§ 79.3.1c - Legge 5 agosto 1978, n. 472.
Modifica agli articoli 22 e 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernenti le commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di vigile e di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:05/08/1978
Numero:472


Sommario
Art. 1.      L'articolo 22 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente
Art. 2.      I numeri 2) e 3) dell'art. 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti
Art. 3.      Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, alla copertura [...]


§ 79.3.1c - Legge 5 agosto 1978, n. 472. [1]

Modifica agli articoli 22 e 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469, concernenti le commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di vigile e di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè norme per la tempestiva copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco.

(G.U. 23 agosto 1978, n. 234)

 

     Art. 1.

     L'articolo 22 della legge 13 maggio 1961, n. 469, è sostituito dal seguente:

     "La commissione giudicatrice per i concorsi a vigile del fuoco in prova è nominata dal Ministro dell'interno ed è composta:

     1) dal comandante delle scuole centrali antincendi o da altro funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

     2) da un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a direttore di sezione;

     3) da due funzionari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui almeno uno in servizio presso le scuole centrali antincendi, con qualifica non inferiore a ispettore superiore;

     4) da un funzionario del servizio ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non superiore a direttore di sezione".

 

          Art. 2.

     I numeri 2) e 3) dell'art. 32 della legge 13 maggio 1961, n. 469, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

     "2) dal comandante delle scuole centrali antincendi o da altro funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente;

     3) dal direttore dei corsi allievi capi squadra o da altro funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso le scuole centrali antincendi con qualifica non inferiore a ispettore superiore".

 

          Art. 3.

     Il Ministro dell'interno è autorizzato a provvedere mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, alla copertura dei posti nella qualifica di vigile di cui alla lettera d) della tabella A della legge 27 dicembre 1973, n. 850, che si renderanno vacanti successivamente alla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per titoli di cui all'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e comunque entro il 31 luglio 1978.

     Il concorso di cui al comma che precede potrà essere bandito anche in deroga alla procedura stabilita dall'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

     Il concorso è riservato ai vigili volontari che, iscritti nei quadri provinciali e richiamati per interventi di emergenza connessi agli eventi sismici verificatisi nelle provincie di Udine e Pordenone, abbiano ivi prestato servizio per un periodo non inferiore a trenta giorni.

     Al concorso potranno altresì partecipare i vigili volontari che, iscritti nei quadri provinciali, abbiano comunque pressato servizio per un periodo non inferiore a sessanta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge.

     I candidati, dei quali dovrà essere accertata la piena ed incondizionata idoneità fisica, non dovranno aver superato alla data del bando di concorso i 35 anni di età, salvo deroga per coloro che abbiano prestato servizio ai sensi del terzo comma del presente articolo.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Abrogata dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.