclusione non può essere inferiore a sei mesi [11].

 

          Art. 6. [12]

     [Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.]

 

          Art. 7. [13]

     Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'art. 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

     Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.

 

          Art. 8.

     Non è punibile chi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e prima dell'accertamento del reato, consegna le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegalmente detenuti, indicati nel precedente art. 1 o nell'art. 695 del Codice penale.

 

          Art. 9.

     Per i reati previsti dalla presente legge si procede a giudizio direttissimo.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 14 ottobre 1974, n. 497.

[2] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L. 14 ottobre 1974, n. 497.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.

[5] Articolo inserito dall'art. 8 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 155.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L. 14 ottobre 1974, n. 497.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 14 ottobre 1974, n. 497.

[9] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.

[10] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 15 luglio 2009, n. 94.

[11] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204.

[12] Articolo sostituito dall'art. 13 della L. 14 ottobre 1974, n. 497 e abrogato dall'art. 4 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L. 14 ottobre 1974, n. 497.