§ 7.2.11 – L. 29 ottobre 1997, n. 374.
Norme per la messa al bando delle mine antipersona.


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.2 commercio e fabbricazione
Data:29/10/1997
Numero:374


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione.
Art. 3.  Obblighi a carico dei detentori di mine antipersona.
Art. 4.  Obblighi di chi dispone di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona.
Art. 5.  Distruzione delle scorte.
Art. 6.  Decreto ministeriale.
Art. 7.  Sanzioni.
Art. 8.  Attività in favore delle vittime di mine antipersona.
Art. 9.  Competenze dei Ministri e relazione al Parlamento.
Art. 10.  Non apponibilità del segreto di Stato e del segreto militare.


§ 7.2.11 – L. 29 ottobre 1997, n. 374.

Norme per la messa al bando delle mine antipersona.

(G.U. 3 novembre 1997, n. 256).

 

     Art. 1. Finalità.

     1. E' vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona, fatto salvo l'utilizzo, a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine, del quantitativo previsto dall'articolo 5, comma 1 [1].

     2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

     3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse, e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse.

     3-bis. I divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonchè all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse [2].

 

          Art. 2. Definizione.

     1. Si definisce mina antipersona ogni dispositivo od ordigno dislocabile sopra, sotto, all'interno o accanto ad una qualsiasi superficie e congegnato o adattabile mediante specifiche predisposizioni in modo tale da esplodere, causare un'esplosione o rilasciare sostanze incapacitanti come conseguenza della presenza, della prossimità o del contatto di una persona.

 

          Art. 3. Obblighi a carico dei detentori di mine antipersona.

     1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende italiane produttrici di mine antipersona e loro componenti, e chiunque detenga a qualsiasi titolo mine antipersona o parti di esse, devono effettuare denuncia delle mine antipersona e loro componenti di cui sono in possesso ai comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e provvedere entro i successivi novanta giorni a consegnarle al Ministero della difesa, ai sensi della legislazione vigente, in punti di raccolta all'uopo designati e resi noti dagli stessi comandi territoriali.

 

          Art. 4. Obblighi di chi dispone di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona.

     1. Chiunque dispone, a qualsiasi titolo, di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse deve farne denuncia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5. Distruzione delle scorte.

     1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di distruzione delle scorte sono disciplinate dal codice dell'ordinamento militare [3].

     2. [Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il Ministero della difesa provvederà altresì a distruggere le mine antipersona consegnate dalle aziende produttrici e dagli altri detentori, ai sensi dell'articolo 3] [4].

     3. [All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 10 miliardi annue per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 - 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] [5].

 

          Art. 6. Decreto ministeriale.

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto contenente la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalità che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale. Con lo stesso decreto sarà individuato l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa e sarà istituito e disciplinato un registro nel quale dovranno essere riportati i quantitativi ed i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonché di quelle consegnate ai sensi dell'articolo 3 e le date e le modalità della loro distruzione; nello stesso registro dovranno essere altresì annotate le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4. Lo schema del decreto è sottoposto alle competenti commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro venti giorni. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 7. Sanzioni.

     1. Chiunque usa, fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 5, fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine antipersona o parti di esse, ovvero utilizza o cede, direttamente o indirettamente, diritti di brevetto o tecnologie per la fabbricazione, in Italia o all'estero, di mine antipersona o di parti di esse, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 500 milioni a lire 1.000 milioni.

     2. Chiunque non adempia gli obblighi previsti dagli articoli 3 e 4 è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire 200 milioni a lire 500 milioni, nonché con la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo da cinque a dieci anni.

     3. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 sono diminuite fino alla metà se il fatto per cui si procede è di particolare tenuità.

 

          Art. 8. Attività in favore delle vittime di mine antipersona.

     1. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

     "m bis) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione".

 

          Art. 9. Competenze dei Ministri e relazione al Parlamento.

     1. I Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvedono, in coordinamento tra loro, all'attuazione della presente legge, compresa la distruzione delle mine antipersona ed in particolare dell'arsenale in dotazione alle Forze armate di cui agli articoli 3 e 5.

     2. I Ministri di cui al comma 1 presentano semestralmente alle competenti commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. Nell'ambito di tale relazione, il Ministro della difesa riferisce secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del codice dell'ordinamento militare [6].

 

          Art. 10. Non apponibilità del segreto di Stato e del segreto militare.

     1. Alla materia disciplinata dalla presente legge non si applicano le norme sul segreto di Stato, di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, e agli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale; né le norme sul segreto militare di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 26 marzo 1999, n. 106.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 26 marzo 1999, n. 106.

[3] Comma modificato dall'art. 4 della L. 26 marzo 1999, n. 106 e così sostituito dall'art. 2117 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[4] Comma abrogato dagli artt. 2117 e 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[5] Comma abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2117 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.