§ 79.3.49 - D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314.
Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:23/12/2002
Numero:314


Sommario
Art. 1.  Ambito della disciplina
Art. 2.  Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Art. 3.  Funzioni e compiti delle direzioni regionali ed interregionali
Art. 3 bis.  (Funzioni e compiti dei direttori regionali e interregionali).
Art. 4.  Disposizioni transitorie e finali


§ 79.3.49 - D.P.R. 23 dicembre 2002, n. 314.

Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(G.U. 14 febbraio 2003, n. 37)

 

     Art. 1. Ambito della disciplina

     1. Il presente regolamento individua gli uffici dirigenziali generali che costituiscono le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo nazionale", e ne determina le funzioni.

 

          Art. 2. Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

     1. Sono istituite le direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui è preposto un dirigente generale del Corpo nazionale, che assume la denominazione di direttore regionale o interregionale [1].

     2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria. Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige è istituita la direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano [2].

     3. Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono soppressi.

 

          Art. 3. Funzioni e compiti delle direzioni regionali ed interregionali

     1. Le direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonché i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e di difesa civile.

     2. I compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo in relazione alle funzioni di cui al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: "Dipartimento" [3].

     3. Alle direzioni regionali e interregionali, fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento, sono attribuiti, oltre ai compiti già previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:

     a) pianificazione e coordinamento delle attività di soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti;

     b) coordinamento generale, mediante le sale operative regionali, dell'attività operativa per la gestione di interventi complessi che necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e strumentali di più comandi provinciali ovvero dell'attivazione dei nuclei specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali di servizio. Nell'esercizio del coordinamento, le Direzioni regionali e interregionali assicurano l'efficienza del dispositivo di soccorso pubblico, anche mediante l'invio, previa comunicazione al Dipartimento, di personale, mezzi e attrezzature disponibili presso i comandi provinciali ad altri comandi provinciali della regione, in relazione alle specifiche esigenze operative;

     c) organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale in raccordo con il Dipartimento;

     d) coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento;

     e) gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale, con specifico riferimento:

     1) alla gestione funzionale delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale, dipendenti dai comandi provinciali della regione;

     2) alla ripartizione del personale discontinuo, destinato dal Dipartimento, tra i comandi provinciali della regione, che provvedono ai richiami in relazione alle risorse assegnate;

     3) ai trasferimenti temporanei del personale in ambito regionale, per motivi di servizio o familiari, d'intesa con i comandi provinciali e previo assenso del Dipartimento. I trasferimenti hanno durata non superiore a sessanta giorni, prorogabile per una sola volta, fatta salva la facoltà di revoca da parte del Dipartimento;

     4) all'autorizzazione all'invio in missione del personale in ambito regionale per esigenze di servizio, fino ad un massimo di tre giorni, prorogabile per una sola volta;

     5) alla gestione dei servizi di assistenza previdenziale e contributiva del personale in ambito regionale;

     f) gestione delle risorse finanziarie, logistiche e strumentali, con specifico riferimento:

     1) alla temporanea dislocazione, in caso di necessità, di mezzi, attrezzature e beni strumentali nell'ambito dei comandi provinciali della regione, d'intesa con i comandi provinciali interessati e previa comunicazione al Dipartimento, che, in ragione di sopravvenute disponibilità, può ordinarne la riallocazione;

     2) all'espletamento, su delega del Dipartimento, delle procedure contrattuali per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi riguardanti più comandi provinciali della regione;

     3) alla gestione dei servizi amministrativi per la liquidazione delle competenze accessorie del personale assegnato in ambito regionale;

     4) alla gestione, in ambito regionale, di servizi tecnici, logistici, informatici e di manutenzione, individuati dal Dipartimento, nell'ambito delle risorse assegnate;

     5) al rinnovo delle patenti di guida per automezzi e natanti targati VF;

     g) monitoraggio dell'attività di prevenzione incendi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

     h) coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari;

     i) gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro, previsti dall'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

     1) pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive del Dipartimento, dell'attività, che esercita anche attraverso i poli didattici territoriali, di formazione, da effettuarsi in ambito regionale, e di addestramento, da svolgersi in sede provinciale;

     m) impulso all'attività di mappatura dei rischi, nonchè predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso pubblico;

     n) preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa civile e protezione civile di carattere regionale;

     o) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattività ambientale;

     p) coordinamento dell' attività di vigilanza svolta dai comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro;

     q) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento [4].

 

     Art. 3 bis. (Funzioni e compiti dei direttori regionali e interregionali). [5]

     1. Fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze dei comandanti provinciali, i direttori regionali e interregionali, pianificano, coordinano e controllano, in posizione di sovraordinazione, le attività dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.

     2. Ai direttori regionali e interregionali sono attribuite le seguenti funzioni:

     a) proposta al Dipartimento di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale;

     b) attribuzione ai comandanti provinciali, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, di incarichi e responsabilità di specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse;

     c) programmazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale;

     d) adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale o interregionale e per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi;

     e) proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi provinciali, nell'ambito del territorio di competenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali;

     f) rappresentanza del Dipartimento in sede regionale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata, a norma degli articoli 38 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

     g) formulazione di proposte e di pareri al Dipartimento in ordine a materie riguardanti i servizi d'istituto;

     h) definizione a livello regionale, previo assenso del Dipartimento, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso pubblico e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale.

     3. Il direttore regionale e interregionale in caso di assenza o impedimento è sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione.

 

          Art. 4. Disposizioni transitorie e finali

     1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli uffici delle direzioni regionali e interregionali con la definizione dei relativi compiti.

     2. [In attuazione del presente decreto di riordino le dotazioni organiche del Corpo nazionale sono rideterminate secondo l'allegata tabella A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione nelle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali, delle unità di personale risultanti dalle dotazioni organiche rideterminate nel presente regolamento] [6].

     3. Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano annuale per il 2002, di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tengono conto delle unità di personale utilizzate ai fini della rideterminazione della pianta organica di cui al presente regolamento.

     3-bis. Le disposizioni del presente regolamento operano nel rispetto dei procedimenti negoziali di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 [7].

     4. L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

 

 

TABELLA A [8]

(prevista dall'art. 4, comma 2)

 

MINISTERO DELL'INTERNO

Corpo nazionale Vigili del fuoco

Dotazione organica complessiva

 

Aree funzionali CCNL 24.5.2000

Profili nuovo CCNL 24.5.2000

Dotazione organica DPCM agg. con potenziamento

Variazioni +/- (a costo zero)

Riqualificazine professionale CCNL

(passaggi di profilo)

 

 

Dirigenti area operativa tecnica

 

 

 

 

 

Dirigente generale

5

15

 

 

 

Dirigente

157

- 18

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

C3

Coordinatore antincendi

107

 

309

136 da C2 a C3

 

 

 

 

 

173 da C1 a C3

C3

Coordinatore ginnico sportivo

1

 

 

 

C3

Coordinatore medico

1

 

3

da C2 a C3

C3

Coordinatore aeronavigante (**)

 

4

 

 

C3

Elicotterista Controllore Capo (**)

 

4

 

 

C3

Coordinatore tecnico antincendi capo (**)

 

 

123

da C1 a C3

C3

Coordinatore amministrativo (**)

 

 

91

9 da C2 a C3

 

 

 

 

 

82 da C1 a C3

C2

Direttore antincendi

213

43

 

 

C2

Direttore ginnico sportivo

1

 

1

da C1 a C2

C2

Direttore medico

1

 

1

da C1 a C2

C2

Direttore informatico

8

 

 

 

C2

Direttore aeronavigante (**)

 

4

 

 

C2

Elicotterista esperto (**)

 

20

 

 

C2

Collaboratore tecnico antincendi esperto (**)

 

 

200

da C1 a C2

C2

Capo tecnico esperto (**)

 

 

5

da C1 a C2

C2

Direttore amministrativo (**)

15

 

272

da C1 a C2

C1

Ispettore antincendi

235

- 56

 

 

C1

Medico

17

- 3

 

 

C1

Ispettore ginnico sportivo

1

 

 

 

C1

Collaboratore tecnico antincendi

320

76

 

 

C1

Pilota di elicottero professionale (**)

 

72

 

 

C1

Specialista di elicottero professionale (**)

 

51

 

 

C1

Ispettore amministrativo

282

 

 

 

C1

Capo tecnico

17

 

 

 

C1

Tecnico informatico

6

 

 

 

B3

Capo reparto

3.488

- 60

 

 

B3

Assistente tecnico antincendi

264

- 108

 

 

B3

Pilota di elicottero (**)

 

25

 

 

B3

Tecnico di elicottero (**)

 

88

 

 

B2

Capo squadra

8.262

- 49

 

 

B2

Pilota di elicottero brevettato (**)

 

8

 

 

B2

Specialista brevettato (**)

 

10

 

 

B2

Assistente amministrativo contabile

532

 

800

da B1 a B2

B2

Assistente tecnico professionale

70

 

29

da B1 a B2

B2

Assistente informatico

42

 

 

 

B1

Vigile del fuoco

15.994

- 144

 

 

B1

Operatore amministrativo contabile

183

 

 

 

B1

Operato tecnico professionale

632

 

 

 

A2

Addetto amministrativo (**)

1.729

 

 

 

A2

Operatore tenico

304

 

26

da A1 a A2

A1

Addetto alle attività di supporto

357

- 52

 

 

 

 

33.248

- 70

 

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 19 luglio 2012, n. 159.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 21 marzo 2005, n. 85.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 19 luglio 2012, n. 159.

[4] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 19 luglio 2012, n. 159.

[5] Articolo inserito dall'art. 3 del D.P.R. 19 luglio 2012, n. 159.

[6] Comma abrogato dall'art. 3 del D.P.R. 21 marzo 2005, n. 85.

[7] Comma inserito dall'art. 4 del D.P.R. 19 luglio 2012, n. 159.

[8] Tabella abrogata dall’art. 3 del D.P.R. 21 marzo 2005, n. 85.