§ 79.3.34 - D.P.C.M. 27 aprile 1993, n. 233.
Regolamento concernente la rimozione del limite massimo fissato in m 1,80 per l'ammissione ai concorsi pubblici per vigili del fuoco nel Corpo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:27/04/1993
Numero:233


Sommario
Art. 1.      L'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 79.3.34 - D.P.C.M. 27 aprile 1993, n. 233.

Regolamento concernente la rimozione del limite massimo fissato in m 1,80 per l'ammissione ai concorsi pubblici per vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 17 luglio 1993, n. 166)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, è sostituito dal seguente:

     "Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m 1,65".

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.