§ 7.1.15 - L. 19 luglio 2004, n. 196.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:7. Armi e sostanze esplodenti
Capitolo:7.1 accordi internazionali
Data:19/07/2004
Numero:196


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso
Art. 3.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 7.1.15 - L. 19 luglio 2004, n. 196.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003.

(G.U. 5 agosto 2004, n. 182)

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003.

 

     Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

 

all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa per l'assistenza Italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa, del 20 gennaio  2000.

 

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, di seguito denominate le Parti,

ispirandosi all'Accordo tra il G overno della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa per l'assistenza Italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa, del 20 gennaio 2000, di seguito denominato Accordo del 20 gennaio 2000,

desiderosi di proseguire il programma di cooperazione nel settore della distruzione delle armi chimiche nella Federazione Russa, realizzato nell'ambito dell'Accordo del 20 gennaio 2000,

decisi a sostenere e rafforzare il processo di disarmo,

allo scopo di accelerare la realizzazione del concetto di Partenariato Globale concordato dai leaders del G-8 al summit di Kananaskis,

hanno convenuto quanto segue:

 

Articolo 1

La Parte Italiana fornirà alla Parte Russa ulteriori risorse finanziarie per un importo complessivo di 5 milioni di Euro (cinque milioni) a titolo di assistenza gratuita, che sarà destinata a lavori, (forniture e servizi) relativi alla realizzazione nel territorio della Federazione Russa dell'impianto di distruzione delle armi chimiche di Schuch'ye (Regione di Kurgan).

 

Articolo 2

1. Le risorse finanziarie di cui all'Articolo 1 del presente Protocollo Aggiuntivo saranno utilizzate dalla Parte Russa per la continuazione della realizzazione del sistema di distribuzione di gas naturale ai fini della costruzione dell'impianto di distruzione delle armi chimiche di Shchuch'ye (Regione di Kurgan).

2. Le risorse finanziarie indicate all'Articolo 1 d el presente Protocollo Aggiuntivo saranno trasferite dalla Parte Italiana alla Parte Russa in due parti uguali di 2,5 milioni di Euro (due milioni e cinquecentomila) per gli anni 2003 e 2004. Le risorse finanziarie suindicate saranno utilizzate dalla Parte Russa secondo le modalità definite nell'Accordo del 20 gennaio 2000 ed esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Protocollo Aggiuntivo.

3. Le attività previste da questo Protocollo Aggiuntivo saranno realizzate in base alle pertinenti norme dell'Accordo del 20 gennaio 2000.

 

Articolo 3

Per l'attuazione di quanto disposto dal presente Protocollo Aggiuntivo sono designate le seguenti Autorità:

- per la Parte Italiana, il Ministero degli Affari Esteri;

- per la Parte Russa, l'Agenzia Russa per il Munizionamento.

 

Articolo 4

Il presente Protocollo Aggiuntivo, che fa parte integrante dell'Accordo del 20 gennaio 2000, entrerà in vigore dalla data di ricezione dell'ultima notifica scritta -con cui le Parti si saranno comunicate l'espletamento dell e rispettive procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo Aggiuntivo e sarà valido fino al completamento di tutte le opere (forniture e servizi) nell'ambito del presente Protocollo Aggiuntivo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo Aggiuntivo.

Fatto a Roma il 17 aprile 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.